CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10430 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AN IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di LATINA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona in persona dell'Avvocato generale ET ET, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Latina del 9 settembre 2022 resa nei confronti di D'EA AU limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti alla Cancelleria "per l'esecutività del decreto penale opposto e per gli adempimenti di competenza", e il rigetto nel resto del ricorso proposto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10430 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di D'AN AU per il reato di cui all'art. 186 bis, c. 1 lett. a) e c. 3, correlato all'art. 186, c. 2, lett. b), codice strada. La difesa dell'imputato ha proposto opposizione, formulando contestualmente istanza di messa alla prova ai sensi degli art. 168 bis e 168 ter, cod. pen. e 464 bis e 464 ter, cod. proc. pen. L'udienza camerale fissata per il 26/11/2021 veniva rinviata a quella del 25/3/2022 per consentire la elaborazione del relativo e il giudice procedente disponeva con ordinanza la sospensione del procedimento, fissando l'udienza del 9/9/2022 per la valutazione della relazione conclusiva. In quella sede, il difensore dichiarava che l'imputato non aveva iniziato il lavoro di pubblica utilità per esigenze organizzative dell'ufficio UEPE competente;
il giudice, preso atto che la sospensione era stata disposta per tre mesi e che il lavoro di pubblica utilità non era stato iniziato, senza che la difesa avesse provato la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento, revocava l'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464 septies, c. 2, cod. proc, pen., mandando alla cancelleria per la esecutività del decreto penale opposto. Con successiva ordinanza, lo stesso ufficio rigettava la richiesta di revoca di quella adottata all'udienza del 9/9/2022, osservando che l'imputato si era recato presso gli uffici UEPE per iniziare lo svolgimento dei lavori prescritti solo dopo l'udienza del 9/9/2022 e che, al di là dell'ipotesi normativamente prevista della impossibilità di notificare il decreto penale per irreperibilità dell'imputato, esso non poteva essere revocato. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'interessato, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla applicazione dell'art. 464 septies c. 2, cod. proc. pen., per il quale, in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento con ordinanza, difettando nella specie il presupposto, costituito per l'appunto dall'esito negativo del lavoro di pubblica utilità, non accertabile non essendo tale lavoro mai iniziato. 2 Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, rilevando che, anche a voler ritenere che il giudice abbia inteso adottare un provvedimento di revoca ai sensi del successivo art. 464 opties, cod. proc. pen., difetterebbero i presupposti di operatività anche di detta norma, non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 168 quater, cod. pen. (grave e reiterata trasgressione al programma o la commissione nel periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per il quale si procede), ai quali l'ordinanza infatti non fa alcun cenno, sebbene la previsione normativa imponga al giudice uno specifico onere di motivazione di tale tipo di provvedimento. Sotto altro profilo, la difesa rileva la violazione della norma processuale in base alla quale, ai fini della valutazione della relazione conclusiva, il giudice deve instaurare il rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127, cod. proc. pen. e l'avviso deve contenere apposita menzione che l'udienza è fissata per valutare i presupposti della revoca, configurandosi altrimenti una nullità di ordine generale. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, quanto alla dichiarazione di esecutività del decreto opposto, in conseguenza della revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova, atteso che alla inammissibilità dell'istanza di messa alla prova non consegue tout court quella dell'opposizione a decreto penale di condanna, con la conseguenza che, nella specie, il giudice avrebbe dovuto disporre che il procedimento riprendesse il suo corso con la celebrazione del giudizio. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale ET ET, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Latina del 9 settembre 2022 resa nei confronti di D'EA AU limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti alla Cancelleria "per l'esecutività del decreto penale opposto e per gli adempimenti di competenza", rigettando nel resto il ricorso proposto e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 3 2. Il caso all'esame inerisce a una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, intervenuta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 461, cod. proc. pen. Pertanto, la stessa è stata formulata ai sensi dell'art. 464 bis, c. 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. che, espressamente, stabilisce che, nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. In tal caso, se il giudice non deve pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., si apre la fase della verifica della richiesta nel contraddittorio che si concluderà con la sospensione del procedimento, ove il giudice reputi idoneo il programma di trattamento presentato;
o con il rigetto della stessa, salvo sua riproposizione nel corso del giudizio e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464 quater, c. 3 e 9, cod. proc. pen.). Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiarerà estinto il reato (in caso di esito positivo, art. 464 septies, c. 1, cod. proc. pen.); oppure disporrà con ordinanza che il procedimento (la parola «processo» è stata sostituita con l'attuale «procedimento» dall'art. 29, c. 1, lett. c), del d.lgs. n 150/2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022) riprenda il suo corso (art. 464 septies, c. 2, cod. proc. pen.). A tal fine, acquisita la relazione, fisserà apposita udienza per la sua valutazione, dandone avviso. L'art. 464 octies, cod. proc. pen., invece, disciplina la diversa ipotesi della revoca dell'ordinanza di sospensione, la quale potrà conseguire solo all'esito di udienza, fissata a tale fine, per valutarne cioè i presupposti ai sensi dell'art. 168 quater cod. pen. Quanto al regime di impugnazione di tali provvedimenti, l'ordinanza di ammissione della messa alla prova è immediatamente ricorribile;
il provvedimento negativo non è impugnabile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, avendo fino a quel punto l'imputato la possibilità di rinnovare la richiesta;
il provvedimento di rigetto "predibattimentale" non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, c. 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237). In quella sede, il Supremo organo della nomofilachia ha precisato che rad. 464 quater, c. 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la 4 C'e messa alla prova;
si tratta, per i giudici di legittimità, di una ricostruzione che intende offrire una lettura coerente di una disciplina non sempre lineare, proponendo sul piano dell'economia processuale di ridurre le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle, ovviamente a condizione di riconoscere al giudice dell'appello, nel caso di riforma del provvedimento di rigetto, il potere di sospendere il procedimento e ammettere l'imputato al beneficio, negatogli in primo grado. Infine, l'ordinanza resa ai sensi del citato art. 464 octies, cod., proc. pen. è ricorribile per cassazione per violazione di legge come espressamente prevede il terzo comma della norma, mentre l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464 septies, cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (sez. 5, n. 15812 del 17/172020, Sega, Rv. 279256, in cui si è fatto espresso rinvio ai principi fissati da Sez. U, Rigacci del 2016, cit.). 3. Fatta tale premessa, il terzo motivo di ricorso è fondato e deve ritenersi assorbente rispetto al primo;
il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato. Da quanto precede, emerge che il giudice ha certamente adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 464 septies, c. 2, cod. proc. pen., non essendovi alcun cenno alle ipotesi di revoca che giustificano l'adozione dell'ordinanza ai sensi del successivo art. 464 octies, cod. proc. pen. Ne discende la inconferenza delle argomentazioni svolte con il secondo motivo di ricorso. 4. Ricostruito l'istituto nei termini di cui al § 2 che precede, deve rilevarsi in primo luogo che, nel caso all'esame, ci si trova davanti a un provvedimento non contemplato dalla legge. Il giudice, infatti, ha adottato una ordinanza ai sensi dell'art. 464 septies, c. 2, cod. proc. pen., valutando l'esito negativo della messa alla prova, ma, invece di disporre la prosecuzione del procedimento, instauratosi a seguito della interposta opposizione ai sensi dell'art. 461, cod. proc. pen., ha revocato l'ordinanza di sospensione dello stesso, decretando l'esecutività del decreto penale di condanna, in tal modo ignorando che, a seguito della opposizione al decreto di condanna, a prescindere dall'esito del cripto procedimento instauratosi con la richiesta di messa alla prova sensi dell'art. 464 bis, c. 2, ultima parte, cod. proc. pen., contenuta