Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, la mera tolleranza dell'altrui detenzione di un'arma comune da sparo, anche se nell'ambito di un rapporto di coabitazione con l'illegittimo detentore, integra la contravvenzione di omessa denuncia di cui all'art. 697, secondo comma, cod. pen. e non il reato di detenzione abusiva, poiché la nozione di "detenzione" implica un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 16992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16992 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2014
Dott. CAIAZZO LU Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1418
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 24921/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NG N. IL 02/12/1955;
avverso la sentenza n. 2129/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 26/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Marzio G., per delega avv. Zicarelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 26 marzo 2014 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava i contenuti della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Paola in data 28 maggio 2010. Con dette conformi decisioni di merito GE GE è stato ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di arma comune da sparo (una rivoltella calibro 32, con matricola) con condanna alla pena - sospesa - di mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed Euro 918,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Dagli atti emerge che detta arma era stata regolarmente denunziata dal suocero dell'imputato, successivamente deceduto. Dopo il decesso l'arma - unitamente ad altra rivoltella - era stata denunziata come acquisita per successione dal cognato, DE LU, residente in luogo diverso.
L'arma era stata consegnata ad DE NA, moglie dell'imputato. In sede di perquisizione risulta che fu lo stesso GE a consegnare l'arma.
Ad avviso della Corte d'Appello il fatto è penalmente rilevante, non potendosi ipotizzare l'assenza di dolo nell'omessa denunzia ne' la mancanza di disponibilità dell'arma in capo al GE. Non vi è prova, inoltre, di una totale inidoneità all'uso dell'arma.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - GE GE, deducendo vizio di motivazione per omessa considerazione del contenuto dell'atto di appello.
La Corte, ad avviso del ricorrente, non ha motivato circa la particolare sequenza dei fatti verificatisi in occasione del decesso del suocero dell'imputato.
Risulta infatti che l'arma venne regolarmente denunziata dal fratello di DE NA e ciò avrebbe determinato l'erroneo convincimento circa la non necessità di ulteriore denunzia di possesso. Peraltro l'arma era stata ceduta dal cognato alla moglie dell'imputato ed il GE era convinto della non necessità di operare una nuova denunzia.
La Corte, sul punto, non valuta il contenuto dell'atto di appello ipotizzando in realtà un fatto diverso, ossia l'assenza di denunzia successiva al decesso del suocero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono in parte fondati e conducono alla riqualificazione del fatto contestato all'imputato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p., comma 2, con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione.
In particolare, la decisione impugnata non analizza in modo adeguato il rapporto esistente tra la condotta di DE NA (moglie dell'imputato) e quella di GE GE in relazione al possesso dell'arma ed in ciò va rettificata, secondo quanto emerge - in fatto - dalla stessa articolazione motivazionale. In effetti, dopo il decesso di RE DE - nel 1992 - le due rivoltelle calibro 32 erano state oggetto di denunzia da parte di DE LU (fratello di NA) che tuttavia ne aveva trattenuta soltanto una, cedendo la seconda alla sorella NA. CO, pertanto, era il soggetto cessionario - obbligato a denunziare il possesso dell'arma ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. - stante la provenienza familiare dell'oggetto.
Ciò posto, la semplice "conoscenza" della presenza dell'arma all'interno della abitazione non può dar luogo - nel caso in esame - alla penale responsabilità per illecita detenzione dell'arma, in capo al GE, quanto alla diversa ipotesi di reato di cui all'art. 697 c.p., comma 2. Se è vero, infatti che la nozione di "detenzione" implica una relazione stabile del soggetto con la cosa e dunque un "minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente" (Sez. F. n.33609 del 2012, rv 253425) ciò nel caso in esame è da escludersi, posto che la condizione di mera tolleranza da parte del GE della detenzione altrui è situazione di fatto ricadente nella diversa previsione di legge di cui all'art. 697 c.p., comma 2. La mera coabitazione con l'illegittimo detentore di un'arma non può, infatti, far presumere la necessaria codetenzione dell'arma medesima (Sez. 2 del 19.4.1988). La contravvenzione in parola incrimina pertanto una condotta omissiva (l'omessa denunzia all'autorità) tenuta dal soggetto che ha "notizia" della presenza dell'arma all'interno della abitazione, detenuta da altri, e consente di adeguare la risposta sanzionatoria al diverso disvalore del fatto.
Così qualificato il fatto attribuibile a GE GE, va ulteriormente rilevata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione trattandosi di condotta accertata in data 19 ottobre 2007 e non risultando sospensioni incidenti sul decorso del termine di anni cinque.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come reato ex art. 697 c.p., comma 2 annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015