Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico (art. 479 cod. pen.) è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero; sono, pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sé o altri. (Nella fattispecie l'imputato, in qualità di segretario comunale, aveva falsamente attestato in concorso con il sindaco e altri assessori, in alcune delibere di giunta, che date fatture riguardavano forniture regolarmente effettuate, le quali, invece, non potevano essere liquidate, in quanto non vi era alcun provvedimento formale dell'amministrazione comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2005, n. 6820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6820 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliano - Consigliere - N. 125
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 12768/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino e dalla parte civile, Comune di ST ID;
avverso la sentenza emessa il 19-11-03 dalla Corte di appello di Torino nei confronti di:
TO TO nato il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il Dif. di P.C. Avv. Gastieri Luca;
Udito il Dif. Avv. Fares Andrea.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 4-7-01 il Tribunale di Acqui Terme assolveva TO TO con la formula "il fatto non costituisce reato" dall'imputazione di falso ascrittagli ex artt. 110, 81 cpv, 479 c.p. per avere, quale segretario del Comune di ST ID , in concorso con il sindaco e taluni assessori, attestato falsamente nelle delibere della Giunta Municipale n. 52 dell'8-4-93, n. 59 del 26-4-93 e n. 148 del 26-11-93 che determinate fatture riguardavano "forniture regolarmente e diligentemente effettuate come da ordinativi", forniture in relazione alle quali non era stato adottato alcun formale provvedimento dall'amministrazione comunale e che pertanto non potevano essere regolarmente liquidate. La riportata decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Torino con pronuncia 19-11-03 avverso la quale hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino e la parte civile, Comune di ST ID, deducendo entrambi, nei medesimi termini, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusa sussistenza del dolo. Le denuncie sono fondate.
I giudici di merito, accertato che era indubbia ed indiscussa la difformità al vero delle delibere (nelle quali l'imputato aveva svolto le funzioni di segretario) là ove si era dato atto che le fatture liquidate concernevano forniture eseguite come da ordinativi, hanno evidenziato la ragione per cui si era addivenuti a tale falsità, rappresentata dalla circostanza che l'assessore NE aveva effettuato, su ordine del sindaco, determinate forniture in favore del Comune di ST e non potendo per la sua qualifica pretenderne il pagamento dal citato destinatario, era ricorso all'espediente di acquistare materiali da varie ditte (trattenuto per sè) e di fare emettere da queste le relative fatture su detto Comune.
Tanto premesso, è stato peraltro evidenziato che dal contesto in atti (all'uopo esaminato e valutato) mancava prova certa di un accordo tra il NE, il sindaco ed il segretario: di conseguenza non era da escludersi che quest'ultimo avesse vistato le delibere in buona fede, senza svolgere controlli.
Nel delineato quadro la conclusione adottata in ordine alla mancanza di dolo in capo all'imputato si palesa illegittima alla luce delle seguenti osservazioni.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p. sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del carattere inveritiero della medesima: ne deriva che restano indifferenti le ragioni che hanno determinato il soggetto agente ad operare l'attestazione, per cui l'accertamento negativo circa la di lui volontà di favorire sè o altri non vale ad escludere il dato in questione (si veda: Cass. 22-3-95 n. 0 3052 RV. 201085; Cass. 8-4-99 n. 0 4385 RV. 213106; Cass. 26-1-99 n. 0 1051 RV. 213908).
Pertanto erroneamente i giudici di merito hanno attribuito incidenza alla mancanza di prova circa un accordo dell'imputato con il NE ed il sindaco.
D'altro canto l'attestazione contraria al vero di conformità delle fatture agli ordinativi - che presupponeva l'esame degli stessi e quindi ricomprendeva in sè quella relativa al loro effettuato esame - non poteva ritenersi operata in buona fede, risultando, dagli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato, che l'imputato sapeva di non avere effettuato tale controllo per il semplice motivo che esso sarebbe stato impraticabile stante l'assenza degli ordinativi stessi. Del pari era da negarsi ogni rilevanza al fatto che il segretario avesse confidato su verifiche da altri poste in essere: invero anche un siffatto convincimento attiene ai motivi dell'agire e delle omissioni, senza nulla togliere alla volontarietà delle inveritiere attestazioni su elementi sottoposti alla percezione del pubblico ufficiale.
Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino la quale procederà a nuovo esame della fattispecie, attenendosi ai principi sopra enunciati;
ogni decisione sulle spese della parte civile è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005