CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35823 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IM (CUI 005AV6L) nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35823 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2023 la Corte di assise di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da IM LA contro l'ordinanza emessa in data 11 febbraio 2022, con cui la Corte di assise di appello ha rigettato due sue richieste di dichiarare estinte le pene irrogate con quattro sentenze. Il LA aveva proposto ricorso per cassazione contro tali provvedimenti ma la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.proc.pen., aveva trasmesso l'atto, per competenza, alla Corte di assise di appello. I giudici hanno ritenuto corretta la decisione della Corte di assise di appello, che aveva escluso l'estinzione di un delitto commesso nel 1995 e giudicato con sentenza di patteggiamento, perché il LA, nei cinque anni dal passaggio in giudicato di quella sentenza, aveva commesso altri delitti, poi successivamente giudicati con sentenza definitiva, rendendo quindi operante la clausola ostativa prevista dall'art. 445, comma 2, cod.proc.pen.. I giudici hanno ritenuto altresì corretta l'ulteriore decisione di escludere l'estinzione delle pene irrogate con le altre tre condanne, qualificando l'arresto a scopo estradizionale subito dal LA in Albania, per l'esecuzione di tali sentenze, come un atto iniziale di esecuzione della pena, interruttivo della sua prescrizione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso IM LA, per mezzo del suo difensore avv. Michele Morenghi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per inosservanza della legge penale. L'estinzione «della sentenza» (sic) emessa in data 11 ottobre 1995, divenuta definitiva il 01 dicembre 1995, è stata esclusa perché egli ha riportato condanne non definitive per reati commessi entro cinque anni, ma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3574 del 01/02/2022, ha stabilito che l'effetto preclusivo della estinzione si verifica solo se il successivo delitto viene accertato con sentenza definitiva, essendo altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza stabilito dall'art. 27 Cost. L'ordinanza è errata nella individuazione della data di inizio della decorrenza del termine di estinzione, non avendo tenuto conto del fatto che i delitti giudicati con sentenza di patteggiamento si estinguono nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, in questo caso intervenuta il 01 dicembre 1995. Infatti ha escluso l'estinzione dei reati giudicati con quella sentenza perché con sentenza emessa in data 04 novembre 2002, irrevocabile il 13 gennaio 2003, egli è stato dichiarato colpevole di delitti commessi nel 1997, ma quest'ultima pronuncia è intervenuta oltre il 2 termine di cinque anni, sufficiente per l'estinzione dei reati giudicati con la precedente sentenza di patteggiamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 172 cod.pen., la pena non si estingue se il condannato riporta una ulteriore condanna nel tempo necessario per l'estinzione della pena: nel suo caso, però, la pena irrogata con la sentenza emessa in data 11 ottobre 1995, essendo inferiore a due anni, si è estinta nel termine di cinque anni, e quindi era già esi:inta prima della emissione della successiva sentenza, divenuta definitiva, come detto, il 13 gennaio 2003. La sospensione condizionale concessa per la condanna emessa in data 11 ottobre 1995 è stata revocata il 12 novembre 1999, ma il termine di decorrenza della prescrizione della pena inizia dal momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca del beneficio, e quindi solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la commissione del successivo reato, il 13 gennaio 2003. 2.2. Con il secondo motivo sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., per inosservanza della legge penale, in relazione alla dichiarazione di non estinzione delle pene irrogate con le altre tre sentenze. La Corte di Assise di appello di Trieste ha ritenuto che il suo arresto in Albania, a seguito di richiesta di estradizione per l'esecuzione di tali condanne, sia preclusivo della prescrizione di quelle pene, con ciò contraddicendo un suo precedente provvedimento, emesso il 19 maggio 2017, nel quale aveva sostenuto il contrario. Secondo il principio stabilito dalla Corte di cassazione n. 19795/2018, però, l'attività posta in essere dagli organi depul:ati all'esecuzione non sospende il decorso della prescrizione, che è quindi maturata, essendo anche l'ultima condanna divenuta definitiva il 17 marzo 2011, ed essendo irrilevante il suo arresto avvenuto in Albania il 20 settembre 2012. 3. Il procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile, perché manifestamente infondato in entrambi i suoi motivi. Il ricorrente fonda le sue obiezioni su una interpretazione delle norme difforme dal loro tenore letterale, e del tutto contrastante con i consolidati principi di questa Corte. 