Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9596
CASS
Sentenza 14 luglio 2001

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Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' dall'intestazione dell'atto proposto da una società o da altro ente collettivo, ne' dalla relativa procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura e improponibile la domanda, a meno che in base agli atti già esistenti al momento del conferimento, sia possibile il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica. (Fattispecie relativa alla validità della procura rilasciata per il giudizio di primo grado da una società in nome collettivo convenuta in giudizio).

Il difetto della procura del convenuto - a differenza di quella dell'attore - non incide sulla regolarità del contraddittorio in quanto da esso non dipende la valida costituzione del rapporto processuale e rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (ad esempio comportando la condanna di quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio).

Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'interessato in un momento successivo al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. civ. - secondo la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso (o, per il convenuto, della memoria difensiva). L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia "ex tunc" solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione.

Commentario1

  • 1Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9596
Data del deposito : 14 luglio 2001

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