Sentenza 15 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non , siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2017, n. 26258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26258 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2017 |
Testo completo
2625 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 501/17 SENTENZA LUISA BIANCHI Dott. - Presidente - N. - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE REGISTRO GENERALE N. 45739/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CH N. IL 25/11/1989 avverso la sentenza n. 957/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Audie alsoura, che ha concluso per l' emissorat die w Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. знач RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, che ha condannato alla pena ritenuta equa AZ AL, giudicato responsabile del reato di falso nella dichiarazione rilasciata in uno all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 95 d.p.r. n. 115/2002) nell'ambito di un procedimento penale, per aver dichiarato un reddito per l'anno 2008 pari a 5.919,00, a fronte di un reddito pari ad euro 11.139,00. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto di alcun rilievo il fatto che le somme non dichiarate per l'anno 2008 costituissero reddito oggetto di esonero da tassazione e non determinassero, ove esposte, il superamento del limite reddituale previsto per l'ammissione al beneficio;
ciò in ragione della scelta normativa di sancire con sanzione penale ogni condotta di falsità o di omissione relativa ai dati da allegare alla istanza di patrocinio a spese dello Stato.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore avv. Cinzia Cavallo, deducendo violazione degli artt. 76 e 79 d.p.r. n. 115/2002, per aver la Corte di Appello tenuto conto, ai fini della entità dei redditi dell'anno 2008, di somme relative ad assegno sociale a favore dei familiari del AZ e per non aver considerato che l'omessa indicazione di essa può trovare causa nel fatto "che lo stesso non ne fosse a conoscenza oppure che non lo abbia ritenuto al momento di riferire circa gli introiti del proprio nucleo famigliare". CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. Giova prendere le mosse dalla considerazione che i dati di fatto non sono contestati: il AZ indicò quale reddito valevole ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato un ammontare inferiore a quello che risultava dalla considerazione anche della somma percepita da alcuni suoi familiari conviventi a titolo di assegno sociale. La questione posta con il ricorso è se tale somma che attiene a pensione di invalidità civile vada a costituire reddito che deve essere indicato e considerato ai fini dell'ammissione al menzionato beneficio. E' noto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un 2 ther determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti (sempre che rientrino nel presupposto dell'IRPEF), anche se esclusi dalla base imponibile. A quest'ultimo proposito il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 3, stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi "imponibili" ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi "esenti", soggetti a regime sostitutivo O soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Dunque, ai fini della determinazione della non abbienza (recte dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio) necessaria per fruire del beneficio, assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato. Con specifico riguardo alla pensione di invalidità questa Corte ha già puntualizzato che lo scopo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato é quello di consentire l'accesso alla giustizia a chi non é in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Sicchè, ai fini della verifica di siffatta condizione di minorazione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito, imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 23223 del 9.2.2016, dep. 1.6.2016, Mandato, n.m., ove si rammenta che in tal senso si è espressa, sia pure con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la Corte cost. con sentenza n. 144/1992); quindi anche le somme percepite a titolo di invalidità. Quanto alle ragioni per le quali tali voci di reddito non sono state esposte, esse invero non assumono alcuna rilevanza, posto che il ricorrente non ha anche solo allegato la carenza del necessario dolo del reato.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.2.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa Bianchi Salvatore DovereHou ناتل Depositata in Cancelleria Oggi. 25 MAG. 20172017 Il Funzionario Gludiziario Patrizia okra HOR