CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2023, n. 36368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36368 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SA nato il [...] avverso il decreto del 03/11/2022 del Presidente del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, DOMENICO A. R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36368 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 3 novembre 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal difensore di MI FE di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, relativamente all'esecuzione della condanna riportata con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 29.10.2012, irrevocabile il 9.09.2019. Il Presidente del suddetto del Tribunale„ acquisito il parere del Procuratore generale territoriale, ha emesso il provvedimento de plano rilevando che, nell'istanza, era mancata la dichiarazione o elezione di domicilio, invece necessaria ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; inoltre, si è rilevato che lo status di irreperibile del condannato costituisce una causa logicamente ostativa all'esecuzione di qualsivoglia misura alternativa. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di FE chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui è lamentata la violazione inosservanza p erronea applicazione dell'art. 677 cod. proc. pen. Si osserva da parte del ricorrente che a stessa giurisprudenza citata nel provvedimento, applicando il disposto normativo ora richiamato, ha eccettuato dalla necessità della domiciliazione nell'istanza delle misure alternative alla detenzione il caso del condannato irreperibile. Si aggiunge che, in ordine a ogni altra questione, soltanto all'esito della fissazione dell'udienza in contraddittorio, avrebbero dovuto discutersi le problematiche indotte dall'irreperibilità di FE. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, in quanto, nella specie, l'istante era stato ritenuto irreperibile, con l'effetto che il principio su cui si è basata la motivazione data dal Presidente del Tribunale di sorveglianza non si attagliava al caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta. 2. Il Collegio osserva che è da escludere la ricorrenza del caso - erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato - della manifesta infondatezza dell'istanza "per difetto delle condizioni di legge" contemplato (in uno all'ipotesi di reiterazione, senza nova, dell'istanza già rigettata) dall'art. 666, 2 comma 2, cod. proc. pen., situazione che abilita il giudice (in veste di giudice singolo o di presidente del collegio) a provvedere de plano con decreto, senza instaurare il contraddittorio. Nella specie, l'adozione del rito de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza si è tradotta nell'inosservanza dall'indicata norma processuale, stabilita a pena di nullità. L'art. 666 cod. proc. pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del pubblico ministero: di conseguenza, se - come nel caso scrutinato - il giudice territoriale provvede de plano fuori dei casi tassativamente previsti dall'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta la nullità di ordine generale e di carattere assoluto del relativo terminale provvedimentale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 - 01). 2.1. In effetti, il problema di diritto involto dall'istanza di riconoscimento delle misure alternative alla detenzione formulata dalla difesa di FE, all'esito della notificazione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, con decreto di sospensione, non appariva risolvibile in modo immediato nel senso della chiara carenza delle condizioni di legge per lo scrutinio di merito della domanda stessa, in relazione al disposto di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., la rilevata carenza di domiciliazione da parte del condannato nell'istanza dovendo essere correlata alla condizione di irreperibilità del medesimo. Questa condizione, alla stregua delle stesse indicazioni espresse dagli arresti citati nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto precludere l'applicazione del principio di cui all'art. 677, comma 2-bis, cit. Resta, quindi, assodato che l'istanza del condannato non detenuto di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, ma tale precetto non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01). 3 L'argomento ritenuto dirimente posto alla base del provvedimento impugnato, invero, si mostrava in prima analisi oggetto di interpretazione differente rispetto a quella sottesa alla determinazione di inammissibilità. 2.2. Quanto, poi, all'ulteriore ratio decidendi, inerente all'incompatibilità fra le misure alternative alla detenzione e la condizione di irreperibilità, essa - senza obliterare l'indirizzo esegetico prevalente maturato in tale direzione (v., fra le altre, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191 - 01, e in diversa direzione Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 2001, Sow, Rv. 218455 - 01) - afferiva e afferisce a questione da valutarsi in contraddit:torio, anche per verificare gli sviluppi che la posizione del condannato avrebbe potuto registrare fino al momento della trattazione e della decisione. Va sul punto riaffermato il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Itv. 257017 - 01): e, nella situazione data, la valutazione del carattere ostativo della condizione di irreperibilità del condannato, ove persistente nel prosieguo, avrebbe dovuto effettuarsi, per la ragione indicata, all'esito del perfezionamento del contraddittorio- 3. In definitiva, essendo stato emesso, il provvedimento oggetto di esame, all'esito del - non consentito nella specie - procedimento de plano, diviene ineludibile il suo annullamento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01) al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio sull'istanza, da compiersi previa l'instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all'art. 678, cod. proc. pen., nel rispetto dei principi finora esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso il 22 giugno 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Pre iOnte est nsore
lette le conclusioni del PG, DOMENICO A. R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36368 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 3 novembre 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal difensore di MI FE di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, relativamente all'esecuzione della condanna riportata con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 29.10.2012, irrevocabile il 9.09.2019. Il Presidente del suddetto del Tribunale„ acquisito il parere del Procuratore generale territoriale, ha emesso il provvedimento de plano rilevando che, nell'istanza, era mancata la dichiarazione o elezione di domicilio, invece necessaria ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; inoltre, si è rilevato che lo status di irreperibile del condannato costituisce una causa logicamente ostativa all'esecuzione di qualsivoglia misura alternativa. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di FE chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui è lamentata la violazione inosservanza p erronea applicazione dell'art. 677 cod. proc. pen. Si osserva da parte del ricorrente che a stessa giurisprudenza citata nel provvedimento, applicando il disposto normativo ora richiamato, ha eccettuato dalla necessità della domiciliazione nell'istanza delle misure alternative alla detenzione il caso del condannato irreperibile. Si aggiunge che, in ordine a ogni altra questione, soltanto all'esito della fissazione dell'udienza in contraddittorio, avrebbero dovuto discutersi le problematiche indotte dall'irreperibilità di FE. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, in quanto, nella specie, l'istante era stato ritenuto irreperibile, con l'effetto che il principio su cui si è basata la motivazione data dal Presidente del Tribunale di sorveglianza non si attagliava al caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta. 2. Il Collegio osserva che è da escludere la ricorrenza del caso - erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato - della manifesta infondatezza dell'istanza "per difetto delle condizioni di legge" contemplato (in uno all'ipotesi di reiterazione, senza nova, dell'istanza già rigettata) dall'art. 666, 2 comma 2, cod. proc. pen., situazione che abilita il giudice (in veste di giudice singolo o di presidente del collegio) a provvedere de plano con decreto, senza instaurare il contraddittorio. Nella specie, l'adozione del rito de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza si è tradotta nell'inosservanza dall'indicata norma processuale, stabilita a pena di nullità. L'art. 666 cod. proc. pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del pubblico ministero: di conseguenza, se - come nel caso scrutinato - il giudice territoriale provvede de plano fuori dei casi tassativamente previsti dall'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta la nullità di ordine generale e di carattere assoluto del relativo terminale provvedimentale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 - 01). 2.1. In effetti, il problema di diritto involto dall'istanza di riconoscimento delle misure alternative alla detenzione formulata dalla difesa di FE, all'esito della notificazione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, con decreto di sospensione, non appariva risolvibile in modo immediato nel senso della chiara carenza delle condizioni di legge per lo scrutinio di merito della domanda stessa, in relazione al disposto di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., la rilevata carenza di domiciliazione da parte del condannato nell'istanza dovendo essere correlata alla condizione di irreperibilità del medesimo. Questa condizione, alla stregua delle stesse indicazioni espresse dagli arresti citati nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto precludere l'applicazione del principio di cui all'art. 677, comma 2-bis, cit. Resta, quindi, assodato che l'istanza del condannato non detenuto di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, ma tale precetto non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01). 3 L'argomento ritenuto dirimente posto alla base del provvedimento impugnato, invero, si mostrava in prima analisi oggetto di interpretazione differente rispetto a quella sottesa alla determinazione di inammissibilità. 2.2. Quanto, poi, all'ulteriore ratio decidendi, inerente all'incompatibilità fra le misure alternative alla detenzione e la condizione di irreperibilità, essa - senza obliterare l'indirizzo esegetico prevalente maturato in tale direzione (v., fra le altre, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191 - 01, e in diversa direzione Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 2001, Sow, Rv. 218455 - 01) - afferiva e afferisce a questione da valutarsi in contraddit:torio, anche per verificare gli sviluppi che la posizione del condannato avrebbe potuto registrare fino al momento della trattazione e della decisione. Va sul punto riaffermato il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Itv. 257017 - 01): e, nella situazione data, la valutazione del carattere ostativo della condizione di irreperibilità del condannato, ove persistente nel prosieguo, avrebbe dovuto effettuarsi, per la ragione indicata, all'esito del perfezionamento del contraddittorio- 3. In definitiva, essendo stato emesso, il provvedimento oggetto di esame, all'esito del - non consentito nella specie - procedimento de plano, diviene ineludibile il suo annullamento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01) al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio sull'istanza, da compiersi previa l'instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all'art. 678, cod. proc. pen., nel rispetto dei principi finora esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso il 22 giugno 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Pre iOnte est nsore