1.1. Con il primo motivo egli sostiene l'intervenuta estinzione dei reati giudicati con la sentenza di patteggiamento emessa in data 11 ottobre 1995, divenuta irrevocabile il 01 dicembre 1995, perché i delitti che la Corte di assise 3 di appello ha ritenuto ostativi alla estinzione sono stati giudicati in via definitiva solo in data 13 gennaio 2003, quindi oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 445, comma 2, cod.proc.pen.. Tale affermazione è manifestamente errata. La norma indicata stabilisce chiaramente che i reati giudicati con la sentenza di patteggiamento si estinguono se, nel termine di cinque anni nel caso di delitti, l'imputato non «commette» un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, mentre il LA ha commesso, nel 1996 e nel 1997, altri delitti, addirittura della stessa indole, per i quali ha, in seguito, riportato le condanne definitive indicate nel provvedimento impugnato. La preclusione della estinzione, quindi, deriva dall'avvenuta commissione di altri delitti entro cinque anni dalla definitività della sentenza di patteggiamento, delitti che devono essere accertati giudizialmente in modo definitivo, essendo però irrilevante la data in cui viene emessa o diviene definitiva la sentenza che ne accerta la sussistenza. L'interpretazione della norma non è suscettibile di dubbi, e comunque la giurisprudenza di legittimità ha esplicitato il seguente, consolidato principio: «La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio» (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 28164; così anche Sez.1, n. 43792 del 24/09/2015, Rv. 264753). Lo stesso ricorrente cita le predette sentenze e il relativo principio, senza però trarne le dovute conseguenze. E' infatti irrilevante l'approfondita trattazione, contenuta nel ricorso, in merito alla necessità che il reato ostativo sia accertato con sentenza definitiva, perché in questo caso lo è stato, con riferimento sia ai reati commessi nel 1996 e giudicati con sentenza divenuta definitiva il 07 aprile 2000, sia ai reati commessi nel 1997 e giudicati con sentenza divenuta definitiva il 13 gennaio 2003. 1.2. In relazione alla sentenza di patteggiamento sopra indicata non può neppure dichiararsi intervenuta l'estinzione della pena, per la sua prescrizione. L'art. 172 cod.pen. stabilisce che la pena della reclusione si estingue dopo un periodo non inferiore a dieci anni, che decorre dalla data di definitività della relativa sentenza, ma l'estinzione non ha luogo «se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole». Il LA, come sopra già sottolineato, ha riportato le condanne definitive sopra citate nel 2000 e nel 2003, per delitti della stessa indole, in particolare relativi alla violazione delle norme sulla prostituzione, e quindi entro dieci anni dalla condanna divenuta definitiva in data 01 dicembre 1995. Nessuna rilevanza ha la revoca della sospensione 4 condizionale concessa con quest'ultima sentenza, dal momento che lo stesso ricorrente afferma essere intervenuta il 12 novembre 1999, in quanto anche facendo iniziare in tale data la decorrenza del termine di prescrizione della pena, le due sentenze citate risultano emesse entro il decennio successivo. Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene l'erroneità dell'ordinanza che ha ritenuto legittimo il diniego della estinzione per prescrizione delle pene irrogate con le sentenze divenute definitive il 13 gennaio 2033, il 17 marzo 2011 e il 01 giugno 2007, perché il termine decennale sarebbe ormai trascorso, senza alcun inizio della esecuzione delle stesse. 2.1. Il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata, in quanto non spiega per quale ragione sarebbe irrilevante il suo arresto, avvenuto in Albania il 20 settembre 2012 a fini estradizionali e cioè per l'esecuzione delle pene indicate. Egli si limita a sostenere che in un provvedimento precedente, emesso il 19 maggio 2017, la Corte di assise di appello di Trieste avrebbe sostenuto un principio opposto, ma l'affermazione è errata. In quest'ultimo provvedimento, infatti, la Corte di assise di appello ha affermato che il decorso del termine di prescrizione della pena non viene interrotto o sospeso né dalla latitanza del condannato, né dalla emissione degli ordini di esecuzione da parte del pubblico ministero, in quanto in entrambi i casi non si verifica l'inizio della esecuzione della pena stessa. L'ordinanza impugnata, invece, esclude l'intervenuta prescrizione della pena per un motivo del tutto diverso, cioè per il sopravvenuto arresto del LA in Albania, che costituisce un inizio dell'esecuzione della pena stessa, essendo stato disposto a seguito della domanda di estradizione finalizzata ad eseguire in Italia le pene di cui alle sentenze indicate. 2.2. Detta motivazione è conforme alla norma e ai principi giurisprudenziali sul punto. L'art. 172, quarto comma, cod.pen. stabilisce che il termine per l'estinzione della pena decorre, quando la sua esecuzione è iniziata, dal giorno in cui il condannato si sottrae volontariamente ad essa, e plurime decisioni di questa Corte hanno affermato che «In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato effettuato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza "ex novo" del termine di prescrizione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata concessione dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera» (Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018, Rv. 274543; conforme Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, Rv. 268923). 5 Infatti, come precisato nelle motivazioni di tali sentenze, l'attivazione dell'Autorità giudiziaria e dello Stato italiano per ottenere l'estradizione del condannato dimostra l'attualità dell'interesse alla persecuzione di quei reati e alla esecuzione delle relative condanne, interesse che contrasta con l'istituto della prescrizione della pena, la cui ratio consiste nella evidenza del disinteresse dello Stato alla sua esecuzione. L'arresto del condannato, in Italia o all'estero, costituisce senza dubbio un inizio di esecuzione della pena, e il mancato rientro del soggetto in Italia, per completarne l'espiazione, una volta scarcerato dallo Stato estero per il diniego dell'estradizione, come avvenuto nel caso del LA, costituisce una oggettiva sottrazione volontaria a tale esecuzione. Questa Corte ha infatti stabilito, sul punto, il seguente principio: «In tema di prescrizione della pena detentiva, nel caso di arresto provvisorio del condannato all'estero che, rimesso in libertà per il rifiuto della richiesta di estradizione, si renda latitante, la decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data della scarcerazione, momento in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione» (Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, Rv. 283086). E' dunque corretta, perché conforme al dettato dell'art. 172, quarto comma, cod.proc.pen., l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui alla data di emissione del provvedimento di diniego, I'll febbraio 2022, il termine di prescrizione non era decorso, essendo la sua decorrenza iniziata all'atto della sua scarcerazione, dopo l'arresto del 12 settembre 2012. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000, mancando elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (C.Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 giugno 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35823 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2023 la Corte di assise di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da IM LA contro l'ordinanza emessa in data 11 febbraio 2022, con cui la Corte di assise di appello ha rigettato due sue richieste di dichiarare estinte le pene irrogate con quattro sentenze. Il LA aveva proposto ricorso per cassazione contro tali provvedimenti ma la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.proc.pen., aveva trasmesso l'atto, per competenza, alla Corte di assise di appello. I giudici hanno ritenuto corretta la decisione della Corte di assise di appello, che aveva escluso l'estinzione di un delitto commesso nel 1995 e giudicato con sentenza di patteggiamento, perché il LA, nei cinque anni dal passaggio in giudicato di quella sentenza, aveva commesso altri delitti, poi successivamente giudicati con sentenza definitiva, rendendo quindi operante la clausola ostativa prevista dall'art. 445, comma 2, cod.proc.pen.. I giudici hanno ritenuto altresì corretta l'ulteriore decisione di escludere l'estinzione delle pene irrogate con le altre tre condanne, qualificando l'arresto a scopo estradizionale subito dal LA in Albania, per l'esecuzione di tali sentenze, come un atto iniziale di esecuzione della pena, interruttivo della sua prescrizione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso IM LA, per mezzo del suo difensore avv. Michele Morenghi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per inosservanza della legge penale. L'estinzione «della sentenza» (sic) emessa in data 11 ottobre 1995, divenuta definitiva il 01 dicembre 1995, è stata esclusa perché egli ha riportato condanne non definitive per reati commessi entro cinque anni, ma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3574 del 01/02/2022, ha stabilito che l'effetto preclusivo della estinzione si verifica solo se il successivo delitto viene accertato con sentenza definitiva, essendo altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza stabilito dall'art. 27 Cost. L'ordinanza è errata nella individuazione della data di inizio della decorrenza del termine di estinzione, non avendo tenuto conto del fatto che i delitti giudicati con sentenza di patteggiamento si estinguono nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, in questo caso intervenuta il 01 dicembre 1995. Infatti