Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
009 24 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASE Oggetto REGOLAMENTO RAPPORTI PRIZA CIVILE SEZIONE TRA SOCI DI SOCIETA' DI FATTO. Composta dagli Ill agistrati: R.G.N. 9997/00 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Cron.1937 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 306 Dott. Stefano BENINI Ud. 25/09/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso l'avvocato ANTONIO CORRAO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO UCCELLI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SS MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 400/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/03/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1693 udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Corrao che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo CO UL chiese il 28.2.1982 al Presidente del Tribunale di Livorno il sequestro conservativo fino a L. 100.000.000 nei confronti di GR UR, suo so- cio nella società di fatto GR e CO, avendo ef- fettuato esborsi personali per la società nei confronti di istituiti di credito, per L. 84.700.382. Il sequestro fu concesso e nel giudizio di convali- da e di merito il GR si oppose, sostenendo che al pagamento delle obbligazioni sociali si era impegnato il CO, con la riscossione dei crediti sociali. Il tribunale convalidò il sequestro e condannò il GR al pagamento della somma di L. 64.941.600. Il GR propose appello, deducendo che non vi erano prove del pagamento dei debiti sociali con danaro proprio del CO e che, essendosi quest'ultimo impe- gnato а pagare i debiti sociali, non poteva ripetere dall'altro socio quanto versato senza il preventivo scioglimento del rapporto di società e senza avere pri- 2 : ma escusso il patrimonio sociale;
dedusse, inoltre, che dal bilancio al 31.12.1982, sottoscritto da entrambi i soci, erano risultati un attivo di L. 71.000.000 e pas- sività per L. 41.000.000. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 5.2.1999, accolse la impugnazione, rilevando che dal bilancio al 31.12.1982 non erano risultate le poste creditorie del CO. Ha proposto ricorso per cassazione quest'ultimo con un motivo;
non ha presentato difese GR UR. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la omessa e contraddittoria motivazione sull'intervenuto pagamento dei debiti SO- ciali. Lamenta che la corte di merito abbia trascurato le risultanze della consulenza tecnica e la documenta- zione prodotta, da cui era risultata la sua posta cre- ditoria. Il ricorso non merita di essere accolto. La Corte di Appello di Firenze, dopo avere accerta- to che la società di fatto aveva cessato di operare nel そ 1981 e che dal bilancio del successivo esercizio non erano risultati debiti verso le banche, nè esposizioni dei soci, mentre erano risultate attività per L. 71.000.000, sensibilmente superiori alle passività, per L.42.000.000, ha disatteso la pretesa del CO, 50- 3 prattutto considerando che quel bilancio era stato sot- toscritto da entrambi i soci, a giudizio pendente. L'addebito di vizio motivazionale mosso dal ricor- rente alla sentenza impugnata, fondato sulla mancata valorizzazione della consulenza tecnica di ufficio re- datta in primo grado, la quale aveva verificato che il GR era debitore della società per L. 79.749.426 e il CO creditore per L. 48.133.774, e sulla docu- mentazione che ne aveva costituito il supporto, non ha pregio giuridico, giacché, lungi dall'evidenziare la omissione della motivazione, censura le ragioni che la corte fiorentina ha posto a fondamento della sua deci- sione, desunte dal bilancio al 31.12.1982, sottoscritto da entrambi i soci, valorizzando invece risultati della consulenza tecnica che avrebbe esposto crediti del CO. Sebbene senza specifici accenni a quella consulen- za- che il ricorrente invoca riportandone le conclusio- ni, in forza delle quali" il socio GR è debitore della cassa sociale per L. 79.749.426.....e il socio CO ne è creditore per L. 48.133.774" la senten-- za impugnata ha finito per disattendere quella indagi- ne, nel momento in cui ha utilizzato un dato probante più di ogni altro, quale è il bilancio predetto, prove- niente dalle parti in causa, in cui non risultano pas- 4 sività dei soci, né reciprocamente né verso istituti di credito, e risultano attività che eventuali esposizioni della società verso i soci comunque gioverebbero a fronteggiare;
sicché il richiamo ad elementi documenta- li confortati da tale consulenza non giova a sostenere la censura in questa sede, attenendo a valutazioni di merito, alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probato- rie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la de- cisione non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contrad- dittorietà della motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito f Cass. 4347/1999; 2008/1996; 3498/1994). Peraltro il ricorrente di detto bilancio, che CO- stituisce il fondamento della decisione impugnata, omette qualunque valutazione, come trascura del tutto di considerare la circostanza che le supposte sue ra- gioni creditorie trovano come interlocutore la società proprio alla luce delle risultanze invocate della consulenza tecnica di ufficio e dello stesso assunto, ribadito nel ricorso, di avere fatto fronte con le sue risorse personali alle pesanti esposizioni debito- --rie della società verso le banche cittadine" salve le opportune rivalse in sede di liquidazione, per il caso S di totale o parziale mancato soddisfo. Nulla va disposto con riguardo alle spese proces- suali, avendo l'intimato mancato di assumere difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 25.9.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Donato Plenteda)Приби (Antoni o Saggio) Грам не IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Demende hardley Domonico Primo Sezione Civile DE Depositato in Cancelorla 22 GEN. 2003 IL CANCELLERE