CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32331 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT CR DA nato il [...] avverso il decreto del 29/06/2022 del TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32331 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 29/6/2022, il Tribunale di Ferrara ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di TA TI DA, nell'ambito del procedimento n. 641/19 R.G.N.R., 'n. 768/20 R.G. Dib. Nel provvedimento di revoca si dà atto che è pervenuta comunicazione dell'Agenzia delle entrate in cui si segnala che l'istante ed il suo nucleo familiare, nell'annualità di riferimento, hanno percepito un reddito pari ad euro 15.098,00, superiore a quello consentito per l'ammissione al beneficio. 2. Con il proposto ricorso la parte ha impugnato il decreto di revoca, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002. La decisione, lamenta il difensore, sarebbe fondata su un calcolo erroneo dell'Agenzia delle entrate laddove, in relazione alla Certificazione Unica anno 2021, sono stati considerati gli oneri deducibili, i quali non rilevano ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al beneficio. Nel caso in esame, gli oneri deducibili, si precisa nel ricorso, ammontano ad euro 5297,01. Detraendo tale importo da quello calcolato dall'Agenzia delle entrate, si perviene al reddito di euro 9800,00 correttamente indicato nella istanza di ammissione, il quale consente di potere usufruire del beneficio. 3. La difesa del ricorrente ha presentato memoria nella quale insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Occorre premettere come la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia immediatamente ricorribile per cassazione ove emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 112, comma primo lett. d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; negli altri casi si applica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13253 del 27/01/2004, Rv. 227882 - 01). E' stata quindi correttamente adita la Corte di Cassazione, essendo la revoca scaturita da richiesta dell'Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di Torino. 3. Nel merito si osserva: ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il reddito computabile ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo d'interesse da ogni componente della famiglia convivente, compreso l'istante ( "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"). Il ricorso pone la peculiare questione della possibilità di valutare o meno, ai fini della determinazione del reddito per fruire dell'ammissione al beneficio, degli oneri deducibili. Secondo un orientamento di non recente estrazione, non deve tenersi conto degli oneri deducibili [Sez. 5, n. 34935 del 10/06/2016, Inglese, Rv. 267573:«Per "reddito imponibile" ai fini dell'imposta personale sul reddito, da valutarsi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi)»]. Secondo altro orientamento rileva ogni componente del reddito perché bisogna avere riguardo alla capacità economica del richiedente (Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201:"Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità"). Il collegio ritiene di condividere le argomentazioni poste a fondamento del secondo orientamento, maggiormente aderente al testo della norma e alla ratio della disciplina. Sebbene la pronuncia da ultimo citata si riferisca a redditi non imponibili (nella specie pensione d'invalidità), il principio è estensibile anche agli oneri deducibili, nei quali rientrano le voci di spesa più varie, suscettibili, comunque, di rivelare la capacità reddituale del richiedente il beneficio. Il legislatore, al fine di stabilire se il richiedente possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, ha inteso considerare tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. A questo proposito l'art. 76, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi 3 "imponibili" ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi "esenti", soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Dunque, ai fini della determinazione della non abbienza necessaria per fruire del beneficio, assumono rilievo anche i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato. Questa Corte ha già puntualìzzato che lo scopo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato è quello di consentirne l'accesso a chi non sia in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Sicchè, ai fini della verifica di siffatta condizione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito, imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica (cfr. Sez. 4, n. 23223/2016 n.m. ove si rammenta che in tal senso si è espressa, sia pure con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la Corte cost. con sentenza n. 144/1992). Ulteriore riprova della validità di tale interpretazione si trae dal pacifico orientamento in base al quale, ai fini della determinazione del reddito, si debba tenere conto anche dei redditi derivanti da attività illecita (da ultimo, Sez. 4, n. 13080 del 08/03/2023, Cimmino, Rv. 284366). Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, fondato su una corretta interpretazione della normativa di settore, laddove ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione per superamento dei limiti di reddito. Sulla base di quanto illustrato in precedenza, invero, il giudice deve tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio dello Stato, anche degli oneri deducibili, da cui il reddito valutabile non deve essere epurato, essendo le voci riferite agli oneri deducibili suscettibili di rivelare la capacità patrimoniale del richiedente. