Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado ed un'altra definita con sentenza da un giudice di secondo grado, ancorché non decorsi i termini per impugnarla, sia perché per la configurabilità della litispendenza è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado; sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite e quindi manca la contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AR CE, AR US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, difesi dall'avvocato GIACOMO IRACI SARERI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AR TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 261/97 del Tribunale di NICOSIA SEZ SPEC AGRARIA, depositata il 12/12/97 (R.G. 322/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si accolga il ricorso e si dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nicosia, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/9/97, CE e EP AR adivano la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Nicosia esponendo: - che in precedenza avevano adito detta Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nicosia per ottenere che venisse dichiarata la loro qualità di sub-affittuari dei fondi Casaleni, in agro di Nicosia, per averli avuti in sub-affitto dall'affittuario CA AN;
-che CA AN aveva chiesto che fosse accertata la loro detenzione senza titolo dei fondi e che essi CE e EP AR venissero pertanto condannati al rilascio dei fondi stessi;
- che il Tribunale, con sentenza 10 - 20.12.96, aveva rigettata la loro domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal resistente CA AN, li aveva condannati al rilascio del fondo in questione in favore della controparte;
- che in virtù della sentenza esecutiva ex lege del Tribunale, lo CA AN aveva ottenuto di essere immesso, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel possesso dei fondi;
- che la sentenza resa in primo grado era stata successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza pronunciata il 26.3.97, in relazione al capo di condanna alla restituzione del fondo in favore dello CA AN, in mancanza di rituale domanda riconvenzionale. Chiedevano, pertanto, di dichiarare che i germani CA CE e EP avevano il diritto di rientrare nel possesso dei fondi e di condannare CA AN all'immediato rilascio dei fondi Casaleni, dato che questi era stato immesso nel possesso sulla base di titolo annullato.
Si costituiva AN CA il quale chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna dei ricorrenti al rilascio in suo favore del fondo.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nicosia, con sentenza depositata il 12/2/97, ritenuto che i termini per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della corte nissena erano ancora aperti e che i due processi riguardavano le stesse parti, lo stesso petitum e la stessa causa petendi, dichiarava la litispendenza del procedimento de quo con quello deciso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta n. 137/97 del 26/3/97 e con separata ordinanza disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per regolamento di competenza CA CE e EP con quattro motivi. CA AN non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti CA CE e EP denunciano "Falsa ed erronea applicazione dell'art. 39 comma primo, c.p.c., con riferimento al contenuto delle sentenze n. 187/96, resa dalla Sez. Agr. del Tribunale di Nicosia, e con la sentenza n. 137/97, resa dalla Sez. Spec. Agraria della Corte Nissena. Falsa, contraddittoria ed erronea ricostruzione e valutazione dei fatti di causa. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. Non vi era litispendenza perché non vi era giudizio pendente. Infatti il giudizio innanzi alla Sez. Agraria della Corte Nissena era stato definito con la sentenza n. 137/97 26.3 - 21.11.97 e quindi non era più pendente, a nulla rilevando che tale sentenza poteva essere oggetto di ricorso per cassazione. Inoltre era diverso l'oggetto dei giudizi.
Con il secondo motivo, che va esaminato insieme al primo in quanto a questo strettamente connesso, i ricorrenti denunciano " Falsa ed erronea applicazione dell'art. 39, comma primo, c.p.c., nella parte in cui prevede la litispendenza tra due cause fra le stesse parti che sono pendenti avanti a Giudici diversi dello stesso grado. Falsa, omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c " rilevando che la litispendenza non può essere dichiarata quando le cause pendono in gradi diversi.
Il ricorso va accolto. Infatti l'impugnata decisione appare non rispettosa del seguente principio di diritto: per aversi litispendenza occorre che, con riferimento a due cause, tra gli stessi soggetti e con lo stesso oggetto, venga esercitata simultaneamente la funzione giurisdizionale da parte di due giudici diversi (nel senso che la causa deve essere pendente presso entrambi) nello stesso grado (cfr.. tra le altre Cass. n. 0 1963 del 26/02/1994 e Cass. n. 0 9645 del 16/11/1994). Più precisamente deve ritenersi viziata la motivazione in esame laddove non ha applicato tale principio pur avendo rilevato in fatto:
-a) che i termini per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della corte nissena erano ancora aperti (alla luce del principio di diritto suddetto avrebbe dovuto rilevare che non può ravvisarsi litispendenza fra un procedimento in corso ed altro procedimento già definito con sentenza, benché suscettibile d'impugnazione, perché nel secondo processo, almeno finché l'impugnazione non sia proposta, non vi è un giudice investito della lite); -b) che delle due cause in questione l'una pendeva in primo grado e l'altra era giunta alla decisione di secondo grado (alla luce di detto principio, avrebbe dovuto rilevare che la litispendenza, da valutarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, non può essere dichiarata quando le due cause non pendono nel medesimo grado;
e che quindi nella specie, anche a prescindere dal rilievo sub a, detta litispendenza non poteva configurarsi comunque).
Una volta assodato quanto sopra, debbono ritenersi assorbiti sia l'ulteriore doglianza in fatto circa la diversità dell'oggetto dei giudizi, sia i due successivi motivi: - il terzo motivo con il quale i ricorrenti denunciano "Falsa ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'omessa pronuncia sulla domanda avanzata dai germani CA nei confronti di CA AN, tendente a ripristinare la situazione fattuale, preesistente alla perdita del possesso dei fondi Casaleni in dipendenza della sentenza n. 187/96, resa dalla Sezione Specializzata Agraria, indi, riformata, sul punto del rilascio, dalla Corte Nissena con la sentenza n. 137/97. Omessa pronuncia e contraddittoria motivazione della stessa. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", lamentando che l'impugnata sentenza non aveva fatto altro che negare l'invocata giustizia;
- ed il quarto motivo coli il quale i ricorrenti denunciano " Falsa ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla situazione processuale che nulla avevano a che fare con l'oggetto della tutela richiesta. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." lamentando che la Sezione Spec. Agraria non doveva prendere in considerazione il merito della causa.
Il ricorso va dunque accolto;
e va dichiarata (data l'insussistenza della litispendenza) la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nicosia. CA AN, anche se non ha svolto attività difensiva, va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di regolamento di competenza in favore dei ricorrenti vincitori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nicosia. Condanna l'intimato CA AN a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di regolamento di competenza liquidate in L 47.000= oltre L 800.000 (ottocentomila) per onorario.
Così deciso a Roma il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999