CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29037 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: TA SI, nato a [...] il [...] TA CA, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022, della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29037 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 27 giugno 2019, che aveva condannato RE SI e RE RI alle pene ritenute di giustizia per concorso nei reati di truffa e ricettazione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di RE SI per il reato di truffa perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi gli imputati, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati in epigrafe indicati, che hanno dedotto: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale, in quanto l'imputato SI RE, all'udienza del 21 gennaio 2022 era detenuto a Trento per altra causa e non poteva pertanto presenziare all'udienza di appello fissata;
2.2. vizio esiziale di motivazione sulla ritenuta affidabilità e capacità euristica del riconoscimento fotografico posto a fondamento della affermazione di responsabilità; 2.3. violazione della legge penale, per difetto del dolo di ricettazione;
2.4. violazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio di eccesivo rigore. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RE SI, costituito dalla mera enunciazione delle doglianze, è "muto" sotto il profilo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
né sono allegati al motivo processuale i riferimenti fattuali di quanto solo enunciato col verbo. 3.1. Del pari è a dirsi per il ricorso presentato nell'interesse di RE RI, compendiato nella mera enunciazione dei motivi con i quali si lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e alla commisurazione della pena. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29037 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 27 giugno 2019, che aveva condannato RE SI e RE RI alle pene ritenute di giustizia per concorso nei reati di truffa e ricettazione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di RE SI per il reato di truffa perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena nei confronti di entrambi gli imputati, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati in epigrafe indicati, che hanno dedotto: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale, in quanto l'imputato SI RE, all'udienza del 21 gennaio 2022 era detenuto a Trento per altra causa e non poteva pertanto presenziare all'udienza di appello fissata;
2.2. vizio esiziale di motivazione sulla ritenuta affidabilità e capacità euristica del riconoscimento fotografico posto a fondamento della affermazione di responsabilità; 2.3. violazione della legge penale, per difetto del dolo di ricettazione;
2.4. violazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio di eccesivo rigore. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RE SI, costituito dalla mera enunciazione delle doglianze, è "muto" sotto il profilo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
né sono allegati al motivo processuale i riferimenti fattuali di quanto solo enunciato col verbo. 3.1. Del pari è a dirsi per il ricorso presentato nell'interesse di RE RI, compendiato nella mera enunciazione dei motivi con i quali si lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e alla commisurazione della pena. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.