Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17635 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
N NOME DE6 35 / 02 REPUBBLICA ITALL 1 TALIANO LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Aerieuzion SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21413/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere - Consigliere Cron. 4 1486 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. 4706 Ud. 03/10/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD MI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. AD RD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRIT, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che la difende unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA FONDIARIA ASSIURAZIONI SPA, in persona del Geom. Tto IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 1851 GIGLI, che la difende unitamente all'avvocato PAOLO 1 FIORINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1179/99 del Tribunale di VERONA, sezione prima civile emessa il 17/06/1999, depositata il 05/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato D'OTTAVI MARIO;
udito l'Avvocato GIGLI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 23.10.1991, la IA Assicura- zioni conveniva in giudizio, avanti al Pretore di Vero- na, la AD EG s.n.c. per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 1.450.900 quale rata sca- duta del premio di assicurazione contro l'incendio re- lativo all'immobile utilizzato dalla società assicurata per l'esercizio dell'impresa. La SOC. AD si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per avvenuto scioglimento del contratto, ex art 1896 C.C., a seguito di trasferimento dell'attività imprenditoriale in altro luogo. Il Pretore, con sentenza 8.7.1995, accoglieva la 2 domanda sul rilievo secondo cui il mero trasferimento dell'attività imprenditoriale, in mancanza di aliena- zione dell'immobile ○ di cessazione dell'attività, non era causa di scioglimento del contratto. L'AD EG proponeva appello che era rigettato dal Tribunale di Verona con sentenza 5.8.99. Il Giudice di appello riteneva la fondatezza della motivazione del Pretore e rilevava inoltre che la SOC. assicurata non aveva effettuato alcuna comunicazione ex art 1918 2° comma C.C. La SOC. AD ha proposto ricorso per NE con due motivi. Resiste La IA con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con la prima censura la soc. AD lamenta la vio- lazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità del giudizio, asseritamene proposta con l'atto di appello. Con tale eccezione la SOC. AD aveva denunziato la mancata esibizione della procura speciale 1.10.1986 in favore di IN TI che, per la IA Ass., aveva rilasciato la procura alle liti. Occorre rilevare che la persona fisica che, quale organo с procuratore della persona giuridica, abbia 3 conferito mandato al difensore non ha l'onere di dimo- strare tale sua qualità, né il Giudice è tenuto a svol- gere di sua iniziativa alcun accertamento sulla effet- tiva esistenza di detta qualità (vedi Cass. 11.4.2002 n. 5136; Cass.
1.3.2001 n. 2991). Pur mancando la rilevabilità di ufficio, l'eccezione non soggiaceva in primo grado alla attuale disciplina dettata dall'art 345 2° comma c.p.c., giac- chè questo entrate in vigore alla data del 30.4.1995 e quindi dopo la precisazione delle conclusioni in pri- mo grado. Tuttavia l'eccezione è stata proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale in grado di appello e quindi con un atto avente la sola funzione di illu- strare le domande e le eccezioni già ritualmente propo- ste. Ne consegue che, oveche in tale atto sia prospettata una questione nuova, il Giudice non può pronunciare al riguardo, né la questione stessa può essere riproposta con ricorso per NE (vedi Cass. III 1.2.2000 n. 1074). Peraltro la soc. La IA ha esibito la suddet- ta procura con il primo atto successivo alla enuncia- zione della eccezione. La censura non può quindi trovare accoglimento. 4 Con il secondo motivo di gravame la AD EG lamenta la violazione dell'art 1896 c.c. ed omessa mo- tivazione, rilevando che il Tribunale non ha considera- to che, in conseguenza della mancata utilizzazione del fabbricato, era venuto mano il rischio specifico assi- curato. Si riporta alla norma dell'art 1896 C.C., secondo cui il contratto di assicurazione si scioglie se il ri- schio cessa di esistere dopo la conclusione del con- tratto. Osserva infine di non aver mai dedotto di aver venduto l'immobile. La censura non merita accoglimento. Il Tribunale ha confermato in toto la motivazione resa dal Giudice di prima istanza che ha implicitamente negato l'ipotesi della cessazione del rischio, avendo osservato che il contratto di assicurazione contemplava più fabbricati aziendali, con riferimento alla possibilità che il de- posito del legname avvenisse in uno o più di essi, non specificamente indicati, risultando quindi l'irrilevanza dello spostamento del legname da un fab- bricato all'altro. Tale motivazione, ripresa dal Tribunale di Verona risulta adeguata alla fattispecie in oggetto e priva di vizi, cosicché la soc. ricorrente investe una questione di merito, sovrapponendo la propria valutazione di fat- 5 to a quella ritenuta dal giudice. Il ricorso deve essere pertanto zigettato e le sp e- sc del presente giudizio devono essere regolate a norma dell'art 91 c.p.c. POM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- 719,00 gamento delle spese del giudizio di NE di cui euro 600,00 in favore del resistente. Cosi deciso in Roma, addi 3.10.2002 Il Cons. est. Il presidenze Ample Jacin innocento Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 11 DIC, 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 14-1-03 serie 4 al n. 1401 versate € 149.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 276 TU. 119 del 99/5/2002) IL COLLABORATORE BY CANCELLERIA Roberto Rico