Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato (ex D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994) dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, è nulla la clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva. In tal caso, il collocamento a riposo e la comunicazione da parte del datore di lavoro dell'operatività della clausola contrattuale non configurano però un vero e proprio licenziamento, in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato; conseguentemente non è applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed alla nullità della suddetta clausola deve seguire la declaratoria di prosecuzione del rapporto e la condanna del datore di lavoro a pagare le retribuzioni maturate successivamente all'illegittimo collocamento a riposo, non essendo detraibili dalle somme dovute a siffatto titolo gli importi eventualmente percepiti dal lavoratore a titolo di pensione, poiché non può ritenersi verificato l'evento dal quale deriva il diritto al pensionamento ed il lavoratore è esposto all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO MARTELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29260/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/09/00 - R.G.N. 33542/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3 dicembre 1999/26 settembre 2000, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'Ente Poste Italiane nei confronti del sig. LO ST ,avverso la sentenza, in data 10 giugno/3 luglio 1997, che aveva dichiarato la illegittimità del collocamento a riposo intimato a quest'ultimo ed aveva condannato l'Ente alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni nelle more maturate.
Ha ritenuto il Tribunale che:
- l'Ente aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 1 febbraio 1995 per raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola dell'accordo integrativo al contratto collettivo 26 novembre 1994;
- il d.l. n.487/1993 non aveva comportato una "delegificazione" nel senso della attribuzione alla norma collettiva del potere di prevedere ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro al di là delle ipotesi e dei limiti previsti dalla legge;
- gli obiettivi di risanamento economico dell'Ente non avrebbero potuto essere perseguiti, con aggravio degli oneri dell'Istituto di previdenza sociale e a detrimento alle aspettative del lavoratore ad un incremento del trattamento di fine rapporto e alla sua posizione di lavoratore attivo;
- correttamente il OR aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento ed aveva pronunziato i provvedimenti ex art. 18 della legge n.300 del 1970 attuativi della tutela reale;
- le censure volte ad elidere la condanna al pagamento delle retribuzioni per effetto della richiesta deduzione dell'"aliunde perceptum" come trattamento di fine rapporto o di quiescenza erano inammissibili ai sensi dell'art. 437, secondo comma c.p.c, e comunque si trattava di trattamenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, non computabili nei danni conseguenti all'illegittimo licenziamento.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a. con tre motivi.
Resiste LO ST con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso le Poste deducono "violazione e falsa applicazione dell'art. 11 legge n.604 del 1966 e dell'art. 11 ed art. 4 legge n.108 del 1990. Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" e criticano la sentenza impugnata laddove essa aveva ritenuto la nullità della clausola di risoluzione automatica per contrasto con norme imperative senza peraltro alcun riferimento da parte del Tribunale a specifiche disposizioni di legge, salvo il generico riferimento agli artt. 11 della legge n.604/1966 e 11 e 4 della legge 108/1990 che si limitano a stabilire esenzioni dal controllo per la tutela obbligatoria e per quella reale.
Non è dato comprendere con quale norma imperativa di legge sia in contrasto l'art. 86 c.c.n.l. e l'accordo integrativo, in particolare il divieto all'autonomia privata di individuare cause estintive non è evincibile dalle norme sopra citate.
Col secondo motivo, deducendo "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 8, legge n.71 del 1994 (d.l. 487/93), Omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", le Poste censurano la sentenza impugnata la quale, dopo avere riconosciuto l'avvenuta delegificazione del rapporto di lavoro in favore della contrattazione collettiva, ha contraddittoriamente affermato la nullità della clausola contrattuale in esame. Il potere di disciplinare interamente il nuovo rapporto di lavoro consentiva, invece, di prevedere ipotesi di cessazione dello stesso, secondo criteri di economicità di gestione e di miglioramento dei servizi, con metodi non burocratici e "procedimentali" ma di maggiore efficienza, in funzione anche del risanamento dell'ente, comportante, a norma dell'art.8, comma primo, della legge n.71/1994 piani di "riassetto" e di "eventuale riconversione" del personale.