nell'atto di opposizione, l'esecutività del decreto è strettamente limitata alle ipotesi di cui all'art. 461, c. 2 e 4, cod. proc. pen. 5 Sul punto, occorre premettere che l'atto d'opposizione deve indicare, a pena d'inammissibilità, solo gli estremi del decreto di condanna, la data dello stesso e il giudice che lo ha emesso (art. 461, c. 2, cod. proc. pen.) e l'opposizione è inammissibile anche quando sia proposta oltre il termine o da persona non legittimata (art. 461, c. 4, cod. proc. pen.). Pertanto, in caso di opposizione a decreto di condanna, quest'ultimo può essere dichiarato esecutivo solo ove la opposizione sia ritenuta inammissibile nei termini di cui sopra. Nella specie, il giudice procedente è incorso in ben due errori di diritto: da un lato, infatti, ha ritenuto di inferire dal disposto di cui all'art. 460, c. 4, cod. proc. pen. (impossibilità della notifica del decreto per irreperibilità dell'imputato) la conseguenza che il decreto penale può essere revocato solo in quel caso, senza considerare che, nella specie, il decreto era stato opposto;
dall'altro, ha adottato un provvedimento non contemplato dal sistema normativo, revocando la disposta sospensione del procedimento per esito negativo della messa alla prova (in tale concetto dovendosi ricondurre con evidenza l'ipotesi di mancato inizio del programma in difetto di comprovati fattori ostativi) e decretando l'esecutività del decreto opposto che, al contrario, è disciplinata nei termini sopra richiamati e consegue unicamente alle ipotesi previste dall'art. 461 cit. 5. L'atto deve, quindi, considerarsi strutturalmente (siccome non contemplato dal legislatore) e funzionalmente (siccome determinante una indebita regressione del procedimento) abnorme, rilevandosi che, sebbene il ricorrente non abbia evocato espressamente tale categoria processuale, l'abnormità dell'atto può essere rilevata di ufficio in sede di legittimità quando essa, come nella specie, incida in termini essenziali sul thema decidendum devoluto (sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Welscher, in motivazione, in cui si opera un rinvio a sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello). 5. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e la restituzione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore c Deciso il 28 febbraio 2023. Il Consigliere estensore LA PP 7TIAQ,e-UP- 2 Orso. Il Presidente Fra ncesc aria Cia
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona in persona dell'Avvocato generale ET ET, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Latina del 9 settembre 2022 resa nei confronti di D'EA AU limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti alla Cancelleria "per l'esecutività del decreto penale opposto e per gli adempimenti di competenza", e il rigetto nel resto del ricorso proposto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10430 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di D'AN AU per il reato di cui all'art. 186 bis, c. 1 lett. a) e c. 3, correlato all'art. 186, c. 2, lett. b), codice strada. La difesa dell'imputato ha proposto opposizione, formulando contestualmente istanza di messa alla prova ai sensi degli art. 168 bis e 168 ter, cod. pen. e 464 bis e 464 ter, cod. proc. pen. L'udienza camerale fissata per il 26/11/2021 veniva rinviata a quella del 25/3/2022 per consentire la elaborazione del relativo e il giudice procedente disponeva con ordinanza la sospensione del procedimento, fissando l'udienza del 9/9/2022 per la valutazione della relazione conclusiva. In quella sede, il difensore dichiarava che l'imputato non aveva iniziato il lavoro di pubblica utilità per esigenze organizzative dell'ufficio UEPE competente;
il giudice, preso atto che la sospensione era stata disposta per tre mesi e che il lavoro di pubblica utilità non era stato iniziato, senza che la difesa avesse provato la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento, revocava l'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464 septies, c. 2, cod. proc, pen., mandando alla cancelleria per la esecutività del decreto penale opposto. Con successiva ordinanza, lo stesso ufficio rigettava la richiesta di revoca di quella adottata all'udienza del 9/9/2022, osservando che l'imputato si era recato presso gli uffici UEPE per iniziare lo svolgimento dei lavori prescritti solo dopo l'udienza del 9/9/2022 e che, al di là dell'ipotesi normativamente prevista della impossibilità di notificare il decreto penale per irreperibilità dell'imputato, esso non poteva essere revocato. