Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il quinquennio.
Commentario • 1
- 1. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2015, n. 43792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43792 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
43 7 9 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO Presidente SENTENZA- - Consigliere - N. 2513/2015- - Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 1986/2015 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE Dott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM RI N. IL 14/03/1949 avverso l'ordinanza n. 78/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 08/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OSCAR CEDRANGOL, the he chiesto il rifetto del wwws Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.11.2014 il GIP del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da ZA RI avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 445 comma 2 del codice di rito, del reato, commesso dall'opponente, oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile il 25.07.2007; il GIP riteneva ostativa dell'accoglimento dell'opposizione la pendenza a carico dello ZA di un procedimento penale per altro delitto commesso nel quinquennio, a prescindere dal suo accertamento con sentenza irrevocabile, richiamando il precedente di cui alla sentenza n. 36993 del 2011 di questa Corte, di cui condivideva l'argomentazione relativa all'impossibilità di procedere alla revoca del provvedimento di estinzione una volta che fosse divenuta definitiva la condanna per il nuovo reato, stante il divieto di un'applicazione analogica in malam partem del disposto dell'art. 168 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione ZA RI, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 445 comma 2 cod.proc.pen.; rileva che la condizione ostativa dell'invocata estinzione del reato doveva individuarsi nella pronuncia, nel termine di cinque anni previsto dalla legge, della sentenza irrevocabile di condanna per il nuovo reato, e non già nella mera commissione del reato stesso, pena (altrimenti) la violazione del principio costituzionale di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva;
deduce l'irrilevanza dell'assenza di un rimedio idoneo a consentire la revoca dell'estinzione del reato che fosse risultata, a posteriori, erroneamente disposta, e rileva che nel caso di specie non era stata neppure esercitata l'azione penale per il nuovo reato;
sollecita, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione del ricorso, data l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
2. Dal testo inequivocabile dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. risulta che agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale sia stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), è sufficiente che nel termine ivi indicato che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione) sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo, سنا senza che nel medesimo termine debba altresì essere divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso. Perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre tuttavia che il nuovo reato e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis iscritta (come nella fattispecie) nel registro di cui all'art. 335 del codice di rito: in forza del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27 comma secondo Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Corte Suprema nel caso, per certi versi assimilabile, della revoca del beneficio dell'indulto per effetto della commissione di un nuovo delitto nei casi e nei termini previsti dall'art. 1 comma 3 della legge n. 241 del 2006 (Sez. 1 n. 20907 del 19/05/2010, Rv. 247467). Per negare l'estinzione del reato oggetto di pena "patteggiata", nei casi previsti dall'art. 445 comma 2 cod.proc.pen., occorre dunque che la commissione - nel termine di legge del reato ostativo sia stata definitivamente accertata, ancorchè la relativa sentenza di condanna sia (legittimamente) intervenuta oltre il termine suddetto. Il precedente di questa Corte (Sez. 3 n. 36993 del 7/07/2011, Rv. 251389), richiamato dal GIP nel provvedimento impugnato, merita pertanto di essere condiviso nella sola parte in cui afferma la necessità di tenere distinti i due momenti della commissione del reato ostativo, che deve avvenire nel termine stabilito dall'art. 445 comma 2 del codice di rito, e dell'accertamento giudiziale della relativa colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine, mentre non può invece condividersi l'ulteriore assunto, sul quale il GIP ha fondato il rigetto dell'istanza del ricorrente, secondo cui la declaratoria di estinzione del "primo" reato non potrebbe essere pronunciata, nonostante il decorso del termine di legge, fino alla definizione in senso assolutorio (ovvero fino all'archiviazione, o alla pronuncia non più impugnabile di una sentenza di non luogo a procedere, ovvero ancora come ultima eventualità fino alla maturazione del termine di prescrizione della violazione) della notitia criminis relativa al reato condizionante. Tale affermazione è argomentata essenzialmente sulla ritenuta inammissibilità di un'estinzione del reato condizionata alla possibilità di revoca successiva in caso di sopravvenienza della condanna definitiva per il reato pregiudicante, che postula - tuttavia - una soluzione (contraria alla revocabilità successiva) basata سا 2 su un parallelismo, non adeguatamente meditato, con l'istituto della revoca della sospensione condizionale della pena e col conseguente divieto di estendere in malam partem la previsione dell'art. 168 cod. pen. alla presente fattispecie, nella quale non si pone invece alcun problema di revocare un beneficio incidente sulla concreta eseguibilità di una pena destinata altrimenti a non essere scontata, ma si tratterebbe solo di prendere atto a posteriori e nelle forme dell'incidente di esecuzione della mancata produzione di un effetto estintivo tra i cui - presupposti figura anche quello che il condannato non si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena (art. 136 disp.att. cod.proc.pen.), e dunque abbia, di regola, espiato la pena applicata per il reato la cui declaratoria di estinzione dovrebbe essere revocata. -Questa Corte di legittimità, del resto, ha già affermato ponendosi nel solco della citata sentenza n. 107 del 1998 della Corte costituzionale, che ha escluso che gravi sulla parte interessata l'onere di provare l'inesistenza della condizione impeditiva dell'estinzione del reato, rilevando che al fine di provvedere ex art. 445 comma 2 cod.proc.pen. il giudice dell'esecuzione può limitarsi, nell'esercizio dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 666 comma 5 del codice di rito, ad acquisire il certificato del casellario giudiziale, per verificare se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di condanna relative a reati commessi dal richiedente entro il termine di legge - il principio per cui, al fine della pronuncia giudiziale di accertamento dell'estinzione del reato che il giudice dell'esecuzione è tenuto ad emettere, ricorrendone i presupposti, in funzione della certezza dei rapporti giuridici e dell'interesse del condannato alla relativa declaratoria, non può assumere rilevanza la mera commissione di reati da cui non sia conseguita una condanna definitiva (Sez. 1 n. 32801 del 7/07/2005, Rv. 232301, nonché Sez. 1 n. 44567 del 9/12/2010, in motivazione). Risulterebbe, in conclusione, del tutto irragionevole, e non solo contrario al canone fondamentale dell'art. 27 comma secondo Cost., privilegiare un'interpretazione, come quella seguita dal provvedimento impugnato, che, in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. e dell'accertata inesistenza di condanne definitive per reati ostativi, - in atto- subordini l'interesse della parte a una tempestiva declaratoria di estinzione del reato ai tempi di definizione di una (mera) notitia criminis che, allo stato attuale della legislazione, non sono ancorati a termini certi né prevedibili (se si eccettuano quelli di prescrizione del reato).
3. Poiché al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata non risultava emessa alcuna sentenza definitiva di condanna per delitto commesso dal ricorrente nel termine di cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento (e in particolare per la violazione dell'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del سا 3 2000, risalente al 27.12.2011, iscritta nel registro delle notizie di reato a carico dello ZA), il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al GIP del Tribunale di Verona per un nuovo esame dell'istanza del ricorrente, da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati tenendo conto anche di eventuali nuovi elementi sopravvenuti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Verona. Così deciso il 24/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini you Giordano دنانه من DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE FREMAD IA FA 4