L'effetto di delegificazione, al fine di evitare vuoti normativi, è stato rinviato dalla legge alla data di stipulazione del primo contratto collettivo. In particolare, per quanto concerne la cessazione del rapporto, le parti hanno espressamente previsto la possibilità di nuove modalità di risoluzione ed hanno configurato (art. 22) come clausola risolutiva del rapporto la condizione oggettiva del raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, senza con ciò determinare lesione dei diritti pensionistici dei lavoratori.
Per effetto del richiamo da parte della legge, la disciplina collettiva, che avrebbe dovuto sostituire "i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" avrebbe rappresentato fonte prioritaria di regolamentazione di tutte le vicende del rapporto di lavoro, ivi comprese le ipotesi di cessazione del rapporto medesimo, senza che ne derivasse violazione dei principi sulla gerarchia delle fonti.
Come contratto aziendale, l'accordo collettivo era efficace per tutti i dipendenti che, oltretutto, non ne venivano menomamente pregiudicati, in quanto già la precedente disciplina pubblicista del collocamento a riposo prevedeva analoga facoltà dell'Amministrazione (art. 2, comma secondo, legge 15 febbraio 1958, n.46, cui corrisponde l'art. 4 d.p.r. 29 dicembre 1973, n.1092).
Le Poste contestano, quindi, la pretesa del dipendente a restare in servizio sino al 67 anno di età, per effetto di opzione espressa durante la vigenza del regime pubblicistico (pur dando atto che, a tale riguardo, il Tribunale non aveva assunto alcuna posizione). I due motivi che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Rileva la Corte come già con la propria sentenza del 2 marzo 1999, n. 1758, ebbe a rilevare, che "nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. n.487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale - che non è autorizzato a derogare alla legge non essendo identificabile alcuna cosiddetta delegificazione della materia, ma solo privatizzazione del rapporto - non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art. 1418 c.civ.) la previsione contrattuale, secondo cui (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici, perché in violazione del principio (di natura inderogabile) secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n. 300". Tale indirizzo è stato mantenuto costante dalla Corte (cfr., "ex multis", Cass. 4 giugno 1999, n. 5501; 17 giugno 1999, n. 6051; 29 dicembre 1999, n. 14697; 30 dicembre 1999, n. 14763; 12 agosto 2000, n. 10782) e non inducono a mutare tale indirizzo le critiche della società ricorrente (primo motivo del ricorso), già ampiamente considerate nella giurisprudenza sopra richiamata.
In particolare, non appare assolutamente decisivo il rilievo dell'intento di risanamento aziendale e di riconversione (eventuale) del personale che il legislatore si sarebbe proposto con gli artt. 8 e 6 della legge n.71 del 1994, in quanto tale intendimento non autorizzava certo la contrattazione collettiva a prevedere cause di cessazione automatica del rapporto di lavoro estranee e contrarie alla normativa legislativa.
Il raggiungimento della massima anzianità contributiva, considerato nell'arco di svolgimento di un rapporto di lavoro dotato di stabilità e al di fuori di altre cause eventuali di cessazione (dimissioni, licenziamento, morte del lavoratore e simili) che certamente non rientravano nelle prospettazioni della volontà delle parti collettive in sede di pattuizione della clausola di risoluzione automatica, viene a configurarsi essenzialmente come un termine finale del rapporto, piuttosto che come condizione risolutiva del rapporto medesimo, e, in quanto tale, esula dagli schemi nei quali la legge 18 aprile 1962, n.230 consente l'apposizione del termine al rapporto di lavoro. In ogni caso, se anche si volesse porre l'accento sul fatto che il raggiungimento di qualsiasi età (in particolare, di una determinata anzianità contributiva o anagrafica) è oggettivamente "incertus an" (indipendentemente, cioè, dalle prospettazioni delle parti al momento della stipulazione collettiva, la quale ovviamente aveva riguardo al progredire del tempo e delle anzianità per tutto il complesso dei lavoratori, per i quali la contrattazione collettiva intendeva regolare la cessazione automatica del rapporto astrattamente considerato, indipendentemente cioè dagli eventi accidentali che avrebbero potuto verificarsi per il singolo dipendente) si deve egualmente ritenere la nullità della clausola, secondo la normativa propria del contratto a termine, che comunque vieta, se non in ipotesi specificamente determinate, di pattuire la cessazione del rapporto di lavoro ad un giorno "certus quando" (infatti, gli eventi sopra considerati in via esemplificativa che rendono incerto l'"an" sono comuni anche a qualsiasi altra previsione di termine del rapporto di lavoro).
