Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2001, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E N 6 A IC 8 O I 9 ce L Z 1 B / B A A 4 U / R R 6 P T 2 S A . I 5 T R G . . U E P N . B R D 04287/0 1 I - L B R A E . T D D L L I E S A T N A . E B I N ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E A R Oggetto I T S E A E K T 3 1 SEZIONE TRIBUTARIA A . M N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22663/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Consigliere Cron. S1.5127 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA سها sul ricorso proposto da: IX AN RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato GENTILONI SILVERJ MICHELE, difeso dall'avvocato ROVERE ANDREA, giusta procura speciale autenticata dal Consolato Generale d'Italia a Nizza rep. 00545 del 10.12.1998; ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2000 PORTOGHESI 12, -presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2054 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente controricorrente avverso la sentenza n. 137/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 19/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette di S.Remo proponeva appello avverso la decisione della locale commissione tributaria di primo grado, con la quale era stato an- how nullato l'avviso di accertamento emesso dallo stesso ufficio nei confronti di RE RA RO per l'i.r.pe.f. relativa al 1990. Deduceva l'ufficio che il RO, cittadino france- se: esercitava la professione di medio ortopedico presso una clinica privata di S.Remo; - era in possesso di partita i.v.a. in Italia, dal che si desumeva la terrotorialità e abitualità della professione;
utilizzava un gabinetto di consultazione e una sala operatoria presso detta clinica, il che dimostrava 2 l'esistenza di una base fissa per la sua professione, comma 1°, e 3, comma 4°,come previsto dall'art.16, dalla convenzione Italia Francia in materia di doppia imposizione;
l'aver esposto nella dichiarazione dei redditi in Francia un reddito prodotto in Italia non dava di- ritto all'esonero dal pagamento dell'i.r.pe.f., ma eventualmente a un credito d'imposta in Francia. La commissione tributaria regionale, con sentenza 4 19 novembre 1997, accoglieva l'appello. Avverso tale sentenza il RO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. has 2 Il Ministero delle Finanze si è costituito in giu- dizio. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.36, commi 2 e 3, del d.l.vo 31 dicembre 1992, n.546, nonchè difetto assoluto di mo- tivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impu- gnata non contenga l'esposizione, neppure succinta, dei motivi in fatto e in diritto su cui si è fondata la de- cisione, ma soltanto apodittiche affermazioni. L'obbligo della motivazione non può, d'altra parte, essere soddisfattomediante il mero rinvio ai motivi d'appello, essendo necessaria la espressa confutazione 3 delle ragioni delle parti. In definitiva, il contribuente non viene posto in grado di conoscere l'iter logico della decisione.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia, condizionatamente al mancato accoglimento del preceden- te motivo, violazione о erronea applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 14 della Convenzione italo - francese, resa esecutiva con la legge 7 gennaio 1992, n.20. Deduce che la sentenza impugnata, ritenendo l'esercizio dellal'esistenza di una base fissa per коит professione in Italia, abbia non correttamente applica- to il citato art.14 della Convenzione, il quale dispone ... I redditi che ununcesidentete di uno Stato ritrae che dall'esercizio di una libera professione o di altre at- tività di carattere indipendente sono imponibili sol- tanto in detto Satto, a meno che tale residente non di- sponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa ... >>>. Il ricorrente deduce di aver provato di utilizzare un gabinetto di consultazione e una sala operatoria a titolo di comodato, il che non avrebbe rilevanza impo- sitiva autonoma. Difetterebbe il presupposto della base fissa, aven- do egli effettuato, dopo le consultazioni presso la clinica di S.Remo, gli interventi presso altre strutture in Italia e all'estero. Occorreva, inoltre, tener conto dell'assoluta pre- valenza del reddito prodotto in Francia. Quanto al possesso di partita i.v.a. in Italia, la circostanza sarebbe del tutto inconferente, in quanto detta imposta colpisce i trasferimenti, mentre hers l'i.r.pe.f. grava su tutto il reddito prodotto. La tesi dell'ufficio condurrebbe all'assurda conse- guenza che un soggetto non residente e sprovvisto di base fissa in Italia sarebbe esonerato dal regime i.v.a., anche se effettuasse in Italia operazioni sog- gette a tale imposta. Infine, la possibilità di far valere in Francia un credito d'imposta per il tributo pagato in Italia cosi- tuisce un richiamo del tutto immotivato, privo di qua- lunque riferimento alla disciplina fiscale ivi vigente. § 3. Motivi della decisione Le censure del ricorrente, che possono essere con- giuntamente esaminate, non meritano accoglimento. Deve, innanzitutto, escludersi che la sentenza im- 5 pugnata difetti dei requisiti dell'esposizione del fat- to e dello svolgimento del processo, nonchè dei moti- vi della decisione. La commissione regionale, infatti, ha espressamente ed analiticamente riprodotto e fatto proprie anche se le ragioni dedotte dall'ufficio ain modo sintetico - sostegno della pretesa tributaria, ragioni che giusti- ficano compiutamente l'accoglimento dell'appello, in quanto, con le stesse, si stabilisce che il professio- nista esercitava la propria attività in Italia serven- dosi di una base fissa in territorio italiano. hao Le ragioni dedotte dal ricorrente a sostegno della $ propria tesi non contengono alcuna critica circa la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragiona- mento della commissione regionale, ma tendono ad intro- inibito in sede di legit- durre un diretto sindacato sull'apprezzamento dei fatti compiuto dai timità - giudici di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non avendo l'Amministrazione finanziaria svolto at- tività difensiva, nessuna statuizione deve essere adot- tata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera la Sezione tributaria, il 13 dicembre Il Consigliere est. Enrico Altieri часть IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC S M E PL R P U S . I N O A C Z 7 di consiglio del- 2000. Il PresidenteProsjidente Alfio Finocch: DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC , E N 6 O 8 I 9 Z 1 A 6 A / I . 4 R / R N T 6 S - A 2 I . T B G .R U E . .P L R B L I D A R A L . E T D B D A E I T S T A N 1 N I E 3 E S 1 R S I E . E A T N A M