Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10676 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA ZI- 0 6 6 1 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 Oggetto Finita locazione. SEZIONE E ZA CIVILE Uso commerciale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13662/99 GIULIANO Dott. Angelo Dott. Ugo Consigliere FAVARA Consigliere Cron. 23294 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. 3626 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 19/04/01 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THE 1 # Joel MOBILI AJ SPA, con sede in Palermo, in persona del 03 HOU. 2012 legale rappresentante pro tempore dott. TO RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 841, presso lo studio dell'avvocato PIERO PORCARI, difesa CANCELLERIA dall'avvocato VINCENZO BARBIERA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ID MI, AJ RL, AJ LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, 2001 difesi dall'avvocato ALESSANDRO ALGOZINI, giusta delega 761 in atti;
1 controricorrenti avverso la sentenza n. 3274/98 del Tribunale di PALERMO, Sezione II Civile, emessa il 02/10/98 e depositata il 04/12/98 (R.G. 927/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2 aprile 1996, i signori LI ID, AR RA e IL RA, intimavano li- cenza per finita locazione per la scadenza del 31 ago- sto 1996, giusta disdetta inviata il giorno 11 luglio 1995, per i due locali siti in Palermo, via delle li- bertà, con uso diverso da quello abitativo. La società conduttrice si costituiva dinanzi al Pretore di Palermo opponendosi alla convalida, assumendo che: la disdetta era stata inviata dalla sola LI ID per entrambi i locali, di cui uno soltanto era di sua proprietà; mentre nessuna disdetta era stata da- ta da AR e IL RA per il locale da essi ac- quistato, nel maggio 93, da certo LV US. L'originario unitario rapporto, sorto nel settembre 2 84, effettoper della sopravvenuta vendita, si era scisso in due distinti rapporti, sicché la disdetta non poteva ritenersi valida. Il Pretore, con ordinanza, denegava il rilascio, disponeva il mutamento del rito e con sentenza deposi- tata il giorno 8 novembre 1997 accoglieva la domanda di rilascio, dichiarando cessato il rapporto alla scadenza indicata e compensando per la metà le spese del grado. Contro la decisione ha proposto appello la società conduttrice, ed appello incidentale LI ID e AR RA sulla compensazione per la metà. Con sentenza del 4 dicembre 1998, il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello, ha rigettato en- trambi i gravami, compensando per la metà le spese di secondo grado. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il Tribunale di Palermo osservava che il rapporto di loca- zione, sorto come unitario, era rimasto tale anche dopo la modifica dei soggetti legittimati ad assumere la ve- ste dei locatori, posto che, nell'ipotesi di compraven- dita di immobile locato, si verifica automaticamente il subingresso nella posizione del locatore dell'acquirente, il quale subentra in tutti i diritti e gli obblighi correlativi alla prosecuzione del rapporto di locazione. 3 Contro la decisione ricorre la società conduttrice deducendo due motivi;
resistono con controricorso, il- lustrato da memoria, LI ID e AR RA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. Nel primo motivo si deduce error in procedendo con travisamento dei fatti, in relazione alla ritenuta "indivisibilità" del bene concessO in locazione (art. 1319 c.c.), mentre la volontà negoziale, espressa dalle parti nel contratto originario, era diretta unicamente a consentire l'utilizzazione congiunta dei due distinti locali al locatore. Non vi era dunque alcuna volontà di rendere indivisibile il bene concesso in locazione. Nel secondo motivo si deduce l'omessa motivazione sul punto della presunta ratifica da parte dei contito- lari del rapporto, AR e IL RA, che si as- sume dedotta come inesistente. Quanto al primo motivo, si osserva che esso investe la qualificazione giuridica del rapporto, compluta dai primi giudici con un apprezzamento in fatto, insindaca- bile in questa sede in quanto congruamente motivato. Infatti nel corpo della motivazione (ff. 5 e 6) i giu- dici del merito esaminano puntualmente il contenuto del contratto originario e delle sue clausole, per dedurne la unitarietà del rapporto, con unico canone ed unica scadenza. Dunque nessun travisamento risulta compiuto. Precisano poi gli effetti della sopravvenuta vendi- ta a carico del nuovo proprietario e colocatore (essen- do parte contrattuale unica) con riferimento -evidente alla disciplina di cui all'art. 1599 C.C. (che regola appunto il caso di trasferimento a titolo particolare della cosa locata e l'opponibilità della locazione al 1; h terzo acquirente); precisano ancora che l'obbligo della riconsegna consiste in un facere che è attività tipica- mente indivisibile, sicché la disdetta inviata anche da uno solo dei locatari è idonea a dispiegare gli effetti in favore degli altri in assenza di una loro formale opposizione. Dunque i giudici del merito hanno esattamente in- quadrato la fattispecie contrattuale e le sue vicende, che non hanno inciso sull'unitarietà del rapporto di locazione, ma solo sulla soggettività delle parti loca- trici. Non viene in questione la indivisibilità delle res, e cioè dei locali, che restano autonomi e divisi- bili, ma la indivisibilità del loro godimento da parte del conduttore, sino allo scioglimento del rapporto, per la finita locazione. Dunque la disdetta poteva essere validamente data da uno dei soggetti contitolari della posizione sogget- 5 tiva di locatario. Resta pertanto assorbito il secondo motivo, che è comunque infondato, proprio perché nessuna ratifica era necessaria da parte dei contitolari, valendo la disdet- D ta già data e avendo invece espresso alcun dissenso мои circa l'operato del contitolare del rapporto. Al rigetto del ricorso segue la condanna della SO- cietà ricorrente in favore dei resistenti, alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidati 109T 250.000 come in dispositivo. V5OT 40000
P.Q.M.
TOT 290000 Rigetta il ricorso e condanna la Mobili RA spa al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire 169.000 per spese ed in lire unmilione- cinquecentomila per onorari. Roma 19 aprile 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. for zehn ver терорист IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista E ROMA UFFICIO DELLE OTT 2901.4. Registrato in dep 2 Depositata in Cancelleria 290.000 47420 cl oggi, li -3 AGO. 2001- DUECENTOR ANTAMILA S (lire p. Il Dirigento Area Spa M E IL CANCELLIERE C1 R (D.ssa Maria Grazia P U S Giovanni Giambattistathis Il Responsabile Servicio, (DEM. FACE C A TE