Sentenza 14 luglio 2001
Massime • 3
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' dall'intestazione dell'atto proposto da una società o da altro ente collettivo, ne' dalla relativa procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura e improponibile la domanda, a meno che in base agli atti già esistenti al momento del conferimento, sia possibile il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica. (Fattispecie relativa alla validità della procura rilasciata per il giudizio di primo grado da una società in nome collettivo convenuta in giudizio).
Il difetto della procura del convenuto - a differenza di quella dell'attore - non incide sulla regolarità del contraddittorio in quanto da esso non dipende la valida costituzione del rapporto processuale e rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (ad esempio comportando la condanna di quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio).
Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'interessato in un momento successivo al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. civ. - secondo la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso (o, per il convenuto, della memoria difensiva). L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia "ex tunc" solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione.
Commentario • 1
- 1. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9596 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 8799/1999 proposto da:
CONCERIA NEGRO S.n.c. di RO SC e c., in persona del legale rappresentante RO SC, elettivamente domiciliata in Roma, viale Caravaggio n. 91, presso l'avv. Guido Petrini, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Silvano Lievore, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CA UG,
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 231/98 (in causa n. 32/96 r.g.), depositata il 14.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8/5/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Lievore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso presentato il 3.6.1992 al Pretore di Macerata RD UG conveniva in giudizio la NC RO di RO SC & c. s.n.c., per la quale aveva svolto attività di agente e rappresentante di commercio per la Regione Marche, per ottenere il pagamento della somma di lire 48.253.430, a titolo di compensi ed indennità maturati e non corrisposti. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di lire 46.406.476 per affari non andati a buon fine.
Con sentenza in data 1.2.95 il Pretore dichiarava il difetto di capacità processuale della convenuta in quanto la stessa non era costituita ritualmente in giudizio. Riteneva, pertanto, improponibile la domanda riconvenzionale e accoglieva parzialmente la principale. Proponeva appello la società convenuta sostenendo la ritualità della costituzione, insistendo nella domanda riconvenzionale e contestando la sentenza per la pronunzia sul merito. L'attore proponeva appello incidentale chiedendo, invece, l'integrale accoglimento della sua domanda.
Il Tribunale con sentenza del 29.4.98 rilevava che dal mandato alle liti conferito dalla società convenuta, rilasciato in calce alla copia notificata del ricorso, non era possibile identificare la persona del sottoscrittore, a nulla rilevando che tutti i. soci avessero il potere di amministrazione e di rappresentanza anche giudiziale, atteso che dalla firma ivi apposta - pur attestata autentica dai difensori - non era dato risalire con certezza all'identità del soggetto conferente. Per il resto il Tribunale rigettava l'impugnazione principale sulla questione di merito e dichiarava inammissibile l'appello incidentale.
Avverso questa sentenza propone ricorso illustrato con memoria la NC RO s.n.c. in persona del socio RO SC. Non si è costituito il RD.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 d.a. c.p.c. per la mancanza di congrua motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudice esaminato in modo specifico le censure formulate in sede di appello. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 182 c.p.c. in quanto il giudice, sia in primo che in secondo grado, avendo rilevato la non regolare costituzione di una delle due parti e un difetto di rappresentanza, avrebbe dovuto invitare l'interessata alla regolarizzazione degli atti e dei documenti relativi. Invece, il primo giudice, con comportamento contradittorio, durante la trattazione aveva constatato la regolarità della costituzione, consentendo lo svolgimento del processo come se la convenuta fosse regolarmente presente in giudizio.
Con il terzo motivo è denunziata violazione dell'art. 83 c.p.c. La sottoscrizione apposta in calce al mandato ad litem rilasciato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo recava la certificazione di autenticità del difensore, il che avrebbe dovuto implicare il riscontro della coincidenza del sottoscrittore con la persona fisica comparsa in causa nella qualità di rappresentante dell'ente. In secondo g rado, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto riscontrare, in base alla certificazione della Camera di commercio, la riferibilità della qualità di legale rappresentante al RO SC, la cui sottoscrizione era autenticata dal difensore. Con il quarto motivo è denunziata violazione dell'art. 292 c.p.c., in quanto, se la NC RO non fosse stata regolarmente costituita in giudizio, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità della costituzione e l'interrogatorio e le ordinanze emesse fuori udienza avrebbero dovuto esserle notificate;
in mancanza dell'assolvimento di tali formalità, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo per violazione del contraddittorio, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice. Con il quinto motivo è dedotta violazione dell'art. 420 c.p.c. Il RD, contestando la regolarità della costituzione della convenuta, avrebbe proposto una eccezione nuova, di modo che avrebbe dovuto essere concesso alla convenuta stessa di produrre il certificato della Camera di commercio da cui risultava che la rappresentanza della società spettava disgiuntamente ai singoli soci, costituendo il cerificato prova precostituita e non operando per esso preclusione alcuna.
