Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 2
Non esula dal "petitum" dell'azione cautelare, proposta nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, e non viola quindi la disposizione dell'art. 291 cod. proc. pen., il giudice del dibattimento - divenuto nelle more competente a decidere, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Gup - che ponga a fondamento del provvedimento cautelare le prove in cui si sono trasfuse, in dibattimento, le fonti investigative sulle quali il P.M. aveva fondato la sua iniziale richiesta.
Il giudice dell'udienza preliminare, una volta che abbia disposto il rinvio a giudizio e trasmesso il processo al giudice del dibattimento, non è più competente a decidere sulla richiesta di custodia cautelare, anche se avanzata dal P.M. durante la fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del Gup che, dopo avere disposto il rinvio a giudizio e trasmesso gli atti, aveva emesso l'ordinanza cautelare richiesta dal P.M., dichiarandosi, però, contestualmente incompetente a favore del giudice del dibattimento).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. III, 02/12/2022, (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n.2627Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 10923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10923 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 20/12/2011
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro Consigliere N. 4138
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere N. 31840/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FF, nato a [...] il [...];
CO MI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 31 maggio 2011 del Tribunale del riesame di Napoli nel procedimento n. 3726/2011;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2011, la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore del LA, avvocato Fanello NN Esposito, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevato che il difensore del IF non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di assise di Napoli il 17 maggio 2011 nei confronti di LA FF e IF MI, imputati, rispettivamente come mandante e coesecutore materiale (insieme a OC RO e a LO NA) dell'omicidio di RE NN.
L'ordinanza cautelare era stato emessa dopo che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo, investito della richiesta del Pubblico ministero di applicazione della misura custodiale fin dal 23 giugno 2010, aveva provveduto sulla stessa con provvedimento del 3 aprile 2011, successivo all'esercizio dell'azione penale avvenuto il 7 luglio 2010 e anche all'avvio del dibattimento davanti alla Corte di assise partenopea, la cui prima udienza era stata celebrata il 24 ottobre 2010, donde la contestuale dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari, ex art. 27 c.p.p., e la trasmissione immediata degli atti al Pubblico ministero, il quale aveva adito la Corte di assise procedente e quest'ultima aveva reiterato la misura della custodia in C carcere a carico dei predetti imputati.
Ad avviso del Tribunale del riesame, era priva di fondamento la tesi difensiva dell'incompetenza funzionale del giudice del dibattimento a deliberare sulla richiesta cautelare e della competenza, invece, del giudice procedente al momento della richiesta del pubblico ministero, individuato nel giudice per le indagini preliminari il quale aveva ancora la disponibilità, al tempo dell'emissione in via provvisoria della misura, della richiesta del pubblico ministero e degli atti sui quali essa era fondata;
la competenza dunque era stata legittimamente riconosciuta alla Corte di assise, quale giudice procedente al tempo dell'adozione del provvedimento cautelare, che aveva legittimamente utilizzato, ai fini della decisione cautelare, gli atti sui quali era fondata l'originaria richiesta del pubblico ministero e anche i verbali delle prove assunte nel dibattimento in corso di svolgimento. Nel merito, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di LA FF e IF MI, indicati, rispettivamente, come mandante e concorrente materiale nell'omicidio di NN RE, commesso in TI, nella centrale Piazza San RO, presso la sala videogiochi del bar La Dolce Vita, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, LO NA e LO IO, rispettivamente padre e FI, già affiliati al clan LA, i quali avevano riferito sul movente, gli autori e le modalità di esecuzione del delitto, che si iscriveva in una guerra di camorra tra il clan RR e il clan LA, e rispondeva all'esigenza di quest'ultimo gruppo di manifestare la sua forza e di vendicare l'uccisione di un proprio affiliato, tale FO UC, risalente ad alcuni anni prima.
