Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1786
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato (ex D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994) dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, è nulla la clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva. In tal caso, il collocamento a riposo e la comunicazione da parte del datore di lavoro dell'operatività della clausola contrattuale non configurano però un vero e proprio licenziamento, in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato; conseguentemente non è applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed alla nullità della suddetta clausola deve seguire la declaratoria di prosecuzione del rapporto e la condanna del datore di lavoro a pagare le retribuzioni maturate successivamente all'illegittimo collocamento a riposo, non essendo detraibili dalle somme dovute a siffatto titolo gli importi eventualmente percepiti dal lavoratore a titolo di pensione, poiché non può ritenersi verificato l'evento dal quale deriva il diritto al pensionamento ed il lavoratore è esposto all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1786
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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