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'interessato, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla applicazione dell'art. 464 septies c. 2, cod. proc. pen., per il quale, in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento con ordinanza, difettando nella specie il presupposto, costituito per l'appunto dall'esito negativo del lavoro di pubblica utilità, non accertabile non essendo tale lavoro mai iniziato. 2 Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, rilevando che, anche a voler ritenere che il giudice abbia inteso adottare un provvedimento di revoca ai sensi del successivo art. 464 opties, cod. proc. pen., difetterebbero i presupposti di operatività anche di detta norma, non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 168 quater, cod. pen. (grave e reiterata trasgressione al programma o la commissione nel periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per il quale si procede), ai quali l'ordinanza infatti non fa alcun cenno, sebbene la previsione normativa imponga al giudice uno specifico onere di motivazione di tale tipo di provvedimento. Sotto altro profilo, la difesa rileva la violazione della norma processuale in base alla quale, ai fini della valutazione della relazione conclusiva, il giudice deve instaurare il rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127, cod. proc. pen. e l'avviso deve contenere apposita menzione che l'udienza è fissata per valutare i presupposti della revoca, configurandosi altrimenti una nullità di ordine generale. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, quanto alla dichiarazione di esecutività del decreto opposto, in conseguenza della revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova, atteso che alla inammissibilità dell'istanza di messa alla prova non consegue tout court quella dell'opposizione a decreto penale di condanna, con la conseguenza che, nella specie, il giudice avrebbe dovuto disporre che il procedimento riprendesse il suo corso con la celebrazione del giudizio. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale ET ET, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Latina del 9 settembre 2022 resa nei confronti di D'EA AU limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti alla Cancelleria "per l'esecutività del decreto penale opposto e per gli adempimenti di competenza", rigettando nel resto il ricorso proposto e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 3 2. Il caso all'esame inerisce a una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, intervenuta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 461, cod. proc. pen. Pertanto, la stessa è stata formulata ai sensi dell'art. 464 bis, c. 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. che, espressamente, stabilisce che, nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. In tal caso, se il giudice non deve pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., si apre la fase della verifica della richiesta nel contraddittorio che si concluderà con la sospensione del procedimento, ove il giudice reputi idoneo il programma di trattamento presentato;
o con il rigetto della stessa, salvo sua riproposizione nel corso del giudizio e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464 quater, c. 3 e 9, cod. proc. pen.). Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiarerà estinto il reato (in caso di esito positivo, art. 464 septies, c. 1, cod. proc. pen.); oppure disporrà con ordinanza che il procedimento (la parola «processo» è stata sostituita con l'attuale «procedimento» dall'art. 29, c. 1, lett. c), del d.lgs. n 150/2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022) riprenda il suo corso (art. 464 septies, c. 2, cod. proc. pen.). A tal fine, acquisita la relazione, fisserà apposita udienza per la sua valutazione, dandone avviso. L'art. 464 octies, cod. proc. pen., invece, disciplina la diversa ipotesi della revoca dell'ordinanza di sospensione, la quale potrà conseguire solo all'esito di udienza, fissata a tale fine, per valutarne cioè i presupposti ai sensi dell'art. 168 quater cod. pen. Quanto al regime di impugnazione di tali provvedimenti, l'ordinanza di ammissione della messa alla prova è immediatamente ricorribile;
il provvedimento negativo non è impugnabile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, avendo fino a quel punto l'imputato la possibilità di rinnovare la richiesta;
il provvedimento di rigetto "predibattimentale" non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, c. 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237). In quella sede, il Supremo organo della nomofilachia ha precisato che rad. 464 quater, c. 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la 4 C'e messa alla prova;