Le predette dichiarazioni, secondo i giudici della cautela, oltre a riscontrarsi reciprocamente, avevano trovato conferma in elementi di prova generica (la pistola impiegata per uccidere, il numero -quattro - di colpi esplosi, il mancinismo dello sparatore - il IF, indicato come autore degli spari, mentre il OC era rimasto in sella al motoveicolo pronto a raccogliere il complice per fuggire, è risultato effettivamente mancino -, lo scooter di provenienza illecita e bruciato subito dopo il delitto insieme alla pistola dalla quale era partito un quinto colpo, avallato dal rinvenimento di un bossolo sul sito dell'incendio) e di prova specifica integrati dal materiale intercettato (comunicazione tra le mogli degli indicati esecutori materiali del delitto, i predetti IF e OC, subito dopo il delitto, e conversazione tra il IF e sua moglie nella quale il primo aveva sostanzialmente ammesso la propria partecipazione all'omicidio).
Il Tribunale ha, infine, superato l'obiezione difensiva circa le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni di LO IO, divenuto collaboratore di giustizia prima del padre, LO NA, il quale, nella prima fase della sua collaborazione quando il genitore non aveva ancora fatto analoga scelta, ne aveva taciuto, per proteggerlo, la partecipazione all'omicidio del RE, addossando a se stesso il ruolo svolto, invece, dal padre nel medesimo delitto come "specchiettista" ovvero avvistatore e segnalatore della presenza della vittima designata ai suoi sicari. Quanto alle esigenze cautelari, considerata la gravità del fatto commesso con premeditazione, in un pubblico locale e nell'orario serale di sua massima frequentazione, con uso di armi e finalità camorristiche, e valutati altresì i numerosi e gravi precedenti penali degli imputati, esse sono state ritenute concrete e attuali dal Tribunale, e, sulla base della presunzione posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3, tuttora resistente per i delitti aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991, arginabili solo con la misura coercitiva di massimo rigore.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il LA, sia il IF tramite i rispettivi difensori, avvocati NN Esposito Fanello e Graziano Sabato. Il difensore del LA ha depositato motivi nuovi e una nota difensiva ad ulteriore integrazione del gravame proposto.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il LA deduce la violazione di norma processuale (art. 279 c.p.p., comma 1, e art. 291 c.p.p., comma 1), per incompetenza funzionale della Corte di assise rispetto alla domanda cautelare avanzata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari prima dell'esercizio dell'azione penale, dovendo intendersi come giudice procedente quello investito del procedimento al momento della richiesta della misura coercitiva e non il giudice procedente al tempo della successiva decisione sulla medesima richiesta.
2.3. Con il secondo motivo il LA denuncia l'illegittima utilizzazione da parte del giudice del dibattimento, nel provvedimento di accoglimento della domanda cautelare, delle risultanze probatorie acquisite nel medesimo dibattimento, integranti elementi diversi rispetto a quelli sui quali il pubblico ministero aveva fondato la sua iniziale richiesta di misura custodiale al giudice per le indagini preliminari. Al riguardo, il ricorrente richiede a questa Corte di affermare il seguente principio di diritto: "in una prospettiva strettamente procedurale, non è consentito al giudice della cautela, in accoglimento della domanda avanzata dal pubblico ministero, utilizzare elementi cognitivi che non siano quelli (e solo quelli) sui quali l'azione cautelare si fonda, salva l'ipotesi di sopravvenute emergenze cognitivo- processuali favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, compiendo altrimenti il giudice un'indebita sostituzione degli elementi a sostegno dell'istanza cautelare solo apparentemente ispirata a garantismo, per la pretesa sostituzione agli atti delle indagini preliminari dei corrispondenti mezzi di prova, con l'effetto di una sostanziale "incoerenza" dell'ordinanza cautelare rispetto alla domanda avanzata dal pubblico ministero".
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'illegittimità della motivazione per relationem adottata dal tribunale;
tradottasi in quella che è indicata come "fuga motivazionale" dallo specifico tema dedotto con la richiesta di riesame, non essendo state esaminate le specifiche doglianze difensive in merito all'insussistenza della gravità indiziaria circa il ruolo di mandante attribuito al LA nell'omicidio del RE.
