Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 2
Nell'ambito della vigente organizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, caratterizzata non più dalla presenza, a livello provinciale, di organi distinti - l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e l'ispettorato provinciale del lavoro - ma dalla unificazione nelle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni relative alle politiche del lavoro e delle ispezioni, costituenti mere articolazioni dello stesso organo periferico, la indicazione, quale destinatario del ricorso per cassazione, dell' "ispettorato provinciale del lavoro" costituisce una mera imprecisione nella indicazione del soggetto, che non ne impedisce la precisa identificazione. Nè può considerarsi irregolare la notificazione del medesimo ricorso avverso la sentenza emessa nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione effettuata all'ufficio periferico che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio, giacché, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in deroga alle regole sulla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato degli atti diretti ad amministrazioni statali, è proprio all'ufficio periferico che l'atto deve essere notificato allorquando, come nella specie, lo stesso ufficio sia rimasto contumace o si sia costituito a mezzo di un proprio funzionario.
Perché la normativa italiana in materia di collocamento, di cui alla legge n. 264 del 1949, possa ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria, e in particolare con l'art. 90 del Trattato CE (ora art. 86 CE), è necessario, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 8 giugno 2000, in causa 258-98, che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: gli uffici pubblici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietino le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative; le attività di collocamento possano estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri. Ne consegue che il contrasto tra normativa nazionale e diritto comunitario è ravvisabile quando con un determinato contenuto della normativa nazionale si combinino concrete circostanze, tali da influire negativamente sulla funzionalità del mercato, con incidenza solo potenziale, ma non meramente astratta, sugli scambi tra Stati membri. L'accertamento della sussistenza o meno di tali circostanze dà luogo ad una questione di fatto, come tale devoluta all'accertamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il contrasto tra la normativa nazionale, per la cui violazione era stata emessa una ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, e il diritto comunitario ritenendo che la circostanza che il collocamento pubblico non era in grado di sopperire alla domanda di lavoro non fosse in realtà configurabile con riferimento all'inizio degli anni '90).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7152 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: L'ALBA - SOCIETÀ COOPERATIVA SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SOLIVO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 385/99 del Tribunale di BIELLA, depositata il 18/10/99 - R.G.N. 735/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine in rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Biella, la Società Cooperativa d'Alba proponeva, nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Vercelli, opposizione contro l'ordinanza ingiunzione notificatale in data 19.7.1997, con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 150.115.000 per violazioni concernenti gli artt. 11-13 l. n. 264/1949, gli artt.
1-3 l. n. 4/1953 e l'art. 4 l. n. 467/1978, con riferimento alla posizione di lavoratori ritenuti lavoratori dipendenti.
Costituitasi la Direzione provinciale del lavoro in persona del suo dirigente e rappresentata da funzionario delegato, il Tribunale di Biella, quale giudice di primo grado (a seguito della soppressione - nel corso del giudizio - degli uffici di pretura), rigettava il ricorso con sentenza depositata il 18.10 1999, revocando la sospensione dell'esecutività del provvedimento, precedentemente accordata.
Quanto all'ipotesi dell'inapplicabilità delle norme italiane sul collocamento, in quanto in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di giustizia con la sentenza in data 12.11.1997, il Tribunale osservava che tale contrarietà, sussistente con riferimento alla situazione attuale del mercato del lavoro, nel quale il collocamento pubblico non è in grado di sopperire alla domanda, non era in realtà configurabile con riferimento all'inizio degli anni '90. Rilevava, poi, che dall'istruttoria svolta era risultato che i lavoratori presi in considerazione non erano soci lavoratori, ma lavoratori non regolarizzati, non risultanti nei libri matricola, occupati dalla Cooperativa presso altre aziende sulla base di appalti leciti.
La Societa' coop. L'Alba a r.l. ricorre per cassazione nei confronti del "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato del lavoro di Vercelli" (con notifica presso lo stesso), articolando tre motivi di censura.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla regolarità del ricorso per Cassazione e della sua notificazione, sotto il profilo della indicazione del destinatario, può osservarsi che, nell'ambito della vigente organizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, caratterizzata non più dalla presenza, a livello provinciale, di organi distinti - l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e l'ispettorato provinciale del lavoro (l. 22 luglio 1961 n. 628) -, ma dalla unificazione nelle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni relative alle politiche del lavoro e alle ispezioni, costituenti mere articolazioni dello stesso organo periferico (art. 1, commi 5 e 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e artt. 1, 5 e 6 d.m. 7 novembre 1996 n. 687), l'impiego della dizione "ispettorato provinciale del lavoro", costituisce una mera imprecisione nella indicazione del soggetto, che non impedisce la precisa identificazione del soggetto medesimo.
D'altra parte, nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, in base alla deroga posta dall'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 alle regole sulla notificazione presso l'avvocatura dello Stato degli atti giudiziari diretti ad amministrazioni statali, anche il ricorso per Cassazione deve essere notificato all'ufficio periferico che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio, nel caso in cui lo stesso sia rimasto contumace nel giudizio di merito o si sia costituita a mezzo di suo funzionario (Cass. 10 novembre 1994 n. 9385, Cass. 3 marzo 1998 n. 2344 e Cass. 5 gennaio 2000 n. 53). Con il primo motivo la ricorrente, denunciando falsa applicazione di norme di diritto, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 90 del Trattato CE, che obbliga gli Stati membri ad astenersi da emanare o mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere inefficace tale norma, quanto alla mancata disapplicazione delle sanzioni di cui agli artt. 11, 13, 18 della legge 29 aprile 1949 n. 264 sul collocamento.
Deduce inoltre che i rapporti in questione non erano di lavoro subordinato, avendo ad oggetto prestazioni rivolte al conseguimento dei fini istituzionali della cooperativa.
Con il secondo motivo denuncia omissione e contraddittorietà di motivazione, osservando che la maggior parte dei lavoratori sentiti avevano dichiarato di essere stati soci della cooperativa, mentre altri avevano affermato di lavorare presso altri enti. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., lamenta che il giudice di merito non abbia esaminato la parte della domanda relativa all'inapplicabilità delle norme di cui alla 1. 5 gennaio 1953 n. 4 e all'art. 4, quinto comma, d.l. 6 luglio 1978 n. 352, convertito dalla l. 4 agosto 1978 n. 467. Vanno preliminarmente esaminate congiuntamente le censure di cui alla parte finale del primo motivo e al secondo motivo, relative alla non qualificabilità come rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società ora ricorrente dei rapporti di lavoro alla base delle violazioni amministrative contestate.
Al riguardo deve premettersi che il giudice di merito ha espressamente accertato che i lavoratori concretamente presi in considerazione non erano soci della Cooperativa (almeno al momento dell'inizio dell'attività), ma avevano lavorato come suoi dipendenti, operando presso altre aziende nell'ambito di "appalti leciti". Non contrasta con tale accertamento la circostanza dello svolgimento da parte dei lavoratori di attività inerenti alle finalità della società, per l'assorbente ragione che detta circostanza non è certo sufficiente a fare acquisire ai lavoratori la qualità di soci della cooperativa, perché a tal fine è necessaria la relativa richiesta da parte del lavoratore e il formale accoglimento della stessa da parte della cooperativa (cfr. art. 2525 c.c.). D'altra parte i rilievi di cui al secondo motivo sono inammissibili, in relazione alla mancata precisa indicazione delle risultanze istruttorie a cui la parte intende fare riferimento e del loro contenuto, in violazione dei principi in materia costantemente enunciati da questa Corte.
Quanto alla parte principale del primo motivo di ricorso, si ricorda che la Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza 8 giugno 2000 in causa 258-98, ha dichiarato:
"Anche nell'ambito dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) ha effetto diretto ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art. 86 del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di questa disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferito. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato se da origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato. Ciò si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
- l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;
- le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.
Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale." Appare importante rilevare che nella motivazione (paragr. 14) la Corte di giustizia ha espressamente sottolineato che i presupposti di cui ai tre alinea sopra trascritti (conformi a quelli già indicati dalla precedente sentenza 11 dicembre 1997 in causa 55/96) sono "cumulativi". Tale circostanza, unitamente al fatto che la Corte di giustizia, nuovamente investita da un giudice italiano di questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del Trattato, non si sia pronunciata sulla conformità o meno al Trattato della disciplina sul collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264, pur esplicitamente presa in considerazione, appare confermare che l'attribuzione esclusiva dell'attività di collocamento ai competenti uffici pubblici, prevista da detta legge, può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria solo subordinatamente al concorso di una serie di circostanze, di cui alcune indubbiamente qualificabili come circostanze di fatto, in relazione alla distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto, rilevante, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nel giudizio di cassazione.
Del resto, che le valutazioni del giudice italiano debbano essere correlate a una certa concretezza di situazioni appare confermato dal riferimento della Corte di giustizia, da un lato, alla tutela dei diritti garantiti dal Trattato e, dall'altro, ai presupposti dell'incapacità degli uffici pubblici di collocamento di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro, e della possibile estensione delle attività di collocamento da parte delle imprese private a cittadini o territori di altri Stati membri. In particolare, poiché è indubbio che in via astratta le attività di collocamento possono estendersi a cittadini o territori degli altri Stati membri, la Corte ha evidentemente inteso dire che una violazione dei diritti garantiti dal Trattato, alla cui ricorrenza è subordinato il contrasto tra la normativa nazionale e il diritto comunitario, è ravvisabile quando con un determinato contenuto della prima di dette normative si combinino concrete circostanze tali da influire negativamente sulla funzionalità del mercato, con incidenza anche solo potenziale (come precisato dalla sentenza 11 dicembre 1997), ma non meramente astratta, sugli scambi tra Stati membri.
Si ricorda, che nella giurisprudenza di questa Corte, appaiono presupporre un giudizio di fatto in materia Cass. 5 agosto 2000 n. 10316, 8 ottobre 2001 n. 12321 e 15 marzo 2002 n. 3841 (per Cass. 4 maggio 2001 n. 6307, invece, la Corte di giustizia in sostanza avrebbe già ritenuto la normativa italiana incompatibile con il diritto comunitario).
Sulla base delle precedenti considerazioni, deve essere disatteso il motivo di censura in esame, basato sul presupposto della contrarietà in termini assoluti ed astratti alla normativa comunitaria delle norme della legge del 1949 e non contenente adeguate censure circa l'accertamento compiuto in fatto dal giudice di merito.
Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che certamente non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia, posto che il giudice a quo ha rigettato l'intero ricorso "confermando l'ingiunzione opposta". Nè la ricorrente denuncia specifici vizi di motivazione su questioni di fatto prospettate in sede di merito, oppure specifiche violazioni di norme di diritto.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003