CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da La AV CE, nato a [...], in data [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto del 6/5/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6907 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appeilo di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 1 giugno 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CE La AV per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, I. n. 110 del 1975 (capo B dell'imputazione), confermando l'affermazione di responsabilità per i delitti di minaccia grave (capo A) e lesioni personali ai danni di GI NA (capo C). 2. L'imputato denuncia, con un unico motivo, l'omessa motivazione in relazione alla censura, dedotta in appello, relativa all'assenza di un vaglio critico delle dichiarazioni della persona offesa, GI NA, contenute nella querela. Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata prova del possesso dell'arma con la quale il ricorrente avrebbe realizzato la minaccia. Lamenta, infine, la severità della pena inflitta e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo delle questioni già proposte in appello e disattese dalla Corte distrettuale che, nel confermare la sentenza di primo grado, alla luce delle risultanze istruttorie adeguatamente illustrate, ha ritenuto l'indiscutibile idoneità delle condotte poste in essere dall'imputato ad integrare i delitti contestatigli attese, per un verso, la chiarezza, linearità e precisione della querela resa nell'immediatezza dei fatti e acquisita agli atti con il consenso delle parti e, per altro verso, il riscontro, attestato nella certificazione medica del Pronto soccorso, delle lesioni personali riportate dalla persona offesa, provocate con colpi inferti a mani nude, ritenute perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti descritta nella querela. Immune da censure è poi il peso riconosciuto dalla Corte distrettuale, conformemente alla sentenza di primo grado, al silenzio serbato dall'imputato che, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma consente al giudice di trarre da esso argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze aliunde acquisite. (ex multis, Sez. 2, n. 6348 del 28/01/2015, Drago, Rv. 262617 - 01). A fronte di tali motivazioni, adeguate, logiche, prive di contraddizioni e conformi a quelle rese dal giudice di primo grado a cui si saldano per formare un tutto organico ed inscindibile a cui fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, il ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nel ricorso in appello, senza svolgere alcuna nuova e puntuale critica avverso la sentenza oggetto di ricorso, argomentazioni, dunque, da considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti e prive dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiede l'esposizione delle ragioni d fatto 2 e di diritto a sostegno di ogni richiesta (ex multis, da ultimo, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Boutartour Sami, Rv. 277710). Con riferimento, in particolare, alla deposizione della persona offesa deve poi richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070) secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, peraltro, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Il ricorrente, al fine di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata nella sentenza impugnata, sostanzialmente sollecita una complessiva rilettura delle risultanze processuali utile per pervenire ad una differente interpretazione degli elementi di prova acquisiti e formati in dibattimento, ritenendo plausibile e più attendibile la propria versione dei fatti e contestando il convincimento del giudice di merito. Tale valutazione non è però consentita al giudice di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) che deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto in sede di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici percepibili, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto e una valutazione della credibilità della persona offesa, poiché tale apprezzamento involge il fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità (così, in motivazione, Sez. 5, n. 1290/2020, cit.). 3.1. Anche la censura concernente la prova del possesso dell'arma è inammissibile, in quanto le lesioni sono state cagionate dai' due pugni e non dall'arma. 3.2. Del tutto generiche e quindi inammissibili, sono poi le doglianze concernenti l'ingiustizia, per eccessività, della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in parte qua i giudici di merito hanno motivato il loro convincimento in modo adeguato e pertanto, esente dal sindacato di questa Corte posto che, la graduazione della pena «rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente 3 motivazione» (Cass., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6907 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appeilo di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 1 giugno 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CE La AV per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, I. n. 110 del 1975 (capo B dell'imputazione), confermando l'affermazione di responsabilità per i delitti di minaccia grave (capo A) e lesioni personali ai danni di GI NA (capo C). 2. L'imputato denuncia, con un unico motivo, l'omessa motivazione in relazione alla censura, dedotta in appello, relativa all'assenza di un vaglio critico delle dichiarazioni della persona offesa, GI NA, contenute nella querela. Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata prova del possesso dell'arma con la quale il ricorrente avrebbe realizzato la minaccia. Lamenta, infine, la severità della pena inflitta e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo delle questioni già proposte in appello e disattese dalla Corte distrettuale che, nel confermare la sentenza di primo grado, alla luce delle risultanze istruttorie adeguatamente illustrate, ha ritenuto l'indiscutibile idoneità delle condotte poste in essere dall'imputato ad integrare i delitti contestatigli attese, per un verso, la chiarezza, linearità e precisione della querela resa nell'immediatezza dei fatti e acquisita agli atti con il consenso delle parti e, per altro verso, il riscontro, attestato nella certificazione medica del Pronto soccorso, delle lesioni personali riportate dalla persona offesa, provocate con colpi inferti a mani nude, ritenute perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti descritta nella querela. Immune da censure è poi il peso riconosciuto dalla Corte distrettuale, conformemente alla sentenza di primo grado, al silenzio serbato dall'imputato che, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma consente al giudice di trarre da esso argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze aliunde acquisite. (ex multis, Sez. 2, n. 6348 del 28/01/2015, Drago, Rv. 262617 - 01). A fronte di tali motivazioni, adeguate, logiche, prive di contraddizioni e conformi a quelle rese dal giudice di primo grado a cui si saldano per formare un tutto organico ed inscindibile a cui fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, il ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nel ricorso in appello, senza svolgere alcuna nuova e puntuale critica avverso la sentenza oggetto di ricorso, argomentazioni, dunque, da considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti e prive dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiede l'esposizione delle ragioni d fatto 2 e di diritto a sostegno di ogni richiesta (ex multis, da ultimo, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Boutartour Sami, Rv. 277710). Con riferimento, in particolare, alla deposizione della persona offesa deve poi richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070) secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, peraltro, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Il ricorrente, al fine di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata nella sentenza impugnata, sostanzialmente sollecita una complessiva rilettura delle risultanze processuali utile per pervenire ad una differente interpretazione degli elementi di prova acquisiti e formati in dibattimento, ritenendo plausibile e più attendibile la propria versione dei fatti e contestando il convincimento del giudice di merito. Tale valutazione non è però consentita al giudice di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) che deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto in sede di merito per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici percepibili, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto e una valutazione della credibilità della persona offesa, poiché tale apprezzamento involge il fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità (così, in motivazione, Sez. 5, n. 1290/2020, cit.). 3.1. Anche la censura concernente la prova del possesso dell'arma è inammissibile, in quanto le lesioni sono state cagionate dai' due pugni e non dall'arma. 3.2. Del tutto generiche e quindi inammissibili, sono poi le doglianze concernenti l'ingiustizia, per eccessività, della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in parte qua i giudici di merito hanno motivato il loro convincimento in modo adeguato e pertanto, esente dal sindacato di questa Corte posto che, la graduazione della pena «rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente 3 motivazione» (Cass., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente