Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
All'ipotesi di revoca in massa dei difensori da parte degli imputati detenuti e della designazione di nuovi difensori cui venga concesso termine a difesa, deve riconoscersi la medesima natura della fattispecie indicata nell'art. 304, comma primo, lett. b, cod. proc. pen., traducendosi il comportamento nella strumentalizzazione, per finalità ostruzionistiche, del diritto di difesa, avendo tra le sue finalità quella di provocare la scarcerazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1999, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 4.5.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N.1577
3. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Serpico Consigliere N.2790/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RO ER,
avverso l'ordinanza 9 ottobre 1998 del Tribunale di Reggio Calabria. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per il RO, l'avvocato Antonio Managò, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 9 ottobre 1998 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da RO ER avverso l'ordinanza pronunciata il 7 maggio 1998 dalla locale Corte di assise che aveva disatteso la richiesta di scarcerazione avanzata dall'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Premesso che, a seguito della sentenza costituzionale n. 292 del 1998, il comma 6 dell'art. 304 c.p.p., in base al quale la durata dei termini di fase non può superare il doppio dei termini della fase stessa, è applicabile anche in caso di rinvio del processo ad altro giudice (nella specie si era instaurata la procedura di astensione del Presidente e del giudice "togato"), il Tribunale riteneva che detti termini non fossero decorsi per l'operatività di plurime cause di sospensione tutte annoverabili, quanto agli effetti, tra quelle incidenti sui termini di fase, ai sensi dell'art. 304, commi 2, lettera b, 6 e 7 c.p.p., i cui relativi periodi restano computabili soltanto ai fini della durata massima della custodia cautelare. Più in particolare, andavano conteggiati quali periodi di sospensione incidenti sui termini di fase: a) complessivi 24 giorni dovuti all'astensione dalle udienze dei difensori ovvero alla loro mancata partecipazione alle udienze stesse;
b) 53 giorni, in forza dell'ordinanza di sospensione pronunciata ex art. 304, comma 1, lettera b, in conseguenza della revoca in massa dei difensori da parte degli imputati detenuti e della successiva designazione dei nuovi difensori cui veniva concesso termine a difesa, ordinanza, oltre tutto, non impugnata e, quindi, non contestabile in sede di appello avverso il diniego di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase;
c) 15 giorni, intercorsi tra il provvedimento di accoglimento della richiesta di astensione del Presidente e del Giudice a latere ed il momento della ripresa dell'attività dibattimentale;
una causa da ritenere assimilabile a quella prevista dalla lettera b e non a quella prevista dalla lettera a del comma 1, e comunque, nel concreto, irrilevante ai fini della decorrenza dei termini di fase.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il RO denunciando violazione dell'art. 304, commi 1, 2, 4 e 6 c.p.p. Lamenta che siano stati illegittimamente calcolati sia i 15 giorni derivanti dall'astensione dei giudici togati perché il dibattimento era ripreso dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, sia il periodo di sospensione conseguente alla revoca dei difensori, non rientrando tale sospensione nella previsione della lettera b dell'art. 304, ma in quella della lettera a dello stesso comma.
3. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, poiché nel caso di specie vi è stata "regressione del procedimento" a seguito dell'astensione del Presidente di un Giudice del collegio, trova applicazione il disposto dell'art. 303, comma 4, c.p.p., quale risultante a seguito della interpretazione, da definire "costituzionalmente obbligata", derivante dalla sentenza costituzionale n. 292 del 1998, nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio della fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo.
Infatti, il limite del doppio dei termini di fase, in quanto rispondente al canone di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma 2, aderisce anch'esso alla funzione che l'art. 304, comma 6, è destinata a perseguire: quella, cioè, di "individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere 'sproporzionato' in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema". Tanto più che nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice ci sì trova in presenza di un imputato che "(del tutto incolpevole) è costretto a subire, derivando di regola la regressione o il rinvio da un 'errore' in cui è incorsa la stessa autorità giudiziaria" (v., proprio in questi termini, la sentenza n. 292 del 1998).
4. Ciò precisato, a quanto emerge dall'ordinanza impugnata, poiché il rinvio a giudizio è stato disposto il 25 febbraio 1995, i termini - considerato l'addebito contestato - sarebbero decorsi, in mancanza di cause di sospensione, il 24 febbraio 1998. Termine non scaduto, secondo il giudice a quo, stante la necessità di ricomprendere nel temine di fase 92 giorni di sospensione tutti rientranti nella categoria rilevante ai sensi dell'art. 304, comma 7. 5. Nessuna perplessità può neppure prospettarsi, quanto al calcolo, ai fini della decorrenza dei termini di fase, del periodo di 24 giorni di astensione dalle udienze dei difensori ovvero di loro mancata partecipazione alle udienze stesse, essendo tale sospensione prevista dall'art. 304, comma 1, lettera b, richiamato dal comma 7 dello stesso articolo.
Un'identica statuizione va adottata con riferimento ai 15 giorni di sospensione derivante dall'astensione dei giudici togati. E ciò alla stregua dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, a norma del quale quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di talune delle condizioni di incompatibilità stabilite dall'art. 34, comma 2, c.p.p., per i procedimenti relativamente ai quali - come quello di specie - alla data di entrata in vigore del decreto-legge sopra ricordato (ovviamente, dunque, non alla data della sua conversione) è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, nel computo dei termini di cui art. 304 comma 6, salvo che per la durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione decorrente dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione, con i limiti temporali indicati nel comma 4 dell'art. 1 dello stesso decreto-legge. Il tutto senza che rilevi la censura concernente l'avvenuta ripresa del dibattimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 553 del 1996 in quanto, accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.p. (v. la sentenza costituzionale n. 131 del 1996) con provvedimento anteriore all'entrata in vigore del più volte rammentato decreto-legge, la sospensione dei termini custodiali decorre dalla data di entrata in vigore della detta normativa, e cioè dal 23 ottobre 1996 (cfr. Sez. I, 2 luglio 1997, Giambalvo). Il richiamo, poi, alla sentenza costituzionale n. 292 del 1998, che avrebbe "superato ogni problema", appare davvero non pertinente, sia perché è pacifico che il regime della sospensione dei termini di fase trova applicazione anche nei casi di regressione sia perché l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 553 del 1996 assimila il regime di sospensione a quello previsto dall'art. 304, comma 1, lettera b.
