Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 1
In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, (art. 5 D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123) la mancata ripetizione dell'analisi non è causa di nullità, quando sia stata effettuata una prima analisi garantita, con anticipazione della procedura prevista ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., e l'interessato non abbia avanzato richiesta di ripetizione dell'esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2005, n. 20510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20510 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 10/05/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 976
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 24940/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI CO N. IL 01/07/1977;
avverso SENTENZA del 17/02/2004 TRIB.SEZ.DIST. di FRANCAVILLA FONTANA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. nella persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso: inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 9.3.2004 del Tribunale di Brindisi, sez. distacc. di Francavilla Fontana, IC RA fu condannato, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di euro duemila di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 l. 283/62 ("perché deteneva per la vendita, presso la propria macelleria, salsiccia fresca in forma sfusa in stato di alterazione o comunque nociva", acc. in Ceglie in data 29.3.2001).
Avverso tale sentenza ha proposto appello, poi convertito in ricorso per Cassazione ex artt. 593 co. 3 e 568 co. 5 cpp, personalmente l'imputato, il quale deduce con unico motivo che l'analisi del campione prelevato (che aveva evidenziato la presenza nel prodotto di salmonella derby) non era stata ripetuta, con inosservanza dell'art. 2 del DM 16.12.93 ("che nella specifica materia impone di ripetere l'analisi "limitatamente ai parametri non conformi"); il ricorrente sostiene che la mancata ripetizione dell'analisi inficia la prima analisi, sulla cui base il Tribunale ha, invece, affermato la responsabilità" e ciò perché "l'analisi così effettuata non costituiva prova certa e sicura della presunta nocività della salsiccia prelevata". Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che, nell'ipotesi disciplinata dal D.l.vo 3.3.1993 n. 123 all'art. 5 "particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi", in riferimento ai prodotti alimentari deteriorabili), la mancata ripetizione dell'analisi non è causa di nullità quando sia stata, invece, effettuata una prima analisi garantita e la ripetizione non sia stata richiesta dall'interessato. La norma citata dispone al co. 1 che "per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili..., il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del campione e in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi"; il co. 2 stabilisce che "si applicano le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale".
L'art. 223 disp.att. cpp, norma di carattere chiaramente generale, prevede la procedura garantita nelle due ipotesi seguenti: 1) "qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione"; 2) "se leggi e decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato". La norma, al suo ult. co., stabilisce che "i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo del dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2".
In effetti, il caso in esame si segnala per la sua singolarità:
l'analisi non è stata ripetuta, essendo invece stata effettuata un'unica analisi garantita;
di conseguenza, essendo mancato il primo accertamento analitico, di tipo meramente amministrativo, si è verificata, sotto il profilo specifico delle garanzie, una sorta di inversione o, per meglio dire, di anticipazione della procedura prevista. La particolarità della fattispecie va riguardata alla luce delle norme richiamate, sulla cui base non può che confermarsi l'esattezza dei rilievi del primo Giudice, secondo i quali: a)"l'iter procedurale non è sanzionarle, atteso che non risulta mai violato il diritto di difesa dell'imputato (che era stato tempestivamente avvisato dell'inizio delle operazioni) e che si è svolto secondo le prescrizioni di cui all'art. 223 disp. att.cpp."; b)"nessun rilievo particolare riveste la circostanza della mancata ripetizione dell'esame, diversamente da quanto stabilito dal DM 16.12.1993, atteso che tale adempimento non appare sanzionato dalla nullità e che, in ogni caso, la procedura osservata risulta rispettosa delle norme del codice già menzionata". Ed invero, da un lato, la prima analisi di cui al DM citato, intervenendo prima e quindi anche fuori del processo, costituisce un accertamento di natura tecnico- amministrativa, che, in quanto tale, non comporta - nell'ipotesi in esame di effettuazione della sola analisi garantita (e, quindi, di violazione della norma non per la mancata ripetizione, non richiesta, bensì per la mancata effettuazione della primo accertamento di natura amministrativa) - sanzione alcuna di nullità (che, infatti, non è prevista dalla norma). Inoltre, il disposto dell'art. 223 ult. co. disp. att. cpp, che sul punto ha codificato la regola a suo tempo introdotta con la sent. C. Cost. 248/83, chiarisce che il preavviso costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi. Le conclusioni del primo Giudice hanno, quindi, fatto esatta applicazione del principio consolidato secondo cui non si possono trasferire nel processo quelle deduzioni che si aveva la possibilità di proporre al momento dello svolgimento delle analisi e che per propria scelta o inerzia non sono state compiute. In particolare, una volta che l'interessato sia stato preavvertito dell'analisi e nulla abbia osservato (omettendo, nella specie, anche di richiedere la ripetizione), non potrà ex post, in sede processuale, eccepire eventuali irregolarità o insufficienze delle operazioni tecniche di prelievo e di analisi, lasciate alla discrezionalità degli operatori. Sulla base dei rilievi fin qui svolti deve concludersi che l'accertamento analitico in questione, comunque, forma parte integrante della denuncia e può assurgere a prova documentale, la cui valutazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice. Nella specie, si è visto che il primo Giudice ha dato adeguato conto della sua valutazione, rilevando da un lato il rispetto del diritto di difesa dell'imputato (che deve essere garantito, sia pure nella forma attenuata di cui alla sent. C.Cost. 248/83, anche per le attività che si svolgono al di fuori dell'ambito processuale) e dall'altro la correttezza e attendibilità delle modalità di svolgimento dell'analisi effettuata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005