Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Il dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato che agisca in giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da causa di servizio non è gravato da alcun particolare onere probatorio in ordine alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, essendo rimessa alla valutazione del giudice la necessità di disporre gli opportuni accertamenti sanitari qualora le contestazioni mosse dall'ente datore di lavoro non consentano l'accoglimento della domanda sulla base delle sole risultanze della documentazione proveniente dall'ente stesso, depositata dal ricorrente a sostegno della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR IR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2998/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 05/09/01 R.G.N, 5673/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.11.1996 FI AL conveniva in giudizio la Ferrovie dello Stato S.p.A. per sentire dichiarare che le infermità dalle quali era affetto erano dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alle indicate categorie di cui al ricorso medesimo, all'uopo deducendo di essere stato alle dipendenze della parte convenuta dal 10 gennaio 1972 al 3 maggio 1995, in qualità di macchinista di manovra e di avere avuto riconosciute parzialmente le infermità denunciate con ascrizione alla ottava categoria della tabella A del d.p.r. n. 834/81. La società resistente, costituendosi in giudizio contestava la domanda e ne eccepiva la tardività.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il RE dichiarava che le infermità denunciate dal ricorrente dipendevano da causa di servizio ed erano ascrivibili rispettivamente alla tabella B del d.p.r. 834/81 - l'ipoacusia - e alla 7^ categoria della tabella A del citato decreto - la patologia artrosica -, e ciò a decorrere dalla domanda amministrativa, condannando la convenuta alla corresponsione dei relativi benefici oltre accessori come per legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Ferrovie dello Stato S.p.A., chiedendo, in riforma dell'impugnata pronuncia, il rigetto della domanda così come formulata in primo grado dal FI, il quale insisteva, invece, per il rigetto della proposta impugnazione in quanto infondata.
Con sentenza del 10 luglio/5 settembre 2001, l'adito Tribunale di Catania rigettava il gravame, ritenendo corretta la determinazione del Giudice di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni (già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni) con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il FI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. 30.12.1981 n. 834 in relazione all'art. 12 delle preleggi al codice civile nonché dell'art. 432 c.p.c., ed, inoltre, carenza ed illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare, la società, nell'illustrare il motivo di gravame, ha in primo luogo tenuto a puntualizzare come, con il ricorso in appello, avesse criticato la sentenza di primo grado per non avere essa "esplicitato una propria argomentazione giustificativa della ascrizione alla 7^ ctg della malattia artrosica", rilevando di rincalzo che neppure la consulenza tecnica d'ufficio, sulla quale la decisione del primo Giudice si era fondata, aveva fornito alcuna ragione giustificativa della ascrizione della patologia alla categoria contestata.
Ha, quindi, censurato la decisione del Tribunale di Catania, per avere risolto la questione della ascrizione della patologia del lavoratore ad una categoria superiore in base ad un non meglio identificato, ed in ogni caso, erroneamente applicato, criterio equitativo, non consentito dal disposto di cui all'art. 432 c.p.c., che attribuisce al Giudice un potere di valutazione equitativa delle prestazioni solo quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta.
La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, violato le regole sull'interpretazione e sulla applicazione analogica della norma giuridica, poiché, non risultando la patologia artrosica dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 834/1981, non poteva il Tribunale, attribuendo all'elencazione contenuta in quella norma un valore soltanto esemplificativo dell'infermità e del grado di invalidità, decidere che la patologia artrosica andava inserita nella 8 categoria, tabella A. Tanto meno poteva pervenire a tale risultato il Giudice di appello, applicando il criterio analogico sul presupposto, non dimostrato, che la patologia lamentata dal FI sarebbe stata di tipo e di gravita analoghi a quelli delle patologie della categoria in questione.