6. Circa, infine, i giorni di sospensione conseguenti alla revoca in massa dei difensori da parte degli imputati ed alla concessione di un termine a difesa per i nuovi difensori, il ricorso è infondato sotto un duplice ordine di profili.
In primo luogo, perché contro il provvedimento dichiarativo della sospensione, pronunciato - come si ricava dall'ordinanza qui oggetto di gravame - a norma dell'art. 304, comma 1, lettera b, l'imputato non ha azionato l'impugnazione prevista dall'art. 310, appositamente richiamato dall'art. 304, comma 1, prima parte. In presenza, infatti, di una statuizione connotata da ampi margini valutativi quanto alla verifica delle condizioni perché venga realizzata la fattispecie di cui alla lettera b dello stesso comma 1, gravava sulla parte l'onere di censurare tempestivamente il provvedimento adottato dal giudice del procedimento principale, conseguendone altrimenti effetti impeditivi della proposizione della questione tanto davanti al giudice del procedimento principale tanto davanti al giudice del procedimento incidentale promosso al fine di far dichiarare la decorrenza dei termini di fase proprio per l'illegittimità del provvedimento di sospensione, con la conseguente estinzione del potere in quanto non esercitato.
Si è realizzata, in tal modo una vera e propria preclusione processuale il cui modello resta contrassegnato dallo schema tipico della serie procedimentale entro la quale la facoltà (o il diritto) avrebbe dovuto essere fatta valere. Senza che occorra richiamare nozioni che, come quella di giudicato, si riferiscono alla decisione irrevocabile sull'azione penale concretizzatasi nell'imputazione definitiva.
La vicenda ora al vaglio della Corte - è appena il caso di soggiungere - non consente, considerata la sede in cui la contestazione è stata fatta valere e la tipologia di provvedimento adottato, di ravvisare analogie di sorta rispetto a fenomeni incentrati sui rapporti fra revoca della misura ed impugnazione del provvedimento applicativo della misura stessa (cfr. Sez. un., 8 luglio 1994, Buffa) ovvero su automatismi derivanti dall'inosservanza dei termini previsti quali ineludibili cadenze procedimentali cui la legge ricollega l'immediata caducazione della misura (cfr. le più recenti Sez. un., 15 gennaio 1999, Caridi;
Sez. un., 15 gennaio 1999, Liddi).
In secondo luogo, deve riconoscersi al contegno degli imputati, nonostante il contrario avviso di una parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, 17 dicembre 1998, Barreca), la medesima natura di quelli indicati nell'art. 304, comma 1, lettera b, traducendosi nella strumentalizzazione, per finalità ostruzionistiche, del diritto alla difesa tecnica, avendo tra le finalità insite in esso quella di provocare la scarcerazione. Senza contare l'identità del regime predisposto dalla legge tra l'allontanamento e la revoca del difensore dalla quale deriva quale momento di fondamentale rilevanza ermeneutica - pur in un sistema nel quale la sospensione si profila come istituto di stretta interpretazione - non tanto la revoca quanto le conseguenze di un atto di tal genere il quale resta, dunque, contrassegnato, sul piano funzionale e sotto il profilo degli effetti, da uno scopo in tutto corrispondente in quello implicito nella previsione di cui all'art.304, comma 1, lettera b, c.p.p.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del RO, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
La vicenda ora al vaglio della Corte - è appena il caso di soggiungere - non consente, considerata la sede in cui la contestazione è stata fatta valere e la tipologia di provvedimento adottato, di ravvisare analogie di sorta rispetto a fenomeni incentrati sui rapporti fra revoca della misura ed impugnazione del provvedimento applicativo della misura stessa (cfr. Sez. un., 8 luglio 1994, Buffa) ovvero su automatismi derivanti dall'inosservanza dei termini previsti quali ineludibili carenze procedimentali cui la legge ricollega l'immediata caducazione della misura (cfr. le più recenti Sez. un., 15 gennaio 1999, Caridi;
Sez. un., 15 gennaio 1999, Liddi).
In secondo luogo, deve riconoscersi al contegno degli imputati, nonostante il contrario avviso di una parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, 17 dicembre 1998, Barreca), la medesima natura di quelli indicati nell'art. 304, comma 1, lettera b, traducendosi nella strumentalizzazione, per finalità ostruzionistiche, del diritto alla difesa tecnica, avendo tra le finalità insite in esso quella di provocare la scarcerazione. Senza contare l'identità del regime predisposto dalla legge tra l'allontanamento e la revoca del difensore dalla quale deriva quale momento di fondamentale rilevanza ermeneutica - pur in un sistema nel quale la sospensione si profila come di stretta interpretazione - non tanto la revoca quanto le conseguenze di un atto di tal genere il quale resta, dunque, contrassegnato, sul piano funzionale e sotto il profilo degli effetti, da uno scopo in tutto corrispondente in quello implicito nella previsione di cui all'art. 304, comma 1, lettera b, c.p.p.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del RO, si dispone che la cancelleria trasmetta di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999