Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
In tema di reflui provenienti da un insediamento zootecnico, anche dopo la entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la applicabilità del regime giuridico stabilito per le acque domestiche in considerazione del limitato impatto ambientale, è subordinata al dato che l'allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni, dovendosi diversamente ribadire la natura di reflui industriali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2006, n. 33896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33896 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 09/06/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01082
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 033389/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN EN, N. IL 11/04/1953;
2) UN LD, N. IL 18/11/1960;
avverso SENTENZA del 11/02/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VITERBO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MELONI Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. MARINI Fabio Massimo di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 11 febbraio 2005, il Tribunale di Viterbo ha ritenuto RU RI e RU LD responsabili del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, (perché, quali titolari di una azienda agricola con circa 9000 bovini, effettuavano lo scarico di acque reflue industriali rappresentate dalle deiezioni degli animali e dal lavaggio delle stalle in un corso d'acqua senza la necessaria autorizzazione) ed ha condannato ciascuno alla pena di Euro mille di ammenda. Per giungere a tale conclusione, il Giudice - dopo avere accertato l'esistenza del fatto materiale per cui è processo - ha rilevato che, pur prescindendo dal rapporto tra peso vivo del bestiame ed estensione del fondo, lo scarico dei liquami zootecnici necessitava di autorizzazione;
ciò in quanto non si era realizzata in concreto la fertirrigazione mediante totale utilizzo dei rifiuti come concimi ovvero attraverso l'integrale sversamento degli stessi nel fondo.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che per le imprese agricole, in quanto considerate insediamenti civili a sensi della L. n. 690 del 1976, art. 1 quater, non si deve applicare la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 152 del 1999 valevole per gli insediamenti industriali;
- che il Giudice ha omesso di valutare i criteri dettati dal citato Decreto, art. 28, comma 7, per individuare la categoria delle acque assimilabili a quelle domestiche. Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Sotto la vigenza della L. n. 319/1976, la L. n. 690 del 1976, art. 1 quater, u.c., qualificava l'impresa agricola come insediamento civile;
successivamente la delib. 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale previsto dalla L. n. 319 del 1976, art. 3, indicava alcuni parametri di riferimento (che la giurisprudenza riteneva non vincolanti) per stabilire la natura di insediamento civile, o meno, della impresa agricola e zootecnica (estensione del terreno disponibile, peso complessivo del bestiame, attività svolta et c.);
in sintesi, si esulava dallo insediamento civile quando l'allevamento del bestiame perdeva il suo coordinamento funzionale con la coltivazione o lo sfruttamento del fondo e doveva considerarsi diretto allo esercizio di una autonoma impresa commerciale al cui servizio l'allevamento del bestiame era subordinato. Il D.Lgs. n. 152 del 1999, vigente alla epoca del fatto per cui è processo, non faceva più riferimento alla natura dello insediamento (civile o produttivo), ma alla tipologia dei reflui per cui il citato decreto, art. 28, equiparava gli effluenti da allevamento di bestiame alle acque domestiche (fatto salvo il disposto dell'art. 38 sulla utilizzazione agronomica) a determinate condizioni;
tali requisiti, riferiti al rapporto tra peso vivo degli animali ed estensione del fondo, erano significativi della circostanza che la attività di allevamento si svolgeva in connessione con la coltivazione della terra e questa era in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni.
La disciplina in esame è ora parzialmente modificata dal D.Lgs. n.152 del 2006, art. 101, comma 7, che non introduce norme pro reo.
In conclusione: solo quando un allevamento, per il numero dei suoi capi e l'estensione del fondo disponibile, consente l'utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola, può, in considerazione del limitato impatto ambientale, invocarsi il regime giuridico relativo alle acque domestiche (ex plurimis sentenza 13345/1998). La problematica sollevata dai ricorrenti, tuttavia, è ininfluente nel caso concreto nel quale i liquami degli animali non erano usati concretamente ed integralmente nel terreno come concime per il successivo ciclo produttivo, ma immessi mediante canalizzazione in un corso l'acqua pubblico;
tale attività necessita di previa autorizzazione sia con riferimento alla pregressa normativa sia alla attuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006