Il ricorrente aveva dedotto, infatti, la mancanza di riscontri alla chiamata in correità del LA da parte del collaboratore di giustizia, LO NA, e aveva chiesto la verifica delle circostanze a suo favore emerse a seguito del controesame dello stesso collaboratore, mentre il tribunale, dopo un generico rinvio al contenuto delle ordinanze cautelari del giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente e della corte di assise procedente, si era impegnato solo nell'indicazione degli elementi di riscontro alle propalazioni del LO sulle modalità esecutive dell'omicidio, obliterando la specifica posizione del LA e la verifica esterna della sua indicazione come mandante del delitto.
3. Nei motivi nuovi depositati nell'interesse del LA, è dedotto il vizio di motivazione per travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il giudice del riesame, sostenendo la sostanziale convergenza delle chiamate in correità del LA come mandante dell'omicidio del RE, provenienti da LO NA e LO IO, mentre le dichiarazioni dei due collaboratori, unici accusatori del ricorrente, risultano tra loro difformi con riguardo alle modalità temporali e fattuali degli incarichi omicidiari in danno del RE che avrebbero ricevuto dal LA, e, comunque, generiche rispetto allo specifico fatto contestato e intrinsecamente contraddittorie, anche per il riconosciuto mendacio di LO IO circa la sua partecipazione esecutiva al delitto, successivamente attribuita al padre.
4. Nella nota difensiva integrativa, ultimamente depositata, il LA richiama le dichiarazioni rese il 26 agosto 2008 ai carabinieri di NA dè BU (in provincia di Pavia), e confermate il giorno successivo ai pubblico ministero, da RE IO, fratello dell'ucciso, circa l'ideazione, la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dell'omicidio attribuite a tale IC, fruttivendolo in piazza San RO di TI (che sarebbe stato identificato in tale NO Lucio), per vendicare la morte del cognato, CE NN, all'esito di una riunione deliberativa cui avrebbero partecipato LO NA, soprannominato il "Vecchio Romano" a capo dell'omonima famiglia conosciuta come "I Romani"; il FI maggiore dello stesso LO;
la figlia, MM LO;
il predetto fruttivendolo, IC;
ed altri personaggi.
Il RE avrebbe precisato di non sapere se per la commissione del delitto fu chiesto il permesso al capo clan dei LA, indicato come "Lello", genero del Califfo, che, secondo il difensore il quale richiama le indagini di polizia al riguardo, sarebbe persona del tutto diversa dall'attuale ricorrente, ovvero a tale "Zi Tonino", altro personaggio apicale del medesimo clan LA, ma di propendere a ritenere che il delitto fosse stato voluto esclusivamente da "I Romani" ovvero dai LO e dal predetto NO, indicando come sicari del fratello tale "RO FI di NA, detto il PE, e un'altra persona conosciuta come "fratello di MI la SC.
Questo elemento probatorio sconfesserebbe, pertanto, ulteriormente la ritenuta gravità indiziaria del mandato omicidiario attribuito all'imputato LA.
5. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse di IF MI, esso denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 273 c.p.p., nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente pone in rilievo tutte le aporie delle dichiarazioni accusatorie di LO NA nei confronti dello stesso IF, indicato come suo correo nell'omicidio del RE, ma neppure riconosciuto in fotografia, e fa l'elenco di tutte le contraddizioni in cui sarebbero incorsi LO NA e LO IO nel descrivere l'ideazione, l'organizzazione e le modalità esecutive del delitto, con i rispettivi ruoli di "specchiettista" di LO padre e la presenza e il passaggio occasionali di LO FI sul luogo del crimine nella sera del fatto.
Il Tribunale del riesame, nonostante la memoria del ricorrente che puntualmente indicava tutte le predette incongruenze nelle propalazioni dei collaboratori, avrebbe omesso alcuna risposta e rivalutazione critica del materiale indiziario, dando una eccessiva rilevanza ad una comunicazione intercettata tra il IF, detenuto, e la propria moglie, nella quale il primo fa riferimento ad un fatto da lui commesso con altra persona, che sarebbe diverso dall'omicidio oggetto del presente procedimento, di cui il IF neppure sapeva, all'epoca, di essere indiziato essendo ristretto per altra causa.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in assenza di riscontri individualizzanti a suo carico per le confuse e contraddittorie versioni rese dai chiamanti LO. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Entrambi i ricorsi sono infondati.