Accanto a tali violazioni di legge, si ravviserebbero - ad avviso della ricorrente società - anche deficienze nella motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva argomentato la riconducibilità della patologia artrosica alla categoria 7^ "essendo evidentemente stato ritenuto dal consulente d'ufficio, all'uopo nominato, con ragionamento di tipo analogico - che il RE ha implicitamente fatto proprio, condividendo in toto le conclusioni dallo stesso raggiunte - che la infermità riscontrata era tale da giustificare l'inquadramento in categoria superiore rispetto a quella dalla appellante riconosciuta". Vi sarebbero, cioè, nell'iter logico, seguito dal Giudice a quo, due presunzioni del tutto ingiustificate, non risultando che il CTU avesse deciso in base ad un ragionamento analogico, ne' che il RE avesse ragionato, implicitamente però, alla stessa maniera.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Premesso che in relazione alla patologia artrosica, la ricorrente non contesta la sua dipendenza da causa di servizio, essendo stata questa riconosciuta in via amministrativa - come precisato nella impugnata decisione - con delibera del 14 dicembre 1992, ma solo la sua ascrivibilità alla 7^ categoria della tabella A, (anziché all'8^, come riconosciuto), va osservato che il procedimento logico-giuridico seguito dal Tribunale ai fini della decisione non sottrae alle avanzate censure. Ed invero, da un lato risultano del tutto apodittici i richiami alle nozioni di equità e di applicazione analogica, mancando ogni argomentazione circa la loro coincidenza con il concetto di "equivalenza", di cui fa menzione il 4^ comma del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, a tenore del quale "le infermità non esplicitamente elencate nelle categorie A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegate ...", così come sostituiti dal d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834. Dall'altro, il Tribunale, anziché aderire alle vantazioni del
CTU nominato in primo grado, sulla base di considerazioni rivelatrici di un esame diretto della consulenza e della sua ragionata condivisione, ha mostrato di accoglierne le conclusioni in forza di una mera supposizione ("essendo evidentemente stato ritenuto dal consulente d'ufficio ... che la infermità riscontrata era tale da giustificare l'inquadramento in categoria superiore rispetto a quella dalla appellante riconosciuta"), incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e per quanto di ragione dell'art. 2697 c.c., in relazione al nesso eziologico tra causa di servizio e patologia (ipoacusia), nonché carenza ed illogicità di motivazione sullo stesso punto decisivo per la decisione della causa, sostiene che erroneamente il Tribunale di Catania abbia affermato che, verificatasi la sussistenza della patologia, non sarebbe stato onere del dipendente "dare la prova del nesso eziologico specifico con l'attività in concreto espletata, dovendo invece la parte datoriale dimostrare di aver adottato ogni cautela volta a prevenire ed evitare l'insorgenza delle predette patologie".
Il motivo è fondato, peraltro nei termini che seguono. È pur vero che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio. È pertanto il lavoratore, il quale chiede l'indennizzo spettante in caso di patologia contratta per il servizio espletato, che dovrebbe fornire la prova del nesso eziologico tra la causa di servizio e la patologia lamentata, e non incombe invece sul datore di lavoro - come affermato dal Giudice d'appello - la prova di aver adottato ogni cautela volta ad evitare che dalla prestazione lavorativa derivasse un pregiudizio alla salute del lavoratore.
Senonché non può trascurarsi che - come affermato in analoghe occasioni da questa Corte (cfr. Cass. n. 5724/99; Cass. n. 5407/93) - nel sistema dello statuto degli impiegati civili dello Stato e del relativo regolamento - applicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 210 del 1985 - il lavoratore che intenda ottenere l'equo indennizzo è tenuto unicamente a osservare un onere di allegazione, nel senso che la domanda del dipendente debba contenere l'indicazione specifica della natura dell'infermità denunziata, delle circostanze che vi concorsero, delle cause che la produssero e, ove possibile, delle conseguenze sull'integrità fisica;
l'Amministrazione provvede, quindi, a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la sua connessione con il servizio e tutte le ulteriori circostanze di fatto che hanno preceduto, accompagnato e seguito l'insorgere dell'infermità e, raccolti tali elementi, dispone gli opportuni accertamenti sanitari (art. 37 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686) per stabilire non solo se l'infermità dipenda da causa di servizio e costituisca impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio stesso, ma, altresì, se essa abbia prodotto una menomazione dell'integrità fisica del dipendente che sia ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge per la concessione dell'equo indennizzo (art. 38). In materia di equo indennizzo, poi, l'art. 52 dispone che, qualora sia rimasta accertata l'appartenenza dell'infermità denunciata ad una delle categorie che ne consentano la concessione, l'Ufficio del Personale invia la pratica al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie perché esprima il suo parere, che viene poi trasmesso al Ministero competente per le sue deliberazioni definitive (art. 55). Ne consegue - in mancanza di contrarie indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva, nella specie non dedotte - che il giudice, pur non potendo respingere la domanda del dipendente adducendo che non fu assolto da costui l'onere della prova, è tenuto ad accertare, all'esito di un approfondito esame della documentazione depositata in atti, se gli accertamenti sanitari compiuti dall'ente datore di lavoro forniscano già la prova in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la concessione dell'equo indennizzo, e, in mancanza di ciò, a disporre tutte le opportune indagini giudiziali di carattere tecnico (cfr. 12 maggio 1993 n. 5407). Non essendosi ciò verificato, essendosi il Giudice d'appello limitato ad affermare che il datore di lavoro non aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, il quale, sotto il profilo ora esaminato, si conformerà al principio di diritto secondo cui il dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato il quale agisca in giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo allegando una menomazione della sua integrità fisica derivante da una infermità dipendente da causa di servizio, non è gravato da alcun particolare onere probatorio in ordine alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, essendo rimessa alla valutazione del giudice la necessità di disporre gli opportuni accertamenti sanitari qualora le contestazioni mosse dall'ente datore di lavoro non consentano l'accoglimento della domanda sulla base delle sole risultanze della documentazione proveniente dall'ente stesso e depositata dal ricorrente a sostegno della pretesa dedotta in giudizio.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004