Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Grava sul tribunale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l'onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10290 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 663
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 38982/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IF OA AN, nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza in data 24.7.2009 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per la decisione al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila respingeva la domanda volta alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare, avanzata da IF OA AN, che stava scontando una pena di dieci mesi di reclusione in forza di un provvedimento di cumulo.
Osservava, a ragione, che il Collegio non disponeva della relazione aggiornata di sintesi dell'osservazione condotta in istituto, necessaria a verificare le condizioni soggettive per l'ammissione al beneficio, e che le informazioni di polizia riferivano "della pericolosità del detenuto in relazione ai numerosi precedenti". Ricorre l'interessato, personalmente, e chiede l'annullamento del provvedimento, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione.
Deduce che era onere del Tribunale acquisire la relazione sull'osservazione intramurale, anche previo rinvio dell'udienza, e che la mancanza di tale documento non poteva andare a discapito del detenuto.
E non bastava a giustificare il rigetto della richiesta il rapido riferimento alla pericolosità desunta dai precedenti, che oltre a non essere numerosi, non erano ne' gravi ne' recenti. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
1.1. Come esattamente osserva il Procuratore generale, già la L. n.354 del 1975, art. 47, comma 2, che, prevedendo che il provvedimento che decide sulla richiesta dell'affidamento in prova avanzata dal detenuto è adottato sulla base della osservazione condotta in istituto, implicitamente prescrive al Tribunale di richiedere la relazione di tale osservazione, se la ritiene necessaria. Inoltre, non solo l'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art.678 c.p.p., comma 1, prevede in via generale che il giudice "può
chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno" e che "se occorre" assume le prove di cui ha bisogno, ma lo stesso art. 678 c.p.p., comma 2, prescrive che, quando procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice "acquisisce la relativa documentazione", escludendo dunque qualsiasi discrezionalità in relazione a tale adempimento, e "si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento". Carenze probatorie vanno dunque riempite ad opera del Tribunale e la sola assenza, in atti, della relazione sulla osservazione del detenuto non può mai essere posta a fondamento del rigetto della domanda di misura alternativa.
1.2. Può solo aggiungersi che del tutto insufficiente a giustificare il rigetto delle domande sarebbe in ogni caso l'accenno ad una valutazione di pericolosità basata soltanto sull'esistenza di precedenti penali, assertivamente "numerosi", senza in alcun modo specificare a quanti e quali reati essi si riferiscano ne' a quando risalgano quei fatti.
Ora, la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera;
S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). E se è vero che codesta funzione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa presuppone in ogni caso la indicazione chiara dei dati fattuali posti a fondamento della valutazione effettuata. Sicché un giudizio di pericolosità che non consente di verificare a cosa è stato ancorato, manca dei requisiti minimi di riconoscibilità del discorso giustificativo.
2. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010