7.1. Iniziando l'esame dall'impugnazione proposta da LA FF, è priva di pregio la denunciata incompetenza della Corte di assise, quale giudice del dibattimento, ad emettere l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. È assolutamente incontroverso, in linea di fatto, che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva sia stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari il 3 aprile 2011 -sulla domanda presentata dal pubblico ministero il 23 giugno 2010- quando lo stesso giudice aveva non solo pronunziato il decreto che dispone il giudizio, ma anche formato e trasmesso il fascicolo per il dibattimento alla cancelleria della Corte d'assise di Napoli, competente per il giudizio, e dopo che il dibattimento era già stato aperto nell'udienza del 12 ottobre 2010 e, pertanto, era in corso al momento dell'adozione della misura coercitiva, Non può condividersi l'opzione ermeneutica sostenuta dal ricorrente, secondo cui l'identificazione del "giudice che procede" ai fini della competenza in ordine alle misure cautelari, disciplinata dall'art. 279 c.p.p. e art. 91 disp. att. c.p.p., si radicherebbe in riferimento al momento di presentazione della richiesta del pubblico ministero, secondo un supposto principio di perpetuatio competentiae, alla stregua del quale potrebbe darsi l'abnorme conseguenza che "il giudice della domanda", ritardando oltre ogni limite la decisione, potrebbe perpetuare la sua signoria sulla vicenda cautelare nonostante il progressivo dispiegarsi delle fasi del processo secondo le scansioni tipiche dell'udienza preliminare e del giudizio, di primo o addirittura di secondo grado. Le due citate norme, quella del codice e quella complementare o integrativa, qualificano invece la figura del "giudice che procede" in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che "l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti incidentali è fatta dipendere dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti, facendola venir meno solo con la trasmissione ad altro giudice" (in termini, Cass., sez. un., 24/03/1995, Marchese;
24/03/1995, Ranieri). E da tale principio generale, immanente all'ordinamento processuale, deve trarsi il corollario, di lineare conseguenzialità logico- sistematica, che, in correlazione con lo sviluppo dinamico della vicenda processuale, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo presso la cancelleria del giudice del dibattimento comporta inesorabilmente la perenzione del potere cautelare del giudice dell'udienza preliminare e lo spostamento della competenza in capo al giudice che "attualmente" procede, affinché, nella nuova fase del giudizio, decida anche sulla richiesta del pubblico ministero, pure originariamente presentata nella fase delle indagini preliminari, ma non tempestivamente delibata da quel giudice (Sez. 1, n. 6535 del 18/12/1998, dep. 23/12/1998, Marandino, Rv. 212029; conforme: Sez. 6, n. 43006 del 03/11/2003, dep. 11/11/2003, La Russa, Rv. 226943). Va, pertanto, confermata la competenza della corte di assise in sede cautelare.
7.2. Il secondo motivo è parimenti infondato, poiché postula che la Corte di assise, in violazione della disposizione di cui all'art. 291 c.p.p., comma 1, abbia basato la sua valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del LA, funzionale all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su elementi diversi da quelli addotti dal pubblico ministero a fondamento della sua richiesta, e, segnatamente, sulle prove acquisite nel dibattimento in corso di svolgimento al momento dell'adozione della medesima misura, da ritenersi invece utilizzabili, ai fini cautelari, solo a favore dell'imputato.
L'assunto è, da un lato, generico non avendo il ricorrente precisato quali dati probatori acquisiti nel giudizio, diversi da quelli rappresentati dal pubblico ministero al momento della richiesta della misura coercitiva nel corso delle indagini preliminari, siano stati utilizzati dalla corte di assise, quale giudice procedente, nell'apprezzamento dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza a carico del LA;
e, dall'altro lato, è errato nella misura in cui tende a disconoscere l'utilizzabilità degli elementi cognitivi posti del pubblico ministero a fondamento della sua richiesta di applicazione della misura coercitiva, formulata nella fase delle indagini, solo perché già strutturatisi come prove al tempo dell'adozione della medesima misura nella successiva fase dibattimentale.
