Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CI IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 598/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/04/01 R.G.N. 2059/00;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO GIOVANNI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 17.4.01, ha ritenuto, rigettando l'appello del Ministero dell'Interno, che ai fini del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, da parte della sign.a RI CC, lo stato di incollocazione al lavoro - essendo la stessa ultracinquantacinquenne, era stato dalla stessa validamente provato con la produzione, in primo grado, di una dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risultava che essa non possedeva redditi di alcuna natura e che non era titolare di alcuna rendita;
2 - che il Ministero chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi.
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che il ricorrente con due censure sostiene che la predetta documentazione, proveniente dalla ricorrente, non è idonea, in sede giudiziaria, a comprovare l'esistenza del requisito reddituale necessario per fruire del predetto assegno;
2 - che su tale questione la recente sentenza 5176/03 delle S.U. ha sancito la inidoneità di tale documentazione a comprovare il requisito reddituale in sede giudiziaria;
3 - che il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004