Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10925
CASS
Sentenza 8 agosto 2001

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Nell'istituto dell'arbitrato, così come derivato dalla riforma legislativa del 1994, la eccezione, con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, non attiene alla competenza, ma al merito, essendo diretta a far valere non l'incompetenza del giudice adito, ma la rinunzia convenzionale delle parti all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, e, quindi, l'improponibilità della domanda. Tale eccezione è riservata esclusivamente alla parte e non può più essere proposta dopo la chiusura dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10925
    Data del deposito : 8 agosto 2001

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