Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 03209/0 1 gen. n. Ud. 21. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: contributi sgravi SEZIONE LAVORO Sent. n.6615 composta dai signori 1. Dottor Marino Donato Santojanni Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Stefano Maria Evangelista Consigliere 4. Dottor Pasquale Picone Consigliere 5. Dottor Gabriella Coletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Todaro, Luigi Cantarini, Patrizia Tadris e Vincenzo Morielli giusta delega in calce al ricorso;
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contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta copia studio 1 dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE la Azienda Consortile Trasporti Pubblici Irpini, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via Veneto 108 presso l'avvocato Claudio Rossano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino del 9 giugno 1998, depositata il giorno 18 successivo, nume- ro 679, r.g. 125/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Claudio Rossano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Avel- lino, decidendo su appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, ha confermato la statuizione concernente l'ob- bligo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ol- tre che a restituire alla Azienda Consortile Trasporti Pub- blici Irpini le somme da questa versate e non dovute per ef- fetto della ritenuta illegittimità costituzionale del secon- do comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968 numero 918 (convertito nella legge numero 1089 del 1968), al risarcimento del danno da ritardato pagamento a decorrere dalla data della domanda di restituzione (20 febbraio 1975) a quella della pubblicazione della sentenza della Corte co- 2 stituzionale numero 261 del 1991 (19 giugno 1991) di decla- ratoria della illegittimità della norma di cui sopra. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. La azienda intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: Deve preliminarmente rilevarsi la inammissibilità del con- troricorso per tardività, essendo stato lo stesso notificato il 31 gennaio 2000 e risalendo la data della notificazione del ricorso alla azienda intimata a oltre un anno prima (17 ottobre 1998). L'ente ricorrente denunciando violazione degli articoli 1, commi terzo e quarto, del decreto-legge 22 marzo 1973 nu- mero 71 (convertito nella legge 20 maggio 1993 numero 151) e 2033 del codice civile, nonchè vizi della motivazione - de- duce che dalla stessa letterale formulazione delle disposi- zioni del provvedimento di urgenza, si ricava inequivocabil- mente che nulla è dovuto in aggiunta, a titolo di interessi o di rivalutazione monetaria, alle somme da restituirsi a coloro che avevano provveduto al versamento dei contributi sulla base delle disposizioni ritenute successivamente inco- stituzionali, così come, del resto, ha sostanzialmente rile- vato la stessa Corte costituzionale con la sentenza numero 320 del 1995. La censura è fondata. Il legislatore con la disposizione di cui al comma 3 del de- creto-legge numero 71 del 1993, nel disciplinare gli effetti 3 conseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale numero 261 del 1991, ha inteso peraltro tenere conto, da un lato, della necessità di ristabilire tra le imprese la parità di trattamento non assicurata dall'articolo 18, comma 2, della legge 25 ottobre 1968 numero 1089, dall'altro, di pre- ma, fissare, con riferimento alla entità dei prevedibili esbor- si, limiti e gradualità entro i quali contenere le erogazio- ni. Si previde quindi che il rimborso delle somme in que- stione dovesse avvenire "in dieci rate annuali di pari im- porto, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il " e che non potessero operare compensazioni con ... crediti eventualmente vantati dagli aventi diritto nei con- fronti dell'ente previdenziale. Vero è che questa Corte ri- tenne inizialmente che ai contributi da rimborsare dovessero aggiungersi, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria a decor- rere dalla domanda di rimborso e che l'esenzione dagli oneri accessori riguardasse unicamente la dilazione di pagamento inerente alla prevista rateizzazione (Cass., 6 dicembre 1995, n. 12538). Successivamente, peraltro, tale orientamen- to è stato definitivamente superato, essendosi reiteratamen- te affermato che, con riguardo alla disposizione dell'arti- colo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993 numero 71 (convertito con modificazioni nella legge numero 151 del 1993), la quale - in relazione al rimborso delle somme do- vute dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 4 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge numero 918 del 1968 (convertito con modificazioni nella