E, invero, quando un atto di indagine abbia già condotto alla formazione in contraddittorio della prova con esso individuata, l'elemento da assumere nel giudizio cautelare può essere solo quello assurto a dignità di prova, poiché il dato investigativo è ormai definitivamente soppiantato da quello processuale, con la conseguenza che non esula dal petitum dell'azione cautelare, proposta nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, e non viola, quindi, la disposizione di cui all'art. 291 c.p.p., comma 1, il giudice del dibattimento, divenuto nelle more competente a decidere come giudice procedente, che ponga a fondamento del provvedimento cautelare le prove in cui si sono trasfuse, in dibattimento, le fonti investigative sulle quali il pubblico ministero aveva fondato la sua iniziale richiesta.
La postulata impermeabilità del procedimento cautelare e del materiale cognitivo sul quale esso si fonda rispetto al procedimento principale di cui costituisce un'articolazione incidentale non significa incomunicabilità e indifferenza del primo rispetto allo sviluppo e alle scansioni processuali del secondo, allorché esse implichino una trasformazione processuale delle fonti investigative e, in particolare, di quegli stessi elementi di indagine su cui era fondata l'originaria richiesta di misura cautelare del pubblico ministero divenuti prove nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, e ciò ancor prima della decisione sulla domanda cautelare sopravvenuta nella fase del giudizio.
Nè vale sostenere che una prova per essere legittimamente acquisita deve non solo essere ammessa e assunta ma anche formalmente dichiarata utilizzabile all'esito del dibattimento, argomentando tale ultimo assunto dall'art. 526 c.p.p., comma 1, che tale condizione invece non richiede, essendo la prova dichiarativa legittimamente acquisita se formatasi nel contraddittorio delle parti e senza che il dichiarante si sia sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, come dispone lo stesso art. 526 c.p.p., comma 2. Nel caso in esame, che registra come fonti di prova indicate dal pubblico ministero nell'iniziale richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico del LA, le dichiarazioni dei chiamanti in correità e reità, LO NA e LO IO, i quali, prima dell'adozione della medesima misura da parte della competente corte di assise, erano già stati esaminati in dibattimento all'udienza del 7 marzo 2011, con avvenuta sostituzione pertanto dei verbali dei loro esami a quelli delle iniziali dichiarazioni rese al pubblico ministero, sono stati legittimamente utilizzati dalla Corte di assise, ai fini dell'adozione della misura cautelare, i contenuti dei suddetti esami e, parimenti, il ricorrente li ha legittimamente richiamati per confutare la ritenuta gravità degli elementi di colpevolezza a suo carico.
Ne discende la reiezione, siccome infondato, del motivo finora esaminato.
7.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché tutti consistenti in censure motivazionali in punto di ritenuti gravi indizi di colpevolezza a carico del LA come mandante dell'omicidio del RE. Il ricorrente lamenta in particolare l'omessa indicazione di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie di LO NA e IO;
la mancata considerazione degli elementi addotti dal difensore a favore dell'imputato;
l'obliterazione delle dichiarazioni rese da RE IO, fratello della vittima, il 26 agosto 2008 ai Carabinieri di NA de BU, dalle quali sarebbero emersi movente e mandanti del delitto diversi da quelli ritenuti dai giudici della misura cautelare.
Le censure sono infondate.
Le motivazioni dell'ordinanza impugnata e dei provvedimenti da essa espressamente richiamati (ordinanza di custodia cautelare emessa il 3 aprile 2011 dal giudice per le indagini preliminari, successivamente scopertosi incompetente, e ordinanza della corte di assise di Napoli in data 17 maggio 2011, nel frattempo investita del processo giunto in dibattimento) rappresentano, in modo chiaro ed immune da vizi logici o giuridici, l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva dei due chiamanti in correità e reità, i predetti LO, e la convergenza delle loro dichiarazioni, che si riscontrano reciprocamente, nell'indicare LA FF, "il piccolo", detto "Lello", identificato nell'attuale ricorrente, come mandante dell'omicidio.
