Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10688 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0688 /0 IN NOME DEL POPOLO I AZIONE LA CORTE SUP EN Oggetto SEZION TERZA CIVILE eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7992/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 8183/00 Dott. NC SABATINI Consigliere Cron. 23306 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere 3635 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. Ud. 07/05/01 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 03 AGO 2001 sul ricorso proposto da: SI EN;
ricorrente che non ha depositato CANCELLERIA il ricorso nei termini prescritti dalla legge
contro
MEDIOLANUM ASSICURAZIONE SPA, con sede in Milano, in persona del proprio Amministratore Delegato Dott. Maurizio Zanardi, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 279, presso 10 studio dell'avvocato ALBINO GRECO, difesa dall'avvocato CAMILLO CASERTA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente parte diligente - 872 e sul 2° ricorso n° 08183/00 proposto da: 1 SI EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difesa dall'avvocato VINCENZO VETERE, giusta delega in atti;
- \controricefrente e ricorrente incidentale
contro
PROFILATI PLASTICI SRL, COMP MEDIOLANUM ASSIC SPA, CAMPISE FRANCESCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 226/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 23/02/99 e depositata il 09/04/99 (R.G. 93/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Camillo CASERTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 2.7.1994 un'autovettura di proprietà della Pro- filati IC s.r.l., condotta da IS NC, assicurata dalla Mediolanum s.p.a. e recante a bordo le minori IS AM, IS LA e IS ZI, usci di strada e andò ad urtare contro un muro. In con- 2 seguenza del sinistro le minori subirono lesioni perso- nali. Con citazione del 21.7.1995 Basile Domenica, esercente la potestà genitoriale sulle minori, permesso che il sinistro aveva avuto luogo perché la vettura era stata invasa da uno sciame di calabroni, che aveva fat- to perdere al conducente il controllo del mezzo, con- venne dinanzi al Tribunale di Cosenza il IS Fran- cesco, la TI IC e la Mediolanum per sen- tirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Contumaci il IS e la TI IC, la Medio- lanum oppose che il sinistro si era verificato per caso fortuito. Chiese, quindi, il rigetto della domanda, che fu rigettata dal Tribunale. Su appello della Basile la Corte di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribu- nale. Ricorre la Basile con tre motivi. Resiste la Me- diolanum con controricorso. Gli intimati IS Fran- cesco e TI IC non hanno svolto difese. i MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che con ordinanza in data 9.1.2001 il procedimento recante il n. 8183 è stato riunito al procedimento recante il n. 7992. Col secondo e col terzo motivo, che essendo connes- si e logicamente antecedenti vanno congiuntamente e previamente esaminati, la ricorrente denunzia violazio- ne degli artt. 112, 116, 163, 183 cod. proc. civ., 2054 e 3 2697 cod.civ., nonché insufficienza e illogicità di mo- tivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia apodit- ticamente ritenuto ricorrente nella specie una ipotesi di caso fortuito, quantunque un teste avesse riferito che il IS NC aveva condotto l'autovettura a velocità sostenuta e quantunque la difesa delle danneg- giate avesse chiarito in corso di causa che l'abitacolo dell'autovettura non era stato propriamente invaso da uno sciame di calabroni, essendovi penetrati due soli insetti di quella specie. La doglianza non ha fondamen- to. La Corte distrettuale ha osservato che le dichiara- zioni del teste in ordine alla velocità dell'autovettura, in quanto informate ad assoluta gene- ricità dovevano considerarsi mere espressioni di giudi- zio ed erano, in quanto tali, inutilizzabili e che il mutamento dell'assunto delle danneggiate in ordine al nell'autovettura, in numero dei calabroni penetrati assumersi in alcuna quanto ingiustificato, non poteva considerazione. Da tali rilievi la Corte calabrese ha fatto derivare, come conseguenza, che il sinistro dove- va ritenersi avvenuto con le modalità inizialmente de- scritte dalle danneggiate e cioè a causa dell'ingresso nell'abitacolo della vettura di uno sciame di calabro- ni, che, avendo precluso repentinamente e insuperabil- mente qualsiasi possibilità di lucida reazione del con- 4 ducente, aveva assunto i connotati del caso fortuito, ossia di una causa di esclusione della colpa. Questa argomentazione è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e sfugge, quindi, al controllo di legittimi- tà. La reiezione dei motivi testè esaminati rende su- perfluo l'esame del primo motivo (con cui la ricorrente addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto che la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 CO. Ι cod.civ. non sia applicabile nel caso di danni a terzi trasportati), che appare assorbito, aven- do la Corte territoriale escluso in concreto la colpa del conducente. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali, nonché alla rifusione degli onorari, che sti- masi di liquidare in L. 2.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 131.000 oltre agli onorari, li- quidati in L.
2.000.000. Roma, 7.5.2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitfientimieni 5 IL CANCELLIERE 01 Giovanni MB Depositata in Cancelleria - 3 AGO. 2001 IL GANCELLIERE C1 Giovanni MBGiovanni MI [109T 250.000 109T 805T 456T TOT. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 23.8.2011 serie 4 al n. 41136 versate € 153, 11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 129.11 24,00 153, 11