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32331 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 29/6/2022, il Tribunale di Ferrara ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di TA TI DA, nell'ambito del procedimento n. 641/19 R.G.N.R., 'n. 768/20 R.G. Dib. Nel provvedimento di revoca si dà atto che è pervenuta comunicazione dell'Agenzia delle entrate in cui si segnala che l'istante ed il suo nucleo familiare, nell'annualità di riferimento, hanno percepito un reddito pari ad euro 15.098,00, superiore a quello consentito per l'ammissione al beneficio. 2. Con il proposto ricorso la parte ha impugnato il decreto di revoca, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002. La decisione, lamenta il difensore, sarebbe fondata su un calcolo erroneo dell'Agenzia delle entrate laddove, in relazione alla Certificazione Unica anno 2021, sono stati considerati gli oneri deducibili, i quali non rilevano ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al beneficio. Nel caso in esame, gli oneri deducibili, si precisa nel ricorso, ammontano ad euro 5297,01. Detraendo tale importo da quello calcolato dall'Agenzia delle entrate, si perviene al reddito di euro 9800,00 correttamente indicato nella istanza di ammissione, il quale consente di potere usufruire del beneficio. 3. La difesa del ricorrente ha presentato memoria nella quale insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Occorre premettere come la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia immediatamente ricorribile per cassazione ove emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 112, comma primo lett. d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; negli altri casi si applica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13253 del 27/01/2004, Rv. 227882 - 01). E' stata quindi correttamente adita la Corte di Cassazione, essendo la revoca scaturita da richiesta dell'Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di Torino. 3. Nel merito si osserva: ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il reddito computabile ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo d'interesse da ogni componente della famiglia convivente, compreso l'istante ( "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"). Il ricorso pone la peculiare questione della possibilità di valutare o meno, ai fini della determinazione del reddito per fruire dell'ammissione al beneficio, degli oneri deducibili. Secondo un orientamento di non recente estrazione, non deve tenersi conto degli oneri deducibili [Sez. 5, n. 34935 del 10/06/2016, Inglese, Rv. 267573:«Per "reddito imponibile" ai fini dell'imposta personale sul reddito, da valutarsi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi)»]. Secondo altro orientamento rileva ogni componente del reddito perché bisogna avere riguardo alla capacità economica del richiedente (Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201:"Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità"). Il collegio ritiene di condividere le argomentazioni poste a fondamento del secondo orientamento, maggiormente aderente al testo della norma e alla ratio della disciplina. Sebbene la pronuncia da ultimo citata si riferisca a redditi non imponibili (nella specie pensione d'invalidità), il principio è estensibile anche agli oneri deducibili, nei quali rientrano le voci di spesa più varie, suscettibili, comunque, di rivelare la capacità reddituale del richiedente il beneficio. Il legislatore, al fine di stabilire se il richiedente possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, ha inteso considerare tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. A questo proposito l'art. 76, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi 3 "imponibili" ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi "esenti", soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Dunque, ai fini della determinazione della non abbienza necessaria per fruire del beneficio, assumono rilievo anche i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato. Questa Corte ha già puntualìzzato che lo scopo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato è quello di consentirne l'accesso a chi non sia in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Sicchè, ai fini della verifica di siffatta condizione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito, imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica (cfr. Sez. 4, n. 23223/2016 n.m. ove si rammenta che in tal senso si è espressa, sia pure con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la Corte cost. con sentenza n. 144/1992). Ulteriore riprova della validità di tale interpretazione si trae dal pacifico orientamento in base al quale, ai fini della determinazione del reddito, si debba tenere conto anche dei redditi derivanti da attività illecita (da ultimo, Sez. 4, n. 13080 del 08/03/2023, Cimmino, Rv. 284366). Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, fondato su una corretta interpretazione della normativa di settore, laddove ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione per superamento dei limiti di reddito. Sulla base di quanto illustrato in precedenza, invero, il giudice deve tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio dello Stato, anche degli oneri deducibili, da cui il reddito valutabile non deve essere epurato, essendo le voci riferite agli oneri deducibili suscettibili di rivelare la capacità patrimoniale del richiedente. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente