Sentenza 5 dicembre 1997
Massime • 1
Secondo l'art. 31 della legge n. 457 del 1978, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tale disposizione si riferisce alla sola edilizia abitativa e, pertanto, la regolamentazione giuridica degli interventi di straordinaria manutenzione che essa contiene non è applicabile a manufatti non abitativi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una tettoia, in zona soggetta a vincolo paesistico, con sostegni in ferro piantati per almeno due metri nel terreno, putrelle in ferro e copertura di lamiera su una superficie di mq. 60, destinata al ricovero di automezzi di una azienda commerciale, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto necessaria l'autorizzazione regionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/1997, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE Presidente del 5/12/1997
Dott. ALDO GRASSI Consigliere SENTENZA
Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere N. 3266
Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 17209/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BA AO, nato a [...] il [...];
BA OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 14 Febbraio '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. Bruno Frangini, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Pinerolo in data 14/10/'96 OL US e MO US venivano condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 5 giorni di arresto e L. 20.000.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente di L. 375.000 e, così, alla pena complessiva - ciascuno - di L. 20.375.000 d'ammenda, nonché alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto colpevoli del reato previsto dall'art. 1 sexies L. 8/8/'85, n. 431 loro contestato per aver, quali soci della "US NO di US OL & C. s.n.c.", realizzato due muri di sostegno in c.a. e due tettoie chiuse da tre lati in zona di Prali soggetta a vincolo paesistico, perché ricadente nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda del torrente Germanasca, senza la prescritta autorizzazione regionale.
Precisava in motivazione il Giudice di primo grado che, delle opere indicate in rubrica, il muro in cemento lungo la vecchia strada comunale andava qualificato come intervento di straordinaria manutenzione perché i US si erano limitati a ricostruire, rispettandone le preesistenti dimensioni, una parte del lungo muro di recinzione della loro proprietà che era crollato per ragioni di vetustà; la tettoia più piccola, chiusa su tre lati e realizzata su un'area di circa sei mq. mediante la costruzione di un muretto in cemento armato alto circa un metro, pali in legno infissi sul terreno e copertura in lamiera, era da considerare opera precaria - già rimossa - che non aveva determinato alcuna modificazione apprezzabile dell'assetto del territorio, mentre l'altra, quella eretta a fianco dell'edificio con sostegnì in ferro piantati per circa 2 metri nel terreno, putrelle in ferro e copertura in lamiera su superficie di 60 mq., realizzata previa ricostruzione del muro posteriore sul quale era appoggiata, aveva modificato lo assetto del territorio ed avrebbe dovuto avere il nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sicché solo per essa gli imputati andavano dichiarati colpevoli del reato loro contestato.
Aggiungeva, il Pretore, che anche MO US andava condannato per il reato in esame sia perché socio, al pari del fratello OL, della società in nome collettivo indicata in imputazione e quale amministratore d'essa era responsabile della relativa gestione ed avrebbe dovuto controllare quanto dal fratello deciso e disposto, sia perché la circostanza che egli sarebbe rimasto estraneo all'attività della impresa era stata prospettata solo dagli imputati e non era stata neppure confermata dai loro dipendenti, sentiti come testi.
Avverso tale decisione i US proponevano impugnazione chiedendo la sospensione del processo in attesa che il T.A.R. si pronunciasse sul ricorso proposto avverso la ordinanza sindacale n. 80 del 27/4/'95 con la quale era stata disposta la demolizione della tettoia per la cui realizzazione erano stati condannati in sede penale e, nel merito, l'assoluzione dal reato del quale erano stati dichiarati colpevoli, perché il fatto non costituisce reato ed, in via subordinata, almeno l'assoluzione di MO US per non aver commesso il fatto.
La Corte di Appello di Torino confermando, con sentenza del 14 Febbraio '97, l'impugnata decisione, precisava che la relativa condanna ineriva solo al fatto avente ad oggetto la tettoia, di dimensioni maggiori, fiancheggiante lo edificio preesistente ed osservava:
a) che il processo non doveva essere sospeso in quanto la decisione sull'esistenza del reato per cui si procede non dipendeva dall'esito della controversia amministrativa dagli appellanti richiamata, visto che in questa si discuteva della legittimita', o meno, dell'ordine di demolizione della tettoia in questione, mentre nel processo penale si doveva stabilire se per la realizzazione di essa fosse dovuto il previo nulla osta della Autorità regionale;
b) che a tale quesito era stata data - e andava ribadita - risposta affermativa perché la tettoia realizzata, in zona soggetta a vincolo paesistico in cui da tempo non esisteva più alcuna opera edile, con sostegni in ferro piantati per almeno due metri nel terreno, putrelle in ferro e copertura in lamiera su superficie di 60 mq., aveva certo carattere di stabilità, perché destinata al ricovero degli automezzi della ditta e aveva comportato una modificazione apprezzabile dello assetto del territorio per la quale la autorizzazione della Regione era necessaria in via preventiva;
c) che il MO US era stato correttamente ritenuto responsabile del reato ascrittogli in quanto era socio, al pari del fratello OL, della s.n.c. "US NO di US OL & C." della quale, dunque, era amministratore e, come tale, aveva il dovere di controllare l'operato del fratello che, invece, aveva - nella migliore delle ipotesi - condiviso, accettandone le conseguenze anche penali.
