Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/1997, n. 1029
CASS
Sentenza 5 dicembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Secondo l'art. 31 della legge n. 457 del 1978, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tale disposizione si riferisce alla sola edilizia abitativa e, pertanto, la regolamentazione giuridica degli interventi di straordinaria manutenzione che essa contiene non è applicabile a manufatti non abitativi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una tettoia, in zona soggetta a vincolo paesistico, con sostegni in ferro piantati per almeno due metri nel terreno, putrelle in ferro e copertura di lamiera su una superficie di mq. 60, destinata al ricovero di automezzi di una azienda commerciale, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto necessaria l'autorizzazione regionale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/1997, n. 1029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1029
    Data del deposito : 5 dicembre 1997

    Testo completo