ha escluso l'estinzione dei reati giudicati con quella sentenza perché con sentenza emessa in data 04 novembre 2002, irrevocabile il 13 gennaio 2003, egli è stato dichiarato colpevole di delitti commessi nel 1997, ma quest'ultima pronuncia è intervenuta oltre il 2 termine di cinque anni, sufficiente per l'estinzione dei reati giudicati con la precedente sentenza di patteggiamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 172 cod.pen., la pena non si estingue se il condannato riporta una ulteriore condanna nel tempo necessario per l'estinzione della pena: nel suo caso, però, la pena irrogata con la sentenza emessa in data 11 ottobre 1995, essendo inferiore a due anni, si è estinta nel termine di cinque anni, e quindi era già esi:inta prima della emissione della successiva sentenza, divenuta definitiva, come detto, il 13 gennaio 2003. La sospensione condizionale concessa per la condanna emessa in data 11 ottobre 1995 è stata revocata il 12 novembre 1999, ma il termine di decorrenza della prescrizione della pena inizia dal momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca del beneficio, e quindi solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la commissione del successivo reato, il 13 gennaio 2003. 2.2. Con il secondo motivo sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., per inosservanza della legge penale, in relazione alla dichiarazione di non estinzione delle pene irrogate con le altre tre sentenze. La Corte di Assise di appello di Trieste ha ritenuto che il suo arresto in Albania, a seguito di richiesta di estradizione per l'esecuzione di tali condanne, sia preclusivo della prescrizione di quelle pene, con ciò contraddicendo un suo precedente provvedimento, emesso il 19 maggio 2017, nel quale aveva sostenuto il contrario. Secondo il principio stabilito dalla Corte di cassazione n. 19795/2018, però, l'attività posta in essere dagli organi depul:ati all'esecuzione non sospende il decorso della prescrizione, che è quindi maturata, essendo anche l'ultima condanna divenuta definitiva il 17 marzo 2011, ed essendo irrilevante il suo arresto avvenuto in Albania il 20 settembre 2012. 3. Il procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile, perché manifestamente infondato in entrambi i suoi motivi. Il ricorrente fonda le sue obiezioni su una interpretazione delle norme difforme dal loro tenore letterale, e del tutto contrastante con i consolidati principi di questa Corte. 1.1. Con il primo motivo egli sostiene l'intervenuta estinzione dei reati giudicati con la sentenza di patteggiamento emessa in data 11 ottobre 1995, divenuta irrevocabile il 01 dicembre 1995, perché i delitti che la Corte di assise 3 di appello ha ritenuto ostativi alla estinzione sono stati giudicati in via definitiva solo in data 13 gennaio 2003, quindi oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 445, comma 2, cod.proc.pen.. Tale affermazione è manifestamente errata. La norma indicata stabilisce chiaramente che i reati giudicati con la sentenza di patteggiamento si estinguono se, nel termine di cinque anni nel caso di delitti, l'imputato non «commette» un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, mentre il LA ha commesso, nel 1996 e nel 1997, altri delitti, addirittura della stessa indole, per i quali ha, in seguito, riportato le condanne definitive indicate nel provvedimento impugnato. La preclusione della estinzione, quindi, deriva dall'avvenuta commissione di altri delitti entro cinque anni dalla definitività della sentenza di patteggiamento, delitti che devono essere accertati giudizialmente in modo definitivo, essendo però irrilevante la data in cui viene emessa o diviene definitiva la sentenza che ne accerta la sussistenza. L'interpretazione della norma non è suscettibile di dubbi, e comunque la giurisprudenza di legittimità ha esplicitato il seguente, consolidato principio: «La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio» (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 28164; così anche Sez.1, n. 43792 del 24/09/2015, Rv. 264753). Lo stesso ricorrente cita le predette sentenze e il relativo principio, senza però trarne le dovute conseguenze. E' infatti irrilevante l'approfondita trattazione, contenuta nel ricorso, in merito alla necessità che il reato ostativo sia accertato con sentenza definitiva, perché in questo caso lo è stato, con riferimento sia ai reati commessi nel 1996 e giudicati con sentenza divenuta definitiva il 07 aprile 2000, sia ai reati commessi nel 1997 e giudicati con sentenza divenuta definitiva il 13 gennaio 2003. 