Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11452 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 145 2 /02 0062240 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIAN TE SUPREMA ZTONE LA SEZIONE QUINTA CIVILE Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Com R.G. n. 21195/98 Cristarella Presidente Dot ncesco Dott. Cons.Relatore Cron. 23060 Massimo Oddo Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Ud. 13 febbraio 2002 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Condono Irpef ex lege SENTENZA 516/82. sul ricorso proposto il 30 novembre 1998 da: -in persona del Ministro pro tempore-rap- Ministero delle Finanze presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, I presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 གོ ང ricorrente ་ མ E འ ང་ E L ལུ N I ས O I
contro
V Z 0 I ཨ A , ཨ S C 4 ཏྟ S ཏྟ A 2 ཏྟ ER TT - residente in [...] ཏྟ C E I 2 N D 6 A intimate O I M E P R P . U M avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del S N A E T C R O -sez. XXIIX n. 83 del 29 maggio 1998. Piemonte C Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 775 proc. n. 211 95/98 R.G. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TT ER con ricorso avverso la cartella esattoriale a lui noti- ficata il 30 gennaio 1989 impugnava l'iscrizione a ruolo per gli anni 1974, 77, 78, 79 e 80 delle imposte sui redditi liquidate nei suoi con- fronti ex art. 16, d.l. n. 429/82, sulla base della dichiarazione integra- tiva da lui presentata a seguito di accertamenti notificatigli il 18 ago- sto ed il 22 ottobre 1982, e ne deduceva la nullità, in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 175/86 aveva dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiara- zione medesima. 3 Il ricorso era accolto dalla commissione tributaria di 1° grado relati- vamente alle somme iscritte a ruolo per gli anni d'imposta dal 1974 al 1979 e la decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 29 maggio 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale, dopo avere rilevato che relativamente all'annualità 1974 e 1980 si era formato il giudicato per l'omesso gravame, osservava che il diritto del contribuente alla definizione automatica delle imposte era stato indebitamente condizionato da rettifiche delle sue dichiara- zioni dei redditi operate dall'Ufficio finanziario prima della scadenza del termine stabilito per usufruire del relativo beneficio. Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con un motivo ed il contribuente non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 21195/98 R.G. 2 Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 19 e 32, d.l. 10 luglio 1982. n. 429, e dell'art. 46, d.p.r. n. 600/73, e per insufficienza di motivazione, atteso che, non avendo il contribuente impugnato gli avvisi di accertamento, la cui notifica aveva preceduto quella della cartella esattoriale, i rapporti inerenti a tali atti impositivi avrebbero dovuto essere ritenuti definiti e rispetto a questi non a- vrebbero potuto operare, quindi, gli effetti della pronuncia di incosti- tuzionalità dell'art. 16, 1. n. 516/82. La denuncia è fondata E' orientamento consolidato di questa Suprema Corte che la pronun- cia della Corte Costituzionale n. 175/86, la quale aveva dichiarato il contrasto dell'art. 16, d.l. n. 429/82, con l'art. 3, cost., nella parte in وران cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché si- no alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, implica- va la nullità, e non l'inesistenza, degli avvisi stessi che fossero stati notificati ai contribuenti tra il 14 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983 (cfr.. Cass. civ., sez. I, sent. 22 aprile 1997, n. 3485; Cass. civ., sez. V, sent. 2 giugno 2000, n. 7339; Cass. civ., sez. V, sent. 28 novembre 2000, n. 15275). L'efficacia retroattiva di detta pronuncia era invocabile, dunque, sol- tanto nell'ambito di un procedimento contenzioso, già iniziato od an- cora promovibile, diretto a denunciare l'invalidità dell'atto impositi- vo e la possibilità di far valere in virtù di essa la nullità del titolo co- proc. n. 21195/98 R.G. 3 stitutivo del debito d'imposta era preclusa dalla definitività che que- sto avesse raggiunto in conseguenza della mancata tempestiva impu- gnazione ovvero della conclusione del relativo giudizio in senso sfavorevole al contribuente. Il sopraggiungere della declaratoria d'illegittimità costituzionale nel- la fase dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero in pendenza di controversia ad esso esclusivamente inerente, quale quella concer- nente, come in specie, la liquidazione effettuata dall'Ufficio sulla domanda di definizione agevolata, per tale ragione era inidoneo a travolgere l'atto medesimo, pur evidenziandone un vizio che non a- vrebbe potuto essere originariamente dedotto con l'impugnazione di- retta dello stesso. Deve essere cassata, pertanto, la decisione del giudice di appello, che, nel confermare la decisione di primo grado, ha ribadito, al con- Eis trario, la nullità dell'iscrizione a ruolo di imposte liquidate in base di dichiarazioni integrative con l'unico argomento dell'assenza del loro presupposto, costituito dalla validità delle rettifiche, perché i relativi avvisi, benché non autonomamente e tempestivamente impugnati, e- rano stati notificati dall'Ufficio in pendenza del termine previsto per la definizione agevolata dei tributi. La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va de- cisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, fatte salve l'annualità 1974 e 1980, relativamente alla quali la pro- nuncia di primo grado non era stata oggetto d'impugnazione da parte del Ministero delle Finanze. * proc. n. 21195/98 R.G. 4 Sussistono giusti motivi, tenuto conto delle incertezze interpretative sussistenti all'atto dell'instaurazione della lite e nelle more della stes- sa, per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta il ricorso originario del contribuente, fatte salve le annua- lità 1974 e 1980. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 febbraio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Francesco Cristarella ww Cosse. lla Ом Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista proc. n. 21195/98 R.G. S