La Corte ha già avuto occasione di rilevare (secondo e terzo motivo di ricorso) come la normativa contrattuale in esame non possa avere efficacia erga omnes sia perché non sarebbe certo di maggior favore per il lavoratore che al raggiungimento della massima anzianità contributiva venga a perdere, addirittura, il lavoro. In ordine alla pretesa del lavoratore di rimanere in servizio sino al 67 anno di età, la censura contenuta nell'ultima parte del motivo è inammissibile perché, come la stessa società ricorrente riconosce, il Tribunale non si è pronunciato su tale punto, sicché su di esso non è ravvisabile soccombenza della ricorrente. Infine, col terzo motivo di ricorso, le Poste denunciano la "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 in. 300/70 (come modificato dall'art. 1 in. 108/90) e degli artt. 1362 e seg. c.c, 1418 c.c, in relazione anche all'art. 1324 c.c. Violazione e falsa applicazione, dell'art. 437 comma 2 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli arti. 1217, 1218 e 1223, 1227, 1175, 1375 e 2094 c.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della qualificazione del vizio della intimata risoluzione del rapporto".
Sostengono che il Tribunale non ha motivato sul perché dalla nullità della clausola sarebbe derivata l'applicabilità dell'art. 18 Statuto lavoratori e la condanna del datore di lavoro a reintegrare il lavoratore e a corrispondergli la retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto il collocamento a riposo come licenziamento e cioè come espressione di volontà di recedere con applicazione, quindi, della disciplina legale sul licenziamento ingiustificato. Le Poste deducono, altresì, che, contrariamente alla ritenuta natura di licenziamento della causa risolutiva del rapporto in questione, non era rinvenibile alcuna manifestazione in tal senso della volontà del datore di lavoro che, con mera dichiarazione di scienza, aveva reso noto al lavoratore l'avvenuta risoluzione automatica del rapporto per effetto dell'avveramento della condizione prevista dalla clausola;
si trattava di comunicazione di contenuto non negoziale, ma meramente rappresentativo di un fatto giuridico. Da ciò derivava l'inapplicabilità dell'art. 18 Stat. lav., di talché non avrebbero potuto essere disposti ne' la reintegrazione, ne' il risarcimento del danno previsti da quella norma.
Il giudice avrebbe dovuto constatare la continuità giuridica del rapporto ed affermare, non già il diritto alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, con detrazione, peraltro, delle attribuzioni patrimoniali derivanti da rapporti previdenziali o assistenziali in relazione alle mancate prestazioni lavorative.
D'altra parte, quand'anche si dovesse riconoscere natura retribuiva al diritto del lavoratore, i principi di correttezza e buona fede e il carattere sinallagmatico del rapporto di lavoro avrebbero egualmente imposto di detrarre il trattamento pensionistico. Il motivo è infondato.
Rileva la Corte la sostanziale correttezza della decisione, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Il OR ha, infatti, "dichiaralo la illegittimità del collocamento a riposo intimato al ricorrente e condannalo l'Ente Poste Italiane alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro già occupato e al pagamento delle retribuzioni nelle more maturate, oltre interessi", tale pronuncia risultata confermata per la reiezione dell'appello dell'Ente Poste da parte del Tribunale.
Il Tribunale, peraltro, dopo avere affermato, in motivazione, che "l'Ente ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro ... per il raggiungimento della massima anzianità contributiva in applicazione del 3 comma dell'accordo integrativo ..." ha poi affermato la correttezza della "statuizione pretorile che ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato all'odierno appellante in applicazione di clausola contrattuale nulla ed in assenza di giusta causa e di giustificato motivo".
