Sentenza 13 gennaio 2016
Massime • 1
Le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2016, n. 30779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30779 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
Testo completo
307 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA, N. 90/2016- - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - N. 1964/2015 Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: EO DO N. IL 26/09/1939 avverso il decreto n. 917/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 20/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANTONIO GIALANEUA che ha chists J wjets did whos : Udit i difensor Avv.; ли RITENUTO IN FATTO 1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con decreto emesso in data 20.11.2014, ha dichiarato inammissibili le istanze di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica del condannato ex art. 147 cod. pen., di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione alla detenzione domiciliare, formulate in via gradata da EO OL con riguardo alla pena di anni 3 di reclusione oggetto dell'ordine di esecuzione emesso, con contestuale decreto di sospensione ex art. 656 comma 5 cod.proc.pen., dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, in quanto prive dell'indicazione, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 677 comma 2-bis del codice di rito, della dichiarazione o elezione di domicilio.
2. Ricorre per cassazione EO OL, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 677 comma 2-bis cod.proc.pen., e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, in quanto il condannato è persona reperibile e titolare della residenza indicata nell'istanza, così da rendere certo ed effettivo il suo radicamento territoriale e da soddisfare la ratio della norma asseritamente violata di assicurare la reperibilità e la comparizione del soggetto all'udienza di sorveglianza, dove avrebbe potuto procedere all'elezione di domicilio.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. ли 2. L'istanza, diretta al Tribunale di Sorveglianza ex art. 656 commi 5 e 6 del codice di rito, contenente le domande di differimento dell'esecuzione della pena detentiva e, in via gradata, di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, sottoscritta dal difensore del EO, avv. Stefano Cavallo, in virtù della nomina ad essa allegata, è stata correttamente dichiarata inammissibile dal provvedimento gravato per difetto delle indicazioni richieste dall'art. 677 comma 2-bis cod.proc.pen., che prescrive che l'istanza del condannato che - come nella fattispecie non sia detenuto, irreperibile o latitante, deve contenere, a pena - d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, anche nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata dal difensore. La tassatività del relativo adempimento, discendente dal chiaro dettato legislativo, è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720, che ha precisato che il relativo obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste, e sussiste anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi, che qui non, 2 ricorre, del condannato latitante o irreperibile), il quale è tenuto, in tal caso, a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc, con la conseguenza che l'adempimento di tale obbligo non ammette equipollenti e non può essere assolto mediante indicazioni recuperabili aliunde sulla residenza dell'interessato. A tale principio, affermato da questa Corte Suprema nella sua massima espressione nomofilattica, deve essere data continuità, pur a fronte del diverso orientamento seguito dalla Sezione 1 di questa Corte nella sentenza richiamata nel ricorso (n. 20479 del 12/02/2013, Rv. 256079), anche perché non si confronta, nella sua succinta motivazione, col precedente rappresentato dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
3. Nel caso di specie, dal testo dell'istanza presentata dall'avv. Cavallo emerge, contrariamente all'assunto del ricorrente, che essa non contiene alcuna indicazione della residenza del EO, mentre l'indicazione di quest'ultimo come residente in [...], menzionata nella nomina difensiva allegata all'istanza, non è all'evidenza idonea a soddisfare i requisiti prescritti dall'art. 677 comma 2-bis del codice di rito.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. h Così deciso il 13/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Vecchio Enrico Giuseppe Sandrini Star s Vecelico Свя DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA : : 3