Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona (nella specie la madre dell'offeso), qualora egli non manifesti la volontà che le dette espressioni siano ulteriormente propalate, in quanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 cod. pen., è necessario che l'espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad almeno un'altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 13550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13550 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/02/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 868
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 040869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
1) PO IE, N. IL 12/01/1955;
avverso SENTENZA del 11/05/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. FRATARCANGELI F..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione OL EL avverso la sentenza della Corte di appello di Trento in data 11 maggio 2007 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata ritenuta la sua responsabilità penale in ordine ai reati di ingiurie e minacce in danno di AT RA, fatto commesso il 2 luglio 2000 (capo A);
- lesioni colpose al dito della mano destra del TI, omettendo di custodire il proprio cane che assaliva la persona offesa, fatto del 22 luglio 2000 (capo C);
- percosse con un oggetto indeterminato ai danni della stessa persona offesa, fatto del 22 luglio 2000, capo D);
- tentate lesioni, violenza privata e minacce per aver tentato di investire il AT con la propria autovettura e per avere, con manovre pericolose e con minacce, intralciato la marcia della autovettura condotta da AT CH, accompagnata dal padre, fatto del 22 luglio 2000, capo E);
- diffamazione, così modificata la originaria imputazione di ingiuria, ai danni di PA NA, proferendo frasi lesive della onorabilità di questa rivolto alla di lei madre, fatto del 9 luglio 2000, capo F).
Il ricorrente, condannato dal giudice di prime cure alla pena di 760,00, Euro risarcimento dei danni in favore delle PC, liquidati in complessivi Euro 8.500,00, oltre alle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, vedeva ridurre, a seguito della parziale assoluzione, la pena nella misura di Euro 720,00, e l'ammontare del danno a Euro 5.500,00.
Deduce:
- la inutilizzabilità delle dichiarazioni del AT, parte offesa ma anche indagato in procedimento collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), sia pure archiviato il 15 dicembre 2003.
Ad avviso del ricorrente, in riferimento alla posizione del AT, il giudice avrebbe dovuto rilevare la incompatibilità a testimoniare di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b), e dare l'avviso di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6, attuando anche le garanzie previste dall'art. 197 bis c.p.p., tra le quali l'assistenza del difensore.
Ma soprattutto la situazione descritta comportava la applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, come statuito dall'art. 197 bis c.p.p., comma 6;
- il vizio di motivazione.
I giudici avrebbero dovuto considerare, nella valutazione della attendibilità del TI, lo stato dei rapporti di questi con l'imputato, rapporti estremamente tesi da quando il TI aveva manifestato al OL - soggetto oltretutto con forte invalidità- la intenzione di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà che il ricorrente deteneva in locazione.
In relazione al capo A), i giudici avrebbero dovuto tenere conto che la persona offesa aveva impugnato un bastone nelle circostanze di luogo e tempo di commissione del reato contestato. E tale evenienza avrebbe dovuto essere valorizzata come scriminante, quantomeno, in riferimento al reato di ingiurie, nella fattispecie di cui all'art.599 c.p., comma 2;
In relazione ai capi C) e D) non era stato considerato che i fatti si erano verificati di notte quando la persona offesa, non riconosciuta, si aggirava armata di un bastone nella proprietà del ricorrente, la cui buona fede era dimostrata dal fatto che era stato lui a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
La persona offesa, quanto al capo C), aveva poi escluso di essere stato morso dal cane e,quanto al capo D) non aveva potuto dire ne' chi lo avesse colpito ne' indicare il mezzo.
In relazione al capo E), la persona offesa TI CH aveva dichiarato di non ricordare le frasi minacciose, dato il tempo trascorso. Quanto al tentativo di lesioni, la stessa TI aveva dato atto che la vettura che sembrava aver tentato di investirla, in realtà si era fermata in tempo e tale equivoca condotta avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto dell'handicap fisico del OL e quindi della difficoltà, da parte del medesimo, di avere un controllo del veicolo paragonabile a quello di un soggetto normale. Quanto alla imputazione di violenza privata, era stata ritenuta idonea ad integrare tale reato una condotta di guida soltanto connotata dallo stato di agitazione e dalla volontà di invitare le persone offese ad avere un chiarimento definitivo dinanzi ai Carabinieri. Nessuna minaccia era stata posta in essere e l'arresto della vettura era stato dovuto soltanto alla volontà della guidatrice, la TI, che in tal senso si era accordata con i militari chiamati telefonicamente.
In ordine al capo F), infine, il reato di diffamazione non era configurabile essendo stata, la frase offensiva, pronunciata dal ricorrente all'indirizzo di PA IA e senza sapere che, nascosta, vi fosse anche la persona offesa, PA NA. Mancava cioè il requisito dell'essere stata, la frase, pronunciata comunicando consapevolmente con più persone.
Il ricorrente chiedeva infine la sospensione delle statuizioni civili della sentenza ex art. 612 c.p.p.. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ciò di cui il ricorrente si lamenta è la incompatibilità dell'indagato di reato collegato, con l'ufficio di testimone. Su tale punto al Corte di appello ha dato ampio riconoscimento alla doglianza del OL pur sottolineando che tale incompatibilità, di carattere non assoluto, non da luogo, di per sè, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese, nella nuova qualità di "testimone assistito", assunta per effetto della denuncia sporta dall'odierno ricorrente.
In secondo luogo il ricorrente lamenta l'omesso avvertimento di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6, ma questa Corte, come del reato sostenuto anche nella sentenza impugnata, ha già avuto modo di evidenziare che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p., nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento, connesso non si determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata (rv 229614;
238013).
Quanto infine alla regola di valutazione della prova da applicare, ossia l'art. 192 comma 3, emerge dalla sentenza di appello che ne è stata fatta puntuale applicazione (pag. 5).
I vizi di motivazione evidenziati si risolvono in inammissibili richieste, al giudice di legittimità, di effettuare una nuova valutazione del risultato della prova e di sostituirla a quella effettuata dal giudice del merito, valutazione, quest'ultima, che invece si sottrae al sindacato di legittimità se condotta nel rispetto dei canoni della completezza e della logica. Quanto alla imputazione sub A), il ricorrente lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 599 c.p.p., comma 2, dimenticando che si tratta di causa di giustificazione non operante nei riguardi del delitto di minacce e, con riferimento al reato di ingiurie, ammessa soltanto in presenza del fatto ingiusto altrui. Tale elemento è stato escluso in punto di fatto nella sentenza impugnata, e tanto osta alla possibilità di considerare la censura del ricorrente che nulla di specifico e decisivo ha osservato sul punto.
I rilievi formulati relativamente ai capi C) e D) sono la riedizione dei motivi di appello e risultano comunque integrare, come sopra detto, una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, senza invece rappresentare, come necessario, una puntuale e specifica censura alle argomentazioni addotte dai giudici del merito. Questi infatti hanno reso una plausibile argomentazione tanto sul rilievo del mancato morso da parte del cane quanto sulla dinamica della percossa, realizzata attraverso un oggetto non identificato. Lo stesso è a dirsi in relazione ai reati contestati sub E), avendo i giudici indicato le prove che sostengono una ricostruzione del fatto diversa da quella accreditata dal ricorrente: ricostruzione in base alla quale fu la persona offesa a percepire le espressioni minacciose, il maresciallo Fiorini a constatare che l'auto del ricorrente era posta di traverso davanti a quella del TI in modo da ostacolare la marcia, la persona offesa a percepire il pericolo di essere investita, a nulla rilevando le caratteristiche di guida dell'auto per portatori di handicap.
Fondato è invece il motivo riguardante il capo F).
La Corte di merito ritiene accertato che le espressioni lesive della reputazione di EO NA furono pronunciate non in presenza della persona offesa che era nascosta e in posizione tale che il prevenuto non era nella condizione di rendersi conto che quella potesse ascoltare. E ciò ha indotto la Corte stessa ad escludere la configurabilità del reato di ingiuria originariamente contestato.
Ma proprio la situazione come ricostruita rende evidente la impossibilità di configurare che la offesa, pronunciata alla presenza della sola madre della persona offesa, integri il reato di diffamazione.
In tema di diffamazione, infatti, è vero che sussiste l'estremo della comunicazione con più persone non solo quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza (rv 193804).
Ma proprio tale giurisprudenza rende evidente che l'agente deve essere consapevole e volere la multidirezionalità della offesa. Evenienza che non si verifica quando egli proferisca i propri giudizi offensivi alla presenza conclamata di una sola persona e senza la manifestazione della volontà che questa propali ulteriormente la offesa.
Deve, conseguentemente, essere eliminata dal computo della pena, quella corrispondente al reato in questione, da individuarsi, alla stregua della motivazione offerta dal primo giudice, ribadita da quello di appello, in gg uno di reclusione, convertiti in Euro 38,00. L'annullamento della sentenza in relazione al capo F) che vedeva come persona offesa la costituita parte civile PA NA, comporta anche il venire meno delle correlative statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e confermate in quella di appello.
Non ricorrono gli estremi per la sospensione delle statuizioni civili per la ormai acquisita definitività della sentenza impugnata. La domanda appariva comunque manifestamente infondata per la assenza dei presupposti, essendo stata formulata in termini del tutto generici. Invero, l'art. 612 c.p.p., consente la sospensione nella concreta prospettazione di una danno grave e irreparabile. Questo deve essere inteso nel senso di un pregiudizio eccessivo che al debitore può derivare per la necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. Nessuno di tali elementi ha formato oggetto di allegazione nella domanda inoltrata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo F) perché il fatto non sussiste eliminando la relativa pena di gg uno di reclusione pari a Euro 38,00, di multa.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008