CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso di: RA ED, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza al Tribunale di Bologna «in base agli artt. 666 e 671» cod. proc. pen., formulata personalmente, AM BA rappresentava che era stato posto in esecuzione il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 02/12/2021 del pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna comprendente anche la sentenza di condanna del 10/01/2020 della Corte d'appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 01/12/2021, che aveva confermato la sentenza del 23/11/2011 del Tribunale di Bologna. Ciò rappresentato, il BA deduceva che, rispetto a tale sentenza di condanna, egli «non [aveva] mai ricevuto nessuna notifica in merito alle udienze del procedimento e alla nomina dell'avvocato di ufficio» e che non sussisteva il concorso di persone ritenuto dal giudice della cognizione, e concludeva chiedendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 4868 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/11/2022 «[l]a rimessa nei termini per lesa difesa e [I']annullamento dell'art. 110 c.p. perché risulta un solo imputato. La ricostruzione della canalizzazione delle notifiche stesse e l'operato dell'avv. di ufficio nominato dal Tribunale di B.». 2. Il Tribunale Bologna, ritenuto che, con la predetta istanza, il BA non aveva posto questioni sulla formazione del titolo esecutivo ma, nella sostanza, aveva lamentato di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, riqualificava la stessa istanza come richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna. In particolare, il Tribunale di Bologna, rilevato che la condanna dell'imputato in primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di Bologna il 23/11/2011 nella contumacia dell'imputato e che anche il giudizio di appello si era svolto in contumacia, riteneva che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 - secondo cui: «le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stata dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità» (comma 2) - l'istanza del BA andasse valutata quale richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (secondo cui: «[s]e è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. [...]»). Ciò posto, il Tribunale di Bologna, considerato che la richiesta di restituzione nel termine doveva ritenersi concernere il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna del 10/01/2020 della Corte d'appello di Bologna, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. (là dove stabilisce, nel terzo periodo, che, se è stata pronunciata sentenza di condanna, «decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione»), trasmetteva gli atti relativi alla richiesta del BA alla Corte di cassazione per competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La qualificazione, da parte del Tribunale di Bologna, dell'istanza del BA quale richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in contumacia dalla Corte d'appello di Bologna il 10/01/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 è corretta, atteso che: da un lato, si deve convenire con il Tribunale di Bologna che, con la predetta istanza, 2 il BA non aveva posto questioni sulla validità del titolo esecutivo, ma, nella sostanza, aveva lamentato di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico;
dall'altro lato, come pure evidenziato dal Tribunale di Bologna, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il predetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta a opera dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, Martinaj, Rv. 279102-01; in senso analogo, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, che ha affermato il principio secondo cui l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente). Parimenti corretta è l'affermazione del Tribunale di Bologna secondo cui la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna spetta, in quanto «giudice che sarebbe competente sulla impugnazione», ai sensi dell'art. 175, comma 4 (terzo periodo), cod. proc. pen., alla Corte di cassazione. 2. La richiesta del BA di restituzione nel termine per proporre ricorso per cessazione deve essere rigettata. 2.1. Ciò, anzitutto, perché l'imputato non ha neppure indicato la data in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale da impugnare. La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (il riferimento è sempre al citato testo applicabile ratione temporis), solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Pertanto, grava su quest'ultimo l'onere di allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche con modalità formalmente regolari, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia (Sez. 5, n. 19907 del 10/05/2006, Gherasim, Rv. 233868- 01). 3 In tale onere, non può non ritenersi compreso quello di indicare, quanto meno, il dies a quo relativo al giorno in cui il provvedimento che si intende impugnare è divenuto effettivamente noto all'interessato (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515-01). È vero infatti che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., è l'autorità giudiziaria che deve «compie[re] ogni necessaria verifica», ma a tale onere corrisponde quello dell'interessato di allegare le circostanze rilevanti allo scopo, così da prospettare al giudice l'ipotesi che è chiamato a verificare (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, El Badaoui, Rv. 254826-01). Nel caso in esame, il BA, nella propria istanza, datata 17 febbraio 2022, ha omesso di indicare il giorno in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza della sentenza della Corte d'appello di Bologna - giorno dal quale decorre il termine (di trenta giorni: Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, El Bouhmi, Rv. 278773-01) previsto, a pena di decadenza, dal comma 2-bis dell'art. 175 cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine - così non consentendo in alcun modo al Collegio di verificare la tempestività della propria richiesta. 2.2. In secondo luogo - e in ogni caso - si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia è condizionata all'assenza di prova positiva dell'effettività della «conoscenza del procedimento o del provvedimento», sicché, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all'imputato di avvalersi della restituzione nel termine (Sez. 2, n. 15903 del 14/02/2006, Ahmed, Rv. 233620-01, la quale ha precisato che ciò vale anche nel caso in cui la sentenza sia stata poi notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza "legale"). Nel caso in esame, dalla lettura dell'istanza del BA, risulta che egli «ha espiato mesi 11 giorni 18 di cautelare ed era a conoscenza del procedimento iniziale a suo carico». Non vi è quindi dubbio che lo stesso BA fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico e che, in quanto assoggettato a misura cautelare personale, fosse stato altresì sottoposto all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in occasione del quale aveva sia avuto contatto con il giudice sia potuto instaurare un effettivo rapporto professionale con il nominato difensore d'ufficio. Alla stregua della rammentata giurisprudenza di legittimità, non si possono quindi ritenere sussistenti le condizioni per l'accoglimento della proposta richiesta di restituzione nel termine. 