Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
Lo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. per la legittimazione del difensore all'impugnazione di sentenza contumaciale non va confuso con la procura speciale di cui all'art. 122 stesso codice e, pertanto, per la sua validità è sufficiente la nomina fatta con la forma di cui al precedente art. 96, comma secondo; nomina che è efficace se fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, purché da detta dichiarazione emerga, in modo chiaro e univoco, la volontà di impugnare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/1998, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 05/11/98
1. Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TRIONE Consigliere N.6527
3. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe FALCONE Consigliere N.21672/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) TO AN n. Dongo 4.6.1926; 2) EN RI TE n. Porto Tolle 3.10.1933
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 27.3.1998 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per violazione dell'art. 571 com. 3^ c.p.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito letto il parere del Pubblico Ministero nella persone del P.G. dr. G. Galati che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Osserva
Il ricorso degli imputati avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore nell'interesse degli imputati contumaci per violazione dell'art. 571 com. III c.p. è fondato, e, come tale, va accolto. La Corte territoriale ha ritenuto non integrare gli estremi dello "specifico mandato ad impugnare" l'atto (allegato ai motivi di appello) con il quale gli imputati "nominavano quale loro difensore di fiducia per il procedimento avanti lo intestato Giudice nel procedimento d'impugnazione avverso la sentenza emessa in data 17.6.1997 dal Pretore di Monza l'avv. Redentore Bronlino". Ha ritenuto la Corte che esso costituisse "esclusivamente" nomina del difensore di fiducia. Evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di II^ grado che ha confuso lo "specifico mandato" previsto dall'art.571 III c. c.p.p. con "la procura speciale" di cui all'art. 122 c.p.p., ignorando così il costante principio affermato, anche a
Sezioni Unite, da questa Corte di legittimità secondo cui "lo specifico mandato richiesto dall'art. 571 3^ c. c.p.p. per la legittimazione del difensore all'impugnazione di sentenza contumaciale non va confuso con la procura speciale di cui all'art. 122 stesso codice e, pertanto, per la sua validità è sufficiente la nomina fatta con la forma di cui al precedente art. 96 com. II;
nomina che è efficace se fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore purché da essa (dichiarazione) emerga, in modo chiaro ed univoco, la volontà di impugnare (Cass. Sez. Un. 12.10.1993, Thomas, CED n. 194997; Cass.21.2.1994, Rossi, CED n. 197491; Cass. 21.2.1994, Vitale, CED n.
197334; Cass. 10.5.1993, Nastri, CED n. 194450; Cass. 10.5.1993, Fanella, CED n. 197732). Orbene, nel caso di specie, dall'atto di nomina in questione (redatto con l'intestazione "Corte di Appello Penale di Milano" ed allegato ai motivi di gravame), in cui si faceva esplicito riferimento al procedimento di impugnazione davanti alla Corte di Appello avverso la sentenza di I grado, risulta evidente che i prevenuti erano ben consapevoli della situazione processuale e chiedevano al difensore di proporre l'impugnazione, si che potesse essere celebrata la successiva fase del giudizio, e di assisterli, appunto, in tale giudizio di appello. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata e gli atti devono essere restituiti alla Corte ,di Appello per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla il provvedimento impugnato e restituisce gli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in C.C. il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999