Il Tribunale del riesame, in particolare, non si è sottratto all'esame della contraddizione in cui è incorso LO IO, collaboratore a partire dal 7 luglio 2009, allorché, nella prima fase delle sue propalazioni, si presentò come partecipe all'esecuzione dell'omicidio con il compito di "specchiettista", attribuendosi il ruolo che, in realtà, sarebbe stato svolto da suo padre.
Con motivazione adeguata e congrua rispetto alla (sola) gravità indiziaria richiesta, unitamente alle esigenze cautelari, per l'emissione della misura custodiale, il tribunale, come già il giudice per le indagini preliminari prima e la corte di assise dopo, ha ritenuto plausibile la spiegazione offerta dal giovane LO in merito alla sua iniziale intenzione di tenere fuori il padre (e solo lui) da accuse delittuose, non avendo il genitore, all'epoca, iniziato a sua volta a collaborare (ciò avvenne a partire dal 6 agosto 2009, mentre le dichiarazioni del LO, che lo scagionano, risalgono al 7 luglio precedente).
Le altre presunte aporie e contraddizioni nelle versioni dei chiamanti, che sarebbero state ignorate dal Tribunale, sono sostenute dal ricorrente in modo inidoneo a consentire a questa Corte una puntuale verifica della motivazione del provvedimento impugnato, risultando allegati ai formulati nuovi motivi meri spezzoni dell'esame dibattimentale reso da LO IO il 7 marzo 2011 (pagine 102, 98, 99, 34, 114, 111, 112 e 113, allegate in questa stessa successione numerica), cosicché essi non sono utili a rappresentare le denunciate lacune motivazionali e la loro decisività per svalutare il quadro indiziario a carico del ricorrente.
Riguardo poi alle dichiarazioni che RE IO, fratello della vittima, avrebbe reso ai carabinieri il 26 agosto 2008 e che sarebbero state completamente obliterate dal Tribunale nella loro valenza favorevole al LA, si tratta di un'argomentazione non autosufficiente, non essendo stato allegato il relativo verbale, solo trascritto nella nota difensiva più recentemente depositata, insieme a numerose interpolazioni apportate dal difensore in punto di identità attribuita ai personaggi indicati dal RE, e senza documentare se le medesime dichiarazioni abbiano fatto parte del fascicolo degli atti di indagine e siano state portate all'esame dei giudici della cautela.
In sintesi la motivazione del tribunale in punto di ritenuta gravità indiziaria a carico del LA non è contraddittoria o manifestamente illogica e, neppure, carente sugli elementi di rilievo effettivamente addotti a favore del ricorrente.
8. Il ricorso proposto dal IF solo per censurare la motivazione dell'ordinanza, con riguardo alla riconosciuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, è infondata. Al riguardo il tribunale si è speso, sulla falsariga dell'ordinanza custodiale emessa dalla corte di assise, in una accurata analisi delle modalità esecutive del delitto come riferite dai due collaboratori di giustizia e del ruolo svolto dal IF, esecutore della sparatoria contro il RE, del quale i chiamanti hanno correttamente sottolineato il fatto che sia mancino e che impugnò ed utilizzò l'arma con la mano sinistra, protetta da un guanto, durante l'esecuzione dell'omicidio.
Le elencate aporie e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i chiamanti e che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare non aggrediscono gli elementi di maggiore rilievo posti dal giudice cautelare a fondamento dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza e, in particolare, la telefonata intercorsa tra il IF e la di lui moglie, della quale il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente e, perciò, non censurabile in questa sede con le argomentazioni in puro fatto proposte dal ricorrente, ha apprezzato il contenuto confessorio della partecipazione del IF all'omicidio.
9. Da tutto quanto precede segue il rigetto di entrambi i ricorsi. Essendo i ricorrenti detenuti in relazione al titolo cautelare oggetto dell'ordinanza impugnata, la cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni indicate nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso, in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012