Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato cancellato dall'albo professionale per intervenuta radiazione, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 26287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26287 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1008
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 12979/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS CA N. IL 13/04/1977;
avverso la sentenza n. 2908/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv.to (N.d.r.: testo originale non comprensibile) A., che si è richiamato alla conclusioni scritte depositate.
OSSERVA
1. BI NI propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, giudicando sull'appello interposto dalla ricorrente avverso la sentenza 2130/08 in primo grado resa dal Tribunale di Monza, ne ha confermato la responsabilità quanto al reato alla stessa ascritto, ricondotto all'egida dell'art. 368 c.p., condannandola alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Due i motivi di ricorso.
2.1 Con il primo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avuto riguardo agli artt. 159, 161, 164, 177, 178 e 604 c.p.p.. Il Gip, per gli adempimenti funzionali alla udienza preliminare, constatata l'intervenuta radiazione del difensore presso la quale la ricorrente aveva eletto domicilio in sede di identificazione, ha ritenuto non più efficace detta elezione per poi dichiarare irreperibile la ricorrente ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. Siffatta dichiarazione di irreperibilità, illegittimamente resa per più versi, avrebbe di poi determinato la mancata partecipazione della ricorrente non solo alla udienza preliminare ma la stessa illegittima dichiarazione di contumacia nel corso del giudizio di primo grado, essendo stato notificato il decreto che dispone il giudizio sulla base dell'originario decreto di irreperibilità quando per contro andavano rinnovate le ricerche alla data di emissione di tale nuovo provvedimento;
ricerche che, rese in questa diversa egida temporale, avrebbero consentito la corretta individuazione anagrafica della ricorrente. Da qui la grave pretermissione del diritto di difesa correlata alla ingiusta declaratoria di contumacia con conseguente pretermissione delle facoltà processuali correlate ad una corretta instaurazione del contraddittorio e la conseguente richiesta di annullamento della sentenza, non potendosi ritenere superata la doglianza dalla motivazione all'uopo resa in risposta dalla Corte distrettuale in forza alla quale il trasferimento anagrafico e la immediata rintracciabilità anagrafica della ricorrente presso la residenza ribadita in ricorso costituirebbero circostanze di fatto successive alle ricerche sottese al decreto di irreperibilità così da non inficiarne l'efficacia.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p.. La sentenza riposerebbe solo sulle emergenze istruttorie ricavate dalle dichiarazioni della persona offesa vieppiù corroborate, nel ritenere della Corte, dalla affermata assenza di una versione alternativa fornita dalla ricorrente, considerazione quest'ultima ancor più stridente alla luce di quanto evidenziato in punto alla legittima declaratoria di contumacia. La Corte avrebbe comunque travisato il dato probatorio sia con riferimento alle dichiarazioni della parte civile quanto al momento dell'incasso del titolo sia in ordine al tenore contenutistico della denunzia resa dalla BI.
3. Il ricorso merita l'accoglimento in ragione della fondatezza del primo motivo all'uopo articolato.
4. La Corte distrettuale ha ritenuto correttamente dichiarata la irreperibilità della ricorrente perché quest'ultima, trasferitasi dalla residenza originariamente indicata in sede di identificazione, all'atto delle indagini correlate al decreto di cui all'art. 159 c.p.p., non era più rintracciabile nell'ultima residenza giacché
trasferitasi per ignota destinazione. La nuova residenza indicata dalla ricorrente presso il comune di Villasanta risulterebbe invece successiva a dette indagini così da restare ininfluente, secondo il Giudice dell'appello, rispetto alle valutazioni sottese al decreto di irreperibilità.
Così operando tuttavia il giudice distrettuale ha tralasciato di considerare che il decreto di irreperibilità ebbe a trovare impulso - nella specie - nella necessità, ritenuta dal GIP, di procedere alle notifiche alla BI in un luogo diverso dal domicilio eletto presso il proprio difensore all'atto della identificazione in ragione della radiazione dall'albo di quest'ultimo, sopravvenuta alla detta elezione;
che tale valutazione era da ritenersi tuttavia erronea a monte in ragione di quanto affermato da questa Corte, con orientamento, puntualmente evidenziato dalla difesa, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi in forza al quale gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, si sia cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (così sezione prima. Sentenza n, 48741 del 25/11/2004 Rv. 230518);
le notifiche alla odierna ricorrente andavano dunque effettuate presso il domicilio eletto, non potendosi al fine utilizzare quale riferimento il difensore nominato d'ufficio in ragione di una declaratoria di irreperibilità comunque ingiustificata;
In ogni caso, poi, diversamente da quanto accaduto nella specie, il decreto di irreperibilità reso dal Gip, una volta reso il decreto che dispone il giudizio, andava rinnovato, giusta dell'art. 160 c.p.p., comma 2, con conseguente ripetizione ex novo della indagini funzionali allo stesso le quali, per come è pacifico in processo, considerate le date riportate in sentenza in punto alla reperibilità anagrafica della ricorrente presso la nuova residenza in Villasanta e quella propria del citato decreto, avrebbero scongiurato il ricorso al rito degli irreperibili, evitando la illegittima declaratoria di contumacia ed impedendo la nullità legittimante sollevata dalla difesa con l'appello.
Ne viene, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado, entrambi inficiate radicalmente in ragione della accertata nullità ex art. 179 c.p.p., con conseguente rinvio al Tribunale di Monza;
ciò in quanto, secondo quanto ritenuto dal questa Corte (cfr Cassazione sezione 3^, sentenza n. 1948/0 2; Cass. sez. 1^, 9.11.94 n. 11193, De Vito), il giudice di legittimità deve disporre il rinvio direttamente al giudice di primo grado la dove, come nella specie, l'annullamento trovi ragione in una della ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p., commi 1 e 4, (condanna per fatto diverso, applicazione di circostanza aggravante ad effetto speciale ovvero per la quale è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria, accertamento di una delle nullità ex art. 179).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013