Contro la sentenza d'appello gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deducono, in particolare, i ricorrenti:
a) che il processo avrebbe dovuto esser sospeso, ex art. 479 c.p.p., fino alla decisione del T.A.R. sul ricorso sopra indicato e che la decisione contraria assunta dalla Corte di merito sarebbe non legittima sia perché quella amministrativa non era questione di particolare complessità, sia perché se il ricorso avente ed oggetto l'ordinanza di demolizione della tettoia emessa dal Sindaco di Prali venisse accolto, sarebbe difficilmente sostenibile che per la relativa costruzione era necessaria la concessione edilizia;
b) che l'opera in esame avrebbe dovuto essere ritenuta di manutenzione straordinaria in quanto, come risulterebbe dagli atti, era stata realizzata in un sito in cui in passato esisteva un edificio del quale erano rimasti dei ruderi e dei muri ed, inoltre, aveva migliorato l'estetica del paesaggio;
c) che l'elemento psicologico del reato sarebbe stato illegittimamente ritenuto in loro esistente in quanto essi, forse interpretando male le leggi, avevano ritenuto di potere lecitamente realizzare la tettoia di che trattasi;
d) che la responsabilità penale del MO US sarebbe stata affermata illegittimamente perché egli, sebbene socio della società, dipendeva supinamente dalle decisioni assunte solo dal fratello OL.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati e, come tali, vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali.
A norma dell'art.479 c.p.p. il Giudice penale ha facoltà - non obbligo - di sospendere il processo in corso solo se "la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa, di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il Giudice competente".
Nella fattispecie di che trattasi la Corte di merito ha motivato il rigetto dell'istanza di sospensione del processo ritenendo che l'accertamento del reato del quale gli imputati erano chiamati a rispondere non dipendesse dalla risoluzione della questione sottoposta al Giudice amministrativo, ricorso avverso la ordinanza sindacale di demolizione della tettoia.
Siffatta motivazione appare adeguata e giuridicamente corretta, stante che in sede penale si doveva stabilire se la realizzazione della tettoia, per la quale gli imputati erano stati condannati in primo grado, integrasse gli estremi del reato previsto dallo art. 1 sexies L. 431/'85 e, dunque, se per essa fosse necessario il previo nulla-osta della Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre in via amministrativa si discuteva soltanto della legittimità della ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto la demolizione della tettoia, il che nulla ha a che vedere con la decisione in ordine alla avvenuta modificazione dello assetto del territorio in zona vincolata.
Anche il secondo motivo di ricorso va disatteso perché a mente dello art. 31 L. 5/8/'78, n. 457, contenente norme per la edilizia residenziale, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
La norma testè richiamata si riferisce alla edilizia abitativa residenziale, come si desume dallo art. 1 della L. 457/'78 e dallo art.7 D.L. 9/'82, conv. in L. 25/3/'82, n. 94 e, quindi, la regolamentazione giuridica degli interventi di straordinaria manutenzione che essa contiene non è certo applicabile a manufatti non abitativi (v. conf. Cass. sez. III, 4/7/'97, Buono;
19/4/'89, Bindi;
2/10/'87, Milani;
2/6/'84, Toffolo e 5/10/'82, Celadon). La realizzazione di tettoia per il ricovero di automezzi non poteva, dunque, in alcun caso essere considerata opera di manutenzione straordinaria.
L'elemento psicologico del reato è stato legittimamente ritenuto esistente negli imputati in quanto, trattandosi di contravvenzione, esso può essere escluso soltanto dalla buona fede dell'agente, circa la liceità del proprio comportamento, che acquista giuridica rilevanza se si traduce, a causa di un elemento positivo estraneo all'autore del fatto, in uno stato soggettivo tale da escludere anche la colpa che, nei reati di natura contravvenzionale, non è ravvisabile solo allorquando la condotta dell'agente riveli una di lui volontà contraria alla violazione della legge, essendosi adeguato a circostanze di apparente legalità idonee ad indurre una persona di comune diligenza a ritenere lecita la propria azione.
La ignoranza o erronea interpretazione della legge non determina errori che possano dirsi commessi in buona fede e, nel caso in specie, gli imputati vorrebbero ancorare la loro asserita buona fede proprio ad uno stato di ignoranza o falsa interpretazione delle leggi in materia.
L'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di un vizio di legittimità della sentenza impugnata, mira ad una nuova e diversa valutazione, in fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. I Giudici di merito hanno ritenuto anche il MO US responsabile del reato ascrittogli perché la tettoia era di proprietà della società in nome collettivo della quale egli era socio e come tale - trattandosi di società di persone - aveva l'obbligo giuridico di chiedere l'autorizzazione della Regione prima che venisse realizzata ed, inoltre, perché la circostanza che egli sarebbe stato estraneo alla iniziativa del fratello non era stata in atti provata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta i ricorsi proposti da OL US e MO US avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 14/02/'97 e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1998