Il ricorso non è fondato.
Con riferimento al primo motivo deve ritenersi che correttamente il giudice di appello, prima di esaminare i motivi attinenti il merito del rapporto negoziale intercorso tra le parti, ha affrontato la questione preliminare della validità della procura rilasciata dalla società convenuta in primo grado. Si trattava di questione che, se risolta in senso negativo, era in grado di condurre alla immediata soluzione dell'appello principale in punto di domanda riconvenzionale, di modo che per una evidente ragione di conseguenzialità logica il giudice ha correttamente esaminato la questione prima di valutare i motivi attinenti l'appello in punto di accoglimento della domanda principale.
Debbono essere, invece, trattati congiuntamente gli altri quattro motivi per maggiore organicità di esposizione.
Partendo, per ragioni di conseguenzialità logica, dalla questione della validità della procura rilasciata per il giudizio di primo grado dalla convenuta, deve rilevarsi che nella società in nome collettivo (quale è la forma giuridica della convenuta) il potere di rappresentanza processuale compete disgiuntamente a ciascun socio, di modo che per la regolarità della procura è necessario accertare se il soggetto sottoscrittore ricopra detta qualità e sia conseguentemente titolare della legittimazione a rilasciare il mandato difensivo.
La giurisprudenza di questa Corte (con riferimento al ricorso per cassazione, ma il principio è pacificamente estensibile alla fase di merito del giudizio) ritiene invalida la procura sottoscritta in modo illegibile (anche se certificata come autografa dal difensore) e priva di riferimento, anche generico, all'organo societario ed al suo titolare ed alla qualità dell'ignoto sottoscrittore. La procura è, invece, valida se il segno grafico sia riferito al titolare dell'organo societario, in modo da non generare dubbi sulla legittimazione del firmatario, per cui ove manchino dette indicazioni, essendo impossibile stabilire che l'atto proviene da soggetto inserito nell'organizzazione societaria ed abilitato a rappresentarlo, la procura è nulla per difetto del requisito soggettivo (Cass., S.U., 5.2.94 n. 1167, in motivazione, nonché, ex multis le sentenze 16.1.87 n. 354 e 11.5.87 n. 4342). La stessa giurisprudenza (largamente prevalente sull'unico precedente in senso contrario costituito da Cass. 25.8.92 n. 9842) precisa che la certificazione ex art. 83 c.p.c. da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che di quest'ultimo sia accertata l'identità ed esige che ne sia indicato il nome;
pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti ne' nell'intestazione del ricorso proposto da società o altro ente collettivo, ne' dalla relativa procura (perché esso non è indicato e la firma è illegibile), l'incertezza sulla persona del conferente preclude la successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi e rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso (Cass. 14.2.00 n. 1597, ,23.5.98 n. 5154, 24.8.95 n. 8969, 19.1.95 n. 544, oltre la già citata sentenza a Sezioni unite 1167/94). Parte ricorrente, richiamando la sentenza 1167/94, ritiene che il giudice dell'appello avrebbe dovuto riscontrare la riferibilità della qualità di legale rappresentante al RO SC sulla base della certificazione della Camera di commercio (prodotta solo in secondo grado perché non ammessa in primo). A prescindere dalla carenza di autosufficienza del ricorso sul punto, per la mancata descrizione del contenuto della certificazione, deve rilevarsi che parte ricorrente propone una erronea lettura del principio fissato dalle Sezioni unite con la detta sentenza. Quest'ultima, infatti, dopo aver enunziato i requisiti di validità della procura sopra indicati, precisa che, ove non sia possibile individuare la persona che l'ha conferita, la procura stessa deve considerarsi non valida e insuscettibile di successiva sanatoria "mediante la formazione di atti non esistenti già al momento del conferimento della procura, perché tale conferimento deve precedere la notificazione dell'atto quando la legge richiede che questo sia sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.)". "Tale insanabilità non esclude che" prosegue la sentenza
1164/94 "entro i limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c. per dimostrare l'ammissibilità del ricorso, sia idoneamente documentato, purché con la produzione di atti esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante, ad una ben individuata persona fisica". Il principio in questione, con tutta evidenza, è riferito al giudizio di cassazione e vale a determinare i limiti di utilizzabilità di nuova documentazione prodotta ai sensi dell'art. 372 c.p.c. ai fini della documentazione della qualità di legale rappresentante della società del soggetto sottoscrittore della procura rilasciata per il giudizio di cassazione. Nel caso di specie, in cui si tratta di verificare la validità della procura rilasciata ab initio, il principio deve essere inteso nel senso che, ferma restando la situazione di incertezza di fondo, compete al giudice di merito, sulla base del complesso degli atti acquisiti, procedere ad una valutazione di merito circa la riferibilità della sottoscrizione a soggetto che abbia la rappresentanza della società. È esattamente quanto ha fatto il Tribunale di Macerata con la sua sentenza, in cui, dando atto della esistenza della richiamata certificazione (di cui è stata ammessa la produzione in secondo grado) e svolgendo detto apprezzamento in maniera logica e coerente, in applicazione dei principi di diritto enunziati da questa Corte, ha concluso che l'identità del mandante rimane "non conosciuta ne' altrimenti individuabile".