si tratta, per i giudici di legittimità, di una ricostruzione che intende offrire una lettura coerente di una disciplina non sempre lineare, proponendo sul piano dell'economia processuale di ridurre le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle, ovviamente a condizione di riconoscere al giudice dell'appello, nel caso di riforma del provvedimento di rigetto, il potere di sospendere il procedimento e ammettere l'imputato al beneficio, negatogli in primo grado. Infine, l'ordinanza resa ai sensi del citato art. 464 octies, cod., proc. pen. è ricorribile per cassazione per violazione di legge come espressamente prevede il terzo comma della norma, mentre l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464 septies, cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (sez. 5, n. 15812 del 17/172020, Sega, Rv. 279256, in cui si è fatto espresso rinvio ai principi fissati da Sez. U, Rigacci del 2016, cit.). 3. Fatta tale premessa, il terzo motivo di ricorso è fondato e deve ritenersi assorbente rispetto al primo;
il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato. Da quanto precede, emerge che il giudice ha certamente adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 464 septies, c. 2, cod. proc. pen., non essendovi alcun cenno alle ipotesi di revoca che giustificano l'adozione dell'ordinanza ai sensi del successivo art. 464 octies, cod. proc. pen. Ne discende la inconferenza delle argomentazioni svolte con il secondo motivo di ricorso. 4. Ricostruito l'istituto nei termini di cui al § 2 che precede, deve rilevarsi in primo luogo che, nel caso all'esame, ci si trova davanti a un provvedimento non contemplato dalla legge. Il giudice, infatti, ha adottato una ordinanza ai sensi dell'art. 464 septies, c. 2, cod. proc. pen., valutando l'esito negativo della messa alla prova, ma, invece di disporre la prosecuzione del procedimento, instauratosi a seguito della interposta opposizione ai sensi dell'art. 461, cod. proc. pen., ha revocato l'ordinanza di sospensione dello stesso, decretando l'esecutività del decreto penale di condanna, in tal modo ignorando che, a seguito della opposizione al decreto di condanna, a prescindere dall'esito del cripto procedimento instauratosi con la richiesta di messa alla prova sensi dell'art. 464 bis, c. 2, ultima parte, cod. proc. pen., contenuta nell'atto di opposizione, l'esecutività del decreto è strettamente limitata alle ipotesi di cui all'art. 461, c. 2 e 4, cod. proc. pen. 5 Sul punto, occorre premettere che l'atto d'opposizione deve indicare, a pena d'inammissibilità, solo gli estremi del decreto di condanna, la data dello stesso e il giudice che lo ha emesso (art. 461, c. 2, cod. proc. pen.) e l'opposizione è inammissibile anche quando sia proposta oltre il termine o da persona non legittimata (art. 461, c. 4, cod. proc. pen.). Pertanto, in caso di opposizione a decreto di condanna, quest'ultimo può essere dichiarato esecutivo solo ove la opposizione sia ritenuta inammissibile nei termini di cui sopra. Nella specie, il giudice procedente è incorso in ben due errori di diritto: da un lato, infatti, ha ritenuto di inferire dal disposto di cui all'art. 460, c. 4, cod. proc. pen. (impossibilità della notifica del decreto per irreperibilità dell'imputato) la conseguenza che il decreto penale può essere revocato solo in quel caso, senza considerare che, nella specie, il decreto era stato opposto;
dall'altro, ha adottato un provvedimento non contemplato dal sistema normativo, revocando la disposta sospensione del procedimento per esito negativo della messa alla prova (in tale concetto dovendosi ricondurre con evidenza l'ipotesi di mancato inizio del programma in difetto di comprovati fattori ostativi) e decretando l'esecutività del decreto opposto che, al contrario, è disciplinata nei termini sopra richiamati e consegue unicamente alle ipotesi previste dall'art. 461 cit. 5. L'atto deve, quindi, considerarsi strutturalmente (siccome non contemplato dal legislatore) e funzionalmente (siccome determinante una indebita regressione del procedimento) abnorme, rilevandosi che, sebbene il ricorrente non abbia evocato espressamente tale categoria processuale, l'abnormità dell'atto può essere rilevata di ufficio in sede di legittimità quando essa, come nella specie, incida in termini essenziali sul thema decidendum devoluto (sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Welscher, in motivazione, in cui si opera un rinvio a sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello). 5. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e la restituzione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore c Deciso il 28 febbraio 2023. Il Consigliere estensore LA PP 7TIAQ,e-UP- 2 Orso. Il Presidente Fra ncesc aria Cia