1.2. In relazione alla sentenza di patteggiamento sopra indicata non può neppure dichiararsi intervenuta l'estinzione della pena, per la sua prescrizione. L'art. 172 cod.pen. stabilisce che la pena della reclusione si estingue dopo un periodo non inferiore a dieci anni, che decorre dalla data di definitività della relativa sentenza, ma l'estinzione non ha luogo «se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole». Il LA, come sopra già sottolineato, ha riportato le condanne definitive sopra citate nel 2000 e nel 2003, per delitti della stessa indole, in particolare relativi alla violazione delle norme sulla prostituzione, e quindi entro dieci anni dalla condanna divenuta definitiva in data 01 dicembre 1995. Nessuna rilevanza ha la revoca della sospensione 4 condizionale concessa con quest'ultima sentenza, dal momento che lo stesso ricorrente afferma essere intervenuta il 12 novembre 1999, in quanto anche facendo iniziare in tale data la decorrenza del termine di prescrizione della pena, le due sentenze citate risultano emesse entro il decennio successivo. Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene l'erroneità dell'ordinanza che ha ritenuto legittimo il diniego della estinzione per prescrizione delle pene irrogate con le sentenze divenute definitive il 13 gennaio 2033, il 17 marzo 2011 e il 01 giugno 2007, perché il termine decennale sarebbe ormai trascorso, senza alcun inizio della esecuzione delle stesse. 2.1. Il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata, in quanto non spiega per quale ragione sarebbe irrilevante il suo arresto, avvenuto in Albania il 20 settembre 2012 a fini estradizionali e cioè per l'esecuzione delle pene indicate. Egli si limita a sostenere che in un provvedimento precedente, emesso il 19 maggio 2017, la Corte di assise di appello di Trieste avrebbe sostenuto un principio opposto, ma l'affermazione è errata. In quest'ultimo provvedimento, infatti, la Corte di assise di appello ha affermato che il decorso del termine di prescrizione della pena non viene interrotto o sospeso né dalla latitanza del condannato, né dalla emissione degli ordini di esecuzione da parte del pubblico ministero, in quanto in entrambi i casi non si verifica l'inizio della esecuzione della pena stessa. L'ordinanza impugnata, invece, esclude l'intervenuta prescrizione della pena per un motivo del tutto diverso, cioè per il sopravvenuto arresto del LA in Albania, che costituisce un inizio dell'esecuzione della pena stessa, essendo stato disposto a seguito della domanda di estradizione finalizzata ad eseguire in Italia le pene di cui alle sentenze indicate. 2.2. Detta motivazione è conforme alla norma e ai principi giurisprudenziali sul punto. L'art. 172, quarto comma, cod.pen. stabilisce che il termine per l'estinzione della pena decorre, quando la sua esecuzione è iniziata, dal giorno in cui il condannato si sottrae volontariamente ad essa, e plurime decisioni di questa Corte hanno affermato che «In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato effettuato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza "ex novo" del termine di prescrizione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata concessione dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera» (Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018, Rv. 274543; conforme Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, Rv. 268923). 5 Infatti, come precisato nelle motivazioni di tali sentenze, l'attivazione dell'Autorità giudiziaria e dello Stato italiano per ottenere l'estradizione del condannato dimostra l'attualità dell'interesse alla persecuzione di quei reati e alla esecuzione delle relative condanne, interesse che contrasta con l'istituto della prescrizione della pena, la cui ratio consiste nella evidenza del disinteresse dello Stato alla sua esecuzione. L'arresto del condannato, in Italia o all'estero, costituisce senza dubbio un inizio di esecuzione della pena, e il mancato rientro del soggetto in Italia, per completarne l'espiazione, una volta scarcerato dallo Stato estero per il diniego dell'estradizione, come avvenuto nel caso del LA, costituisce una oggettiva sottrazione volontaria a tale esecuzione. Questa Corte ha infatti stabilito, sul punto, il seguente principio: «In tema di prescrizione della pena detentiva, nel caso di arresto provvisorio del condannato all'estero che, rimesso in libertà per il rifiuto della richiesta di estradizione, si renda latitante, la decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data della scarcerazione, momento in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione» (Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, Rv. 283086). E' dunque corretta, perché conforme al dettato dell'art. 172, quarto comma, cod.proc.pen., l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui alla data di emissione del provvedimento di diniego, I'll febbraio 2022, il termine di prescrizione non era decorso, essendo la sua decorrenza iniziata all'atto della sua scarcerazione, dopo l'arresto del 12 settembre 2012. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000, mancando elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (C.Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 giugno 2023 Il Consigliere estensore