Sentenza 26 gennaio 2004
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- 1. Risarcimento degli eredi del trasportato, proprietario dell’autovetturaAccesso limitatoMarilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ED LI, AN DI, TA MA, RA EP FI, AR ST, TU OL, CA TO GN, UL VA, HE IN, MA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 39197/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/12/00 R.G.N. 68549/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORBO NICOLA;
udito l'Avvocato BUZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per infondatezza del ricorso, rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Roma, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe, inquadrati nel profilo professionale di Capo Stazione OR ( 7^ categoria ) convenivano in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere l'inquadramento nel profilo di Capo Stazione Sovrintendente ( 8^ categoria ), asserendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzati come Dirigente Centrale Operativo ( D.C.O. ), con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva e si opponeva alle domande. Il Pretore, con sentenza del 21.12.1994, rigettava i ricorsi. Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, accogliendo l'appello dei lavoratori, dichiarava il diritto degli appellanti ad essere inquadrati nel profilo: superiore dal 5.5.1988 e condannava le Ferrovie al pagamento delle differenze retributive. Premesso che non era contestato che i dipendenti avessero svolto dalla data indicata in ricorso mansioni di D.C.O. sui tratti di linea ivi indicati, sui quali era in funzione il sistema centralizzato di traffico e comprendenti sia stazioni porta che numerosi posti di servizio periferici, il Tribunale rilevava che le mansioni di fatto svolte dai dipendenti erano riconducibili a quelle proprie dell' 8^ categoria, così come desumibili dalle declaratorie contenute nel d.m. 14.5.1985 n. 1085 e dai successivi contratti collettivi, da ultimo il CCNL 1987/1989, essendo essi tenuti ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato s.p.a., ha proposto ricorso con due motivi, cui gli intimati resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato su tre profili, la società denuncia violazione dell'art. 2103 c.c., del d.m. n. 1085 del 1985 e del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e addebita al Tribunale di non aver esattamente individuato il contenuto delle mansioni proprie della 8^ categoria rivendicata dai dipendenti, desumibili dal d.m. n. 1085/1985, secondo cui il Capo Stazione Sovrintendente era investito di un ruolo di cooperazione all'imprenditore per l'attuazione di programmi e obbiettivi ed operava con autonomia di carattere decisionale, mentre il Capo Stazione OR ( 7^ categoria ) era un dipendente con elevato grado di professionalità che operava nel settore assegnatogli con una autonomia di carattere esclusivamente tecnico. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato che per l'attribuzione dell'8^ categoria non era sufficiente che il dipendente fosse incaricato del traffico relativo ad una linea o tratto di linea, ma era indispensabile che egli fosse incaricato di dirigere il traffico "in stazione", per tale intendendosi una stazione con pluralità di binari, mentre il D.C.O. operava all'esterno della Stazione Porta e pertanto non dirigeva il traffico all'interno di essa bensì presso le cd. "stazioni di servizio" a binario unico. Inoltre il Tribunale, secondo la ricorrente, non aveva tenuto conto del fatto che il D.C.O. doveva rispondere ad un D.C.O. capoufficio, sicché anche nel tratto di sua competenza, non solo non ha responsabilità esclusiva, ma è sottoposto al potere di sorveglianza del superiore. La società ricorrente addebita ancora al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che le mansioni contenute nella declaratoria della 8^ categoria andavano valutate in modo alternativo e non cumulativamente. Con il secondo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la società addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione l'Accordo sindacale del 20 maggio 1985 dal quale poteva trarsi la volontà delle parti contrattuali di attribuire solo ai D.C.O. operanti su linee a doppio binario la qualifica di Capo Stazione Sovrintendente.
In controricorso gli intimati hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta da società (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a) diversa da quella che aveva partecipato al giudizio di appello (Ferrovie dello Stato s.p.a) senza alcuna precisazione in ordine al titolo che legittimava la successione nella titolarità dell'azione di impugnazione.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. La ricorrente ha prodotto in giudizio certificato della Camera di Commercio di Roma dal quale si ricava che in data 4.7.2001 la società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi s.p.a. ha assunto la nuova denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Pertanto deve escludersi qualsiasi modificazione della soggettività giuridica dell'ente partecipante al presente giudizio. Il primo motivo di ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale nel caso in esame ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire per la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi e cioè l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva e delle relative declaratorie, la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante Cass. N. 14608 del 2001, Cass. N. 2859 del 2001, Cass. N. 14981 del 2000). Infatti il Tribunale, dopo aver dettagliatamente descritto nella parte narrativa della sentenza le mansioni di fatto svolte dai lavoratori in qualità di dirigente centrale operativo nei tratti di linea loro assegnati e dopo aver ritenuto in fatto provata la veridicità delle suddette circostanze, ha individuato nel D.M. n. 1085 del 1985 la normativa generale utilizzabile per l'inquadramento del personale ferroviario nel periodo in esame;
ha quindi diligentemente riportato le norme del D.M. n. 1085 del 1985 (art. 2) che descrivono le mansioni del capo stazione sovrintendete ( 8^ categoria ) e del capo stazione superiore ( 7^ categoria ) ed ha richiamato anche il successivo art. 3, che ha interpretato nel senso della previsione della regola della alternatività delle singole attività descritte per ciascun profilo professionale ai fini dell'inquadramento, ha tenuto anche conto delle "Disposizioni per l'esercizio in telecomando", che per quanto dirette all'organizzazione dell'attività dell'azienda e non all'inquadramento del personale, descrivono tuttavia mansioni che possono essere attribuite al personale addetto a tali funzioni;
ha infine tenuto conto anche delle declaratorie di carattere generale successivamente individuate dalle parti collettive nel CCNL 1987/1989; non ha mancato di rilevare che le Ferrovie hanno riconosciuto l'inquadramento di tutti i D.C.O. nell' 8^ categoria dal 1^ dicembre 1991.
