Sentenza 6 novembre 2018
Massime • 1
In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integri il delitto di maltrattamenti la condotta di sistematico ricorso ad atti violenti tenuta dal ricorrente nei confronti dei figli minori della propria convivente, a nulla rilevando il preteso intento educativo).
Commentari • 7
- 1. Vieta alla figlia l'uso di Instagram e lei si chiude in camera: se il padre prende a calci la porta è violenza privata?https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Il metodo educativo violento non scrimina i maltrattamenti: la Cassazione ribadisce il limite invalicabile dell’“animus corrigendi”Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 luglio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25518 del 10 luglio 2025, ha affermato che il ricorso sistematico alla violenza fisica o morale da parte di un genitore verso i figli minori integra il delitto di maltrattamenti, anche quando venga giustificato dall'intento educativo. L'“animus corrigendi” non scrimina le condotte aggressive reiterate e sopraffattorie. Il fatto La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 2025, aveva parzialmente riformato la condanna inflitta in primo grado a P.G., riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale subordinata a percorsi di recupero e riducendo la pena, ma confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di maltrattamenti …
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Integra il reato di maltrattamenti la reiterazione di condotte connotate da abituale violenza fisica o psicologica, con rilevante sproporzione rispetto alle necessità educative e di contenimento, poste in essere da un'insegnante di scuola dell'infanzia, anche quando i bambini, per l'insufficiente grado di maturità psichica, non le percepiscano come lesive della personalità e non manifestino reazioni sintomatiche di sofferenza ai singoli atti subiti. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, l'esito maltrattante può derivare anche dal clima di sopraffazione generale instaurato nell'ambito del gruppo, sì che non rileva, in senso contrario, il limitato numero di episodi di …
Leggi di più… - 4. Scopo educativo non permette condotte violente (Cass. 24876/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 giugno 2023
Condotte sistematicamente violente (sul piano fisico e/o psicologico) anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti: esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, anche se sostenuta da animus corrigendi. Condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne Cassazione penale sez VI, ud. 28 marzo …
Leggi di più… - 5. Abuso dei mezzi di correzione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2018, n. 17810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17810 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento