Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO TESORO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- ricorrente -
contro
AN ST, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Marina 1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Marafioti, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. P. Luigi Boiocchi del foro di Bergamo come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dello stesso istituto, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente e Paolo Marchini come da procura in atti;
Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 4280/00 del Tribunale di Brescia del 19.10.2000/13.11.2000 nella causa n. 15200 R.G. 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.07.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 30.11.1998, AN ND, premesso di avere esperito con esito sfavorevole l'iter della procedura amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Bergamo il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro, l'INPS e la Regione Lombardia per sentir accertare il suo diritto a percepire la pensione di inabilità, con condanna dell'INPS all'erogazione della richiesta prestazione.
Nel costituirsi il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Interno contestavano la fondatezza del ricorso.
Si costituiva l'INPS eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'incostituzionalità dell'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998; contestando nel merito la fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente.
Si costituiva, altresì, la Regione Lombardia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito contestando la fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente.
All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza n. 279 del 1999, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Regione Lombardia, rigettava nel merito la domanda per l'insussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Proposto appello da parte dell' ND, il Tribunale di Brescia con sentenza n. 4280 del 2000, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, in riforma della decisione impugnata, condannava l'INPS a corrispondere all'appellante la pensione di inabilità con decorrenza dal 1.1.2000, oltre accessori sui ratei maturati.
Il Tribunale in via pregiudiziale alla luce delle intervenute modifiche legislative (in particolare art. 130 - terzo comma - del D.Lgs. n. 112 del 1998) riteneva appartenente all'INPS la legittimazione passiva nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di attribuzione di provvidenze per invalidità civile. Lo stesso Tribunale nel merito condivideva le conclusioni e le argomentazioni del consulente tecnico di ufficio di secondo grado, ritenendo sussistente un complesso quadro patologico idoneo a legittimare il riconoscimento all' ND della pensione di inabilità.
Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Ministero del Tesoro con due motivi.
Resiste con controricorso l' ND.
L'INPS si è costituito depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il Ministero del Tesoro difetta di legittimazione a proporre ricorso per Cassazione.
Invero la sentenza impugnata ha esaminato in via pregiudiziale l'appello incidentale dell'INPS in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva nelle cause, aventi ad oggetto la richiesta di attribuzione di provvidenze per l'invalidità civile, e ha spiegato le ragioni dell'appartenenza della legittimazione all'ente previdenziale;
su tale presupposto ha condannato soltanto il medesimo alla corresponsione dell'indennità di inabilità a favore dell' ND.
Tali statuizioni non sono state impugnate, sicché sono divenute definitive.
In relazione ad esse difetta ogni interesse all'impugnazione in capo all'odierno ricorrente.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore del resistente ND come da dispositivo. Nessuna pronuncia va emessa per le spese nei confronti dell'INPS, che si è limitato a depositale procura senza svolgere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore dell' ND in euro 10,00 oltre euro 1.000/00 per onorario. Nulla per le spese nei confronti dell'INPS.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004