Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12129 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBB CA1 21 29 /02 IN NOME DI POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro "Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ' Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 19372/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.29739 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep . Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud. 20/02/02 Dott Guido VIDIRI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR SI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FLASH & CAPITALPOL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO MALDONATO, ANGELO DE VINCENTI, 2002 giusta delega in atti;
772 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1441/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/01/99 R.G.N. 6166/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 26 giugno /27 gennaio 1999 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal sig. IM GR nei confronti della ex datrice di lavoro Flash e Capitalpol s.p.a., avverso la sentenza, in data 18 novembre 1996, con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda del lavoratore, volta a sentir dichiarare, con le conseguenti pronunce reintegratorie e risarcitorie, l'illegittimità del licenziamento ex adverso intimatogli per giusta causa in relazione all'addebito di essersi in varie occasioni addormentato mentre svolgeva le mansioni di guardia giurata. Il giudice di appello ha, anzitutto, disatteso l'assunto del lavoratore secondo cui l'inattività di controparte a lungo serbata dopo che egli aveva risposto alle contestazioni dell'addebito deponeva nel senso della accettazione delle giustificazioni e della rinuncia all'esercizio del potere disciplinare, sia perché tale prospettazione, oltretutto mai in precedenza dedotta, non si era concretizzata in una specifica censura alla sentenza del Pretore, sia perché la presunta valutazione da parte della società di non particolare gravità degli addebiti, era contrastata dall'esplicita volontà della stessa di recedere a seguito di una attenta e complessiva valutazione dei fatti. Questi erano stati accertati, poi, in giudizio per mezzo di testimonianze qualificate e concordi, la cui attendibilità non era smentita dai meri apprezzamenti del lavoratore. L'istanza di quest'ultimo di 1937299.doc 3 escussione di ulteriori testi era inammissibile in appello e comunque non era ravvisabile l'indispensabilità della loro audizione ai sensi dell'art.437 c.p.c.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il GR con due motivi. Resiste la società con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente deduce (primo motivo) omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché (secondo motivo) violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. e 1 L.n. 604/66, in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. e critica la pronuncia del Tribunale a) per avere il giudice di appello motivato per relationem alla sentenza del Pretore, e per mezzo di considerazioni di stile del tutto inadeguate, senza avere preso in considerazione le specifiche censure dell'appellante in particolare in punto di attendibilità dei testi. b) Inoltre il Tribunale aveva del tutto trascurato le reiterate richieste rivolte dal lavoratore alla società, risultanti da documenti e da testimonianze, di non essere adibito ad attività notturne, come costantemente era avvenuto, ma alla ordinaria turnazione osservata da tutti i dipendenti. c) Infine, il Tribunale si era astenuto da ogni valutazione circa la proporzionalità della sanzione, pur in presenza di specifiche deduzioni pl contenute nell'atto di appello e pur essendo comunque tenuto il giudice a im 1937299.doc V siffatto apprezzamento, concemente un elemento costitutivo del licenziamento per giusta causa, talché le deduzioni della parte a tale riguardo configuravano mere difese. Uczel I motivi smo ' Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono. Devono essere disattese le censure sopra sintetizzate sub lett. a) in quanto il Tribunale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con riferimento esplicito alle deposizioni dei testi VU e SA, ritenuti attendibili sia per la concordanza delle loro deposizioni, sia perché avevano direttamente constatato i fatti oggetto di addebito;
il Tribunale ha anche considerato (evidentemente in relazione a specifiche deduzioni del lavoratore) le dichiarazioni del legale rappresentante della società, dando atto peraltro che non erano state rese in sede di interrogatorio formale (intendendo con ciò implicitamente escludeme il valore confessorio) ed erano consistite nel semplice richiamo della memoria difensiva della società. Infine, il Tribunale non si è sottratto neppure al compito di esaminare le critiche del lavoratore in ordine al valore probatorio del materiale acquisito, rilevando, tuttavia, che si trattava di semplici apprezzamenti (intendendo evidentemente escludere l'incisività delle considerazioni dell'appellante). Rileva, ancora, la Corte che in questa sede il lavoratore, contravvenendo alla regola di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha reso esplicite le ragioni, che assume di avere prospettato al giudice di appello (e che rimprovera allo stesso di non avere prese in esame), che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disattendere le Vi 1937299.doc deposizioni testimoniali dallo stesso, invece, valorizzate, talché le critiche svolte col ricorso appaiono del tutto generiche e sono inammissibili perché non consentono alla Corte di apprezzame la decisività. Analogo rilievo questa Corte deve formulare per disattendere le censure di vizio di motivazione mosse alla sentenza di appello, sopra sintetizzate sotto la lettera b), non avendo il ricorrente riportato nel ricorso il contenuto dei documenti e delle deposizioni che avrebbero dovuto indurre il giudicante (secondo la prospettazione del lavoratore) a ravvisare una “causa esimente” rispetto all'addebito contestato. Costituisce, infatti, principio costantemente riaffermato da questa Corte che la parte la quale denunci con ricorso per cassazione, la mancata o inadeguata valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali o testimoniali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento o delle dichiarazioni testimoniali il cui omesso o inadeguato esame è censurato e ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità, al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte, di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. (cfr. Cass. 10 novembre 2001, n.13963; 21 marzo 2001, n.3912; 19 luglio 2001, n.9777; 13 luglio 2001, n. 9554; 11 agosto 2000, n.10659; 30 dicembre 1999, n.14738). . Sono, per contro, fondate le critiche del ricorrente riassunte sotto la lettera c). Invero, la risoluzione del rapporto che, come nella specie, si configuri quale licenziamento disciplinare, in tanto può considerarsi 1937299.doc び assistita da giusta causa in quanto sia non solo correlata, ma anche proporzionata all'inadempimento contestato al lavoratore. Su tale punto, preso in esame dal Pretore in senso sfavorevole al ricorrente, che ne aveva fatto poi motivo di appello, il Tribunale non si è minimamente soffermato ed è, così, incorso nel denunciato vizio di motivazione, nonché nel vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.civ. e 1 della legge n.604 del 1966 denunciati. wah Questa Corte ha infatti avuto già occasione di affermare (Cass. 24 4,1144 febbraio 2000) che il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore;
e tale valutazione va condotta non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ.w richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta (nello stesso senso, cfr. anche Cass. 25 febbraio 2000, n.2176, su fattispecie analoga a quella in esame). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, ricorso merita accoglimento per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è 1937299.doc 7 opportuno rimettere altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogal 59 AGO. 2002. IL CANCELLIERE аяFransell 1937299.doc 8