Rileva la Corte che, mentre è esatta la prima affermazione che riconduce la risoluzione del rapporto di lavoro ("comunicata") alla applicazione della clausola risolutiva espressa, non altrettanto lo è la seconda proposizione vuoi perché, quanto meno nella parte dispositiva riportata nella sentenza del Tribunale, non si parla di licenziamento, sia perché non può considerarsi tale la "intimazione" della operatività della clausola.
II giudice di appello, tuttavia, non ha affermato che le Ferrovie abbiano manifestato una volontà di recedere, con il "collocamento a riposo" per effetto della ricordata clausola: in tal caso alla Corte non resterebbe che osservare che il Tribunale avrebbe operato un apprezzamento in fatto non censurabile nel giudizio di legittimità se non per vizio di motivazione.
In realtà quel Collegio è incorso in un errore di "sussunzione" della fattispecie (correttamente delineata in fatto) "sub specie iuris", talché è incorso in un errore di diritto che la Corte, stante la correttezza della parte dispositiva della pronuncia confermata dal Tribunale, può e deve correggere alla luce delle considerazioni già svolte per escludere che il collocamento a riposo e la semplice comunicazione dell'operatività della clausola risolutiva configurino di per sè la volontà datoriale di recedere e, dunque, un licenziamento.
Consegue a tali argomentazioni che debba anche escludersi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 18 della legge n.300 del 1970 e la sussistenza del diritto del lavoratore alla
"reintegrazione", nel ben definito senso tecnico-giuridico fatto proprio dall'art. 18 cit., nonché al "risarcimento del danno" ivi previsto. Correttamente, infatti, nella sentenza confermata dal Tribunale, il OR ha condannato la parte datoriale a corrispondere le "retribuzioni" maturate (dopo il collocamento a riposo), talché la contestuale condanna alla "reintegra del ricorrente nel posto di lavoro" va intesa, al di là
dell'espressione letterale, come volta all'attuazione del diritto del ricorrente alla continuità del rapporto di lavoro, non cessato per effetto della clausola di risoluzione automatica. Le Ferrovie, peraltro, affermano che, in assenza delle prestazioni lavorative, il dipendente non avrebbe avuto diritto alle retribuzioni, ma (citando una massima di questa Corte che il Collegio non ritiene di condividere) al risarcimento del danno, in misura ad esse equivalente, causato dal rifiuto del datore di lavoro a ricevere le prestazioni stesse e tale danno avrebbe dovuto essere ridotto del trattamento pensionistico percepito dal lavoratore collocato a riposo: a tanto si limitano a dedurre le Ferrovie che non contestano in concreto la "mora credendi"'.
La qualificazione, ad opera del giudice di appello, dell'obbligo di pagamento affermato dal OR (e confermato dallo stesso Tribunale) come obbligo al risarcimento del danno deve essere corretta, in conformità delle considerazioni sopra svolte a proposito dell'esatta qualificazione della fattispecie conseguente all'applicazione della clausola risolutiva nulla, affermandosi trattarsi di obbligazione retributiva.
Sebbene non si tratti di risarcimento, è opportuno ricordare come le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12194/2002) abbiano affermato che "il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge e prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, nè si pone di per sè come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della 'compensalo lucri cum damno'. Può ben verificarsi, peraltro, che, in determinati casi la legge deroghi a quei requisiti, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, di guisa che il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatività: ma in altrettanti casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di ripetizione Bell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un 'lucro compensabile col danno', cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a fronte della loro percezione sta un'obbligazione restitutoria di corrispondente importo".
Per analoghe ragioni - pur non controvertendosi ora di un risarcimento del danno -, stante la "eadem ratio", non deve disporsi la detrazione dalle somme dovute a titolo di retribuzione di quanto erogato dall'Istituto previdenziale per un evento protetto - cessazione del rapporto di lavoro alla massima anzianità contributiva - in realtà non verificatosi, tant'è che il lavoratore è venuto a trovarsi esposto alla "condictio indebiti" dell'Istituto medesimo.
Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono, dunque, di rigettare il ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c.) e vengono distratte in favore dei Difensori della parte vittoriosa che ne hanno fatto motivata richiesta.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 32,00 oltre euro 3.000,00= per onorario, con attribuzione agli avv.ti Valerio Martella e Roberto Rizzo.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003