4 3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La particolarità della vicenda esclude che debba farsi luogo alla condanna alla sanzione a favore della cassa delle ammende di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza al Tribunale di Bologna «in base agli artt. 666 e 671» cod. proc. pen., formulata personalmente, AM BA rappresentava che era stato posto in esecuzione il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 02/12/2021 del pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna comprendente anche la sentenza di condanna del 10/01/2020 della Corte d'appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 01/12/2021, che aveva confermato la sentenza del 23/11/2011 del Tribunale di Bologna. Ciò rappresentato, il BA deduceva che, rispetto a tale sentenza di condanna, egli «non [aveva] mai ricevuto nessuna notifica in merito alle udienze del procedimento e alla nomina dell'avvocato di ufficio» e che non sussisteva il concorso di persone ritenuto dal giudice della cognizione, e concludeva chiedendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 4868 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/11/2022 «[l]a rimessa nei termini per lesa difesa e [I']annullamento dell'art. 110 c.p. perché risulta un solo imputato. La ricostruzione della canalizzazione delle notifiche stesse e l'operato dell'avv. di ufficio nominato dal Tribunale di B.». 2. Il Tribunale Bologna, ritenuto che, con la predetta istanza, il BA non aveva posto questioni sulla formazione del titolo esecutivo ma, nella sostanza, aveva lamentato di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, riqualificava la stessa istanza come richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna. In particolare, il Tribunale di Bologna, rilevato che la condanna dell'imputato in primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di Bologna il 23/11/2011 nella contumacia dell'imputato e che anche il giudizio di appello si era svolto in contumacia, riteneva che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 - secondo cui: «le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stata dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità» (comma 2) - l'istanza del BA andasse valutata quale richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (secondo cui: «[s]e è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. [...]»). Ciò posto, il Tribunale di Bologna, considerato che la richiesta di restituzione nel termine doveva ritenersi concernere il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna del 10/01/2020 della Corte d'appello di Bologna, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. (là dove stabilisce, nel terzo periodo, che, se è stata pronunciata sentenza di condanna, «decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione»), trasmetteva gli atti relativi alla richiesta del BA alla Corte di cassazione per competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La qualificazione, da parte del Tribunale di Bologna, dell'istanza del BA quale richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in contumacia dalla Corte d'appello di Bologna il 10/01/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 è corretta, atteso che: da un lato, si deve convenire con il Tribunale di Bologna che, con la predetta istanza, 2 il BA non aveva posto questioni sulla validità del titolo esecutivo, ma, nella sostanza, aveva lamentato di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico;
dall'altro lato, come pure evidenziato dal Tribunale di Bologna, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il predetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta a opera dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, Martinaj, Rv. 279102-01; in senso analogo, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, che ha affermato il principio secondo cui l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente). Parimenti corretta è l'affermazione del Tribunale di Bologna secondo cui la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna spetta, in quanto «giudice che sarebbe competente sulla impugnazione», ai sensi dell'art. 175, comma 4 (terzo periodo), cod. proc. pen., alla Corte di cassazione. 2. La richiesta del BA di restituzione nel termine per proporre ricorso per cessazione deve essere rigettata. 2.1. Ciò, anzitutto, perché l'imputato non ha neppure indicato la data in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale da impugnare. La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (il riferimento è sempre al citato testo applicabile ratione temporis), solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Pertanto, grava su quest'ultimo l'onere di allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche con modalità formalmente regolari, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia (Sez. 5, n. 19907 del 10/05/2006, Gherasim, Rv. 233868- 01). 3 In tale onere, non può non ritenersi compreso quello di indicare, quanto meno, il dies a quo relativo al giorno in cui il provvedimento che si intende impugnare è divenuto effettivamente noto all'interessato (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515-01). È vero infatti che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., è l'autorità giudiziaria che deve «compie[re] ogni necessaria verifica», ma a tale onere corrisponde quello dell'interessato di allegare le circostanze rilevanti allo scopo, così da prospettare al giudice l'ipotesi che è chiamato a verificare (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, El Badaoui, Rv. 254826-01). Nel caso in esame, il BA, nella propria istanza, datata 17 febbraio 2022, ha omesso di indicare il giorno in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza della sentenza della Corte d'appello di Bologna - giorno dal quale decorre il termine (di trenta giorni: Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, El Bouhmi, Rv. 278773-01) previsto, a pena di decadenza, dal comma 2-bis dell'art. 175 cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine - così non consentendo in alcun modo al Collegio di verificare la tempestività della propria richiesta. 2.2. In secondo luogo - e in ogni caso - si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia è condizionata all'assenza di prova positiva dell'effettività della «conoscenza del procedimento o del provvedimento», sicché, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all'imputato di avvalersi della restituzione nel termine (Sez. 2, n. 15903 del 14/02/2006, Ahmed, Rv. 233620-01, la quale ha precisato che ciò vale anche nel caso in cui la sentenza sia stata poi notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza "legale"). Nel caso in esame, dalla lettura dell'istanza del BA, risulta che egli «ha espiato mesi 11 giorni 18 di cautelare ed era a conoscenza del procedimento iniziale a suo carico». Non vi è quindi dubbio che lo stesso BA fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico e che, in quanto assoggettato a misura cautelare personale, fosse stato altresì sottoposto all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in occasione del quale aveva sia avuto contatto con il giudice sia potuto instaurare un effettivo rapporto professionale con il nominato difensore d'ufficio. Alla stregua della rammentata giurisprudenza di legittimità, non si possono quindi ritenere sussistenti le condizioni per l'accoglimento della proposta richiesta di restituzione nel termine. 4 3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La particolarità della vicenda esclude che debba farsi luogo alla condanna alla sanzione a favore della cassa delle ammende di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2022.