Ultimate le due preliminari operazioni ricostruttive, il Tribunale ha messo a raffronto le mansioni in concreto svolte dai lavoratori con quelle previste dalla normativa ed ha concluso che le mansioni da questi di fatto espletate come dirigente centrale operativo sono riconducibili a quelle proprie dell' 8^ categoria, essendo essi tenuti ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia nell'ambito territoriale loro affidato, comprendente sia stazioni principali che o periferiche.
Come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte: a) l'interpretazione dei contratti collettivi e degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione;
b) la denuncia dell'errore nel procedimento di ermeneutica deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme e dei criteri violati e deve essere diretta a dimostrare compiutamente - anche in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - che se il giudice del merito avesse correttamente applicato quelle specifiche norme ermeneutiche, di cui si lamenta la violazione, sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentativo, ad una decisione in termini differenti da quella adottata;
c) non vale in ogni caso ad integrare un valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato raggiunto dal giudice di merito che consista semplicemente nel contrapporre all'interpretazione data da questo giudice la diversa interpretazione sostenuta e ritenuta esatta dalla parte (cfr. tra le tante Cass. N. 7242 del 2001, Cass. N. 4342 del 2001). Nella specie la ricorrente, nel censurare le determinazioni del Tribunale, mentre non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, addebita alla sentenza impugnata carenze ed incongruenze sul piano della motivazione, per non aver considerato che il D.C.O. risponde ad un D.C.O. Capoufficio e non controlla il traffico in stazioni con pluralità di binari. Le predette censure però non valgono a superare i limiti intrinseci alla prospettazione dei vizi di motivazione. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, infatti, non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire una diversa interpretazione delle norme contrattuali, ne' di procedere alla revisione del "ragionamento decisorio" del giudice del merito, ossia dell'opzione che ha condotto quel giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3161 del 2002). Nella specie il Tribunale ha dato compiuta ragione della decisione dopo una attenta analisi della normativa contrattuale che non ha trascurato ne' la presenza di un D.C.O. Capoufficio, dal quale il D.C.O. assume funzioni delegate, ne' l'esistenza di stazioni presenziate lungo la tratta a lui affidata. Nel ragionamento seguito dal Tribunale non sono pertanto ravvisabili i lamentati vizi logici e incoerenze.
Le censure della ricorrente, in definitiva, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle norme contrattuali diversa da quella data dal Tribunale ed in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, del tutto inammissibile in questa sede.
Per questi motivi
il Collegio non ritiene di poter condividere i rilievi formulati da Cass. N. 14608 del 2001, richiamata dalla società, peraltro non seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte, che in analoghe controversie si è pronunciata in modo conforme alla presente decisione (cfr. Cass. N. 12325 del 2003). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente addebita al Tribunale un difetto di motivazione per non aver preso in considerazione l'Accordo sindacale del 20.5.1985, di cui riproduce il testo. Poiché la sentenza impugnata non fa alcun cenno di detto documento era onere della parte indicare in quale fase dei precedenti gradi di giudizio esso era stato ritualmente prodotto e depositato.
In mancanza di siffatta specificazione la Corte non può che ribadire il principio, ripetutamente affermato, secondo cui la parte che denuncia un difetto di motivazione per omesso esame di un documento decisivo per il principio di autosufficienza del ricorso ha l'onere di indicare in quale fase del giudizio esso è stato prodotto, onde consentire al Collegio di valutare la veridicità (oltre che la decisività) della lamentata omissione (cfr. fra le tante Cass. N. 492 del 1991, Cass. N. 9946 del 2001, Cass. N. 16303 del 2002). Non avendo la società assolto a tale onere, la censura in esame non sfugge alla pronuncia di inammissibilità per novità della questione.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del difensore degli intimati che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 15,00 oltre ad euro tremila per onorari, che distrae in favore dell'avv. Alberto Buzzi.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004