legge nume- ro 1089 del 1968) nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assog- gettate a contribuzione contro la disoccupazione involonta- ria) prevede, relativamente a periodi contributivi ante- - riori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari im- porto, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi di cui è dovuto il rimborso non vanno aggiunti, secondo la normativa ordina- ria, gli interessi legali e il maggior danno per svalutazio- ne monetaria, atteso che tali accessori del credito presup- pongono la colpa del debitore, la quale è da escludere al- lorchè il comportamento tenuto da quest'ultimo sia imposto da una norma che, sebbene ritenuta successivamente incosti- tuzionale, sia stata (all'epoca dell'inadempimento) in vigo- re e alla cui osservanza sia stato obbligato fino alla pro- nuncia di incostituzionalità; quindi l'esclusione di inte- ressi e rivalutazione monetaria non riguarda solo la dila- zione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data, ma anche il periodo prece- dente, fin dalla maturazione del credito Cass., 5 giugno 2000, n. 7487; 14 aprile 1999, n. 3702; Cass., 10 settembre 1997, n. 8875). E a questo secondo orientamento il Collegio ritiene di dovere aderire in considerazione della stessa 5 formulazione del testo normativo che non consente interpre- tazione diversa da quella letterale. E invero, la disposi- zione prescrive che "il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali è effettuato . . . ... dall'Istitu- to nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il dovendo il tutto quindi intendersi ... ' che costituite nel senso che è al "rimborso delle somme " il soggetto della frase che va riferita la prevista esen- M zione dagli oneri accessori, inserita, per comodità di let- tura, dopo la indicazione delle modalità di rateizzazione della restituzione e prima della indicazione del termine in cui essa deve avvenire. D'altra parte l'aggettivo pronomina- le "alcuno", impropriamente usato in luogo di "nessuno", che precede il sostantivo "aggravio", non può non avere altro significato che quello del totale esonero dell'ente obbliga- to da qualsiasi sacrificio economico ulteriore rispetto a quello della restituzione delle sole somme antecedentemente incassate. D'altra parte, in tale senso si è posta anche la Corte costituzionale, che nella motivazione della sentenza numero 320 del 1995 con la quale dichiarò la infondatezza - della questione di illegittimità della disposizione in que- stione espressamente rilevò che "se, pertanto, non si rav- visa la lamentata violazione dell'articolo 3 della Costitu- zione nella previsione dei contributi senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi, parimenti deve ritenersi per gli stessi motivi già esposti giustificato che detti - rimborsi avvengano con ulteriori limiti, e cioè in modo ra- teizzato e senza possibilità di compensazione", chiaramente quindi avvertendosi che la non debenza degli oneri accessori va riferita alla intera somma dovuta a titolo di rimborso e che, rispetto a questa prima agevolazione, si aggiungono le ulteriori due previsioni. Si impone quindi, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata. Non deve farsi peraltro luogo a rinvio ad altro giudice di merito, in quanto non apparendo necessari ulteriori indagini in punto di fatto, questa Corte può decidere nel merito e, conseguentemente, in applicazione dei principi sopra enunciati, rigettare la domanda di con- danna dell'Istituto ricorrente al pagamento in favore della resistente anche degli interessi e del danno da ritardato pagamento sulla somma dovuta dal primo a titolo di rimborso dei contributi versati dalla seconda. Il contrasto nella giurisprudenza registratosi sulla questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio di merito e di quello di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti interessi e danno da svalutazione monetaria sulla sorte capitale rappre- sentata dall'ammontare dei contributi già versati all'Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale dalla Azienda Con- sortile Trasporti Pubblici Irpini e da restituire alla prima ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 151 del 1993; compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, ferme restando, sempre in punto di spese, le statuizioni del giudice di primo grado. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. Il presidente Il consigliere estensore Можно (иборнийSand Vilim. ' Sum.mu' Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 5 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLERE 3 N E 1 . L 3 8 5 L A G 1 - E 3 E - L G 7 D I A F O E T S O N I I S A ' L E . D R 0 L 1 T S I E , O R T I G N E A G R A O P A S D T , S E S S A D E T N A L T O S I B O D I , P D O M I L E S A E 8