Rilevato che correttamente il Tribunale ha escluso la validità della procura (il che comporta l'infondatezza del terzo motivo), debbono essere valutati gli ulteriori errores in procedendo denunziati dalla ricorrente con i motivi secondo e quarto, con cui si lamentano l'omissione dell'immediato rilievo del vizio della procura e dell'invito alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (secondo motivo) e l'omissione della dichiarazione di contumacia in primo grado, con conseguente nullità del giudizio e violazione del principio del contraddittorio (quarto motivo).
Con riferimento alla prima questione deve, innanzitutto, rilevarsi che non può essere censurato il mancato esercizio da parte del Tribunale della concessione di un termine per la regolarizzazione degli atti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.6.98 n. 6010, 4.1.95 n. 692, 9.4.92 n. 5146, 2.11.92 n. 11878). Inoltre, va osservato che nella specie non era possibile la invocata regolarizzazione. Infatti, il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163, n. 6, c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 c.p.c., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo. La sua mancanza comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte della parte interessata in un momento successivo al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, c. 2, c.p.c., per la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata, realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso o (per quanto qui interessa) della memoria in cancelleria. L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione (cfr. Cass.
6.10.98 n. 9899). Deve essere, quindi, rigettato il secondo motivo. Con riferimento alla seconda questione, deve rilevarsi che il difetto di procura del convenuto - a differenza che per l'attore - non incide sulla regolarità del contraddittorio, in quanto da esso non dipende la valida costituzione del rapporto processuale, e rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (ad esempio, comportando la condanna alle spese di quest'ultimo, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio) (Cass.
5.12.98 n. 12363). Nel caso di specie, il rapporto processuale era costituito tra l'attore RD e la convenuta società NC RO s.n.c.;
il difetto di procura si è risolto nella declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima. Il giudice dell'appello, pertanto, non aveva nessun motivo per rilevare la violazione del principio del contraddittorio e, meno che mai, per dichiarare la nullità del processo di primo grado e rimettere le parti al primo giudice.
Per quanto riguarda la mancata notifica del verbale di udienza ammissivo "dell'interrogatorio" e degli altri atti da "notificare" al contumace, il ricorso sul punto è del tutto insufficiente in quanto non spiega quali atti avrebbero dovuto essere notificati ne' quale sarebbe la rilevanza del preteso vizio in relazione alla pronunzia di merito, atteso che, dall'esame della sentenza impugnata non è dato rilevare che il giudice abbia in qualche modo tratto il suo convincimento dall'esito dell'interrogatorio o dalla posizione processuale della parte. In ogni caso, da quanto è dato comprendere dal ricorso, degli atti compiuti nel corso del giudizio la società, di fatto presente in giudizio, ha avuto diretta conoscenza, di modo che lo scopo della notifica è comunque stato raggiunto. Ad avviso del Collegio, pertanto, il quarto motivo si presenta inammissibile per la carenza sia dell'autosufficienza del ricorso che dell'interesse specifico a dedurre la circostanza. È, infine, infondato anche il quinto e ultimo motivo, con il quale si deduce ulteriore l'error in procedendo compiuto dal Pretore, il quale, di fronte alla contestazione dell'irregolarità della costituzione della convenuta, costituente eccezione nuova, avrebbe impedito la produzione della certificazione della Camera di Commercio idonea a provare l'infondatezza della contestazione. Come più sopra già rilevato la produzione del documento in questione è stata autorizzata dal giudice di secondo grado, il quale, peraltro, nell'ambito del suo accertamento circa la regolarità della costituzione, non ha ritenuto di assegnare rilievo alla certificazione. Il motivo, nella sostanza è una pura e semplice duplicazione di quanto sostenuto nel secondo motivo e, pertanto, deve essere parimenti rigettato.
Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve essere rigettato. Nulla per le spese non essendosi l'intimato costituito.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2001