Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7152
CASS
Sentenza 9 maggio 2003

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Nell'ambito della vigente organizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, caratterizzata non più dalla presenza, a livello provinciale, di organi distinti - l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e l'ispettorato provinciale del lavoro - ma dalla unificazione nelle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni relative alle politiche del lavoro e delle ispezioni, costituenti mere articolazioni dello stesso organo periferico, la indicazione, quale destinatario del ricorso per cassazione, dell' "ispettorato provinciale del lavoro" costituisce una mera imprecisione nella indicazione del soggetto, che non ne impedisce la precisa identificazione. Nè può considerarsi irregolare la notificazione del medesimo ricorso avverso la sentenza emessa nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione effettuata all'ufficio periferico che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio, giacché, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in deroga alle regole sulla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato degli atti diretti ad amministrazioni statali, è proprio all'ufficio periferico che l'atto deve essere notificato allorquando, come nella specie, lo stesso ufficio sia rimasto contumace o si sia costituito a mezzo di un proprio funzionario.

Perché la normativa italiana in materia di collocamento, di cui alla legge n. 264 del 1949, possa ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria, e in particolare con l'art. 90 del Trattato CE (ora art. 86 CE), è necessario, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 8 giugno 2000, in causa 258-98, che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: gli uffici pubblici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietino le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative; le attività di collocamento possano estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri. Ne consegue che il contrasto tra normativa nazionale e diritto comunitario è ravvisabile quando con un determinato contenuto della normativa nazionale si combinino concrete circostanze, tali da influire negativamente sulla funzionalità del mercato, con incidenza solo potenziale, ma non meramente astratta, sugli scambi tra Stati membri. L'accertamento della sussistenza o meno di tali circostanze dà luogo ad una questione di fatto, come tale devoluta all'accertamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il contrasto tra la normativa nazionale, per la cui violazione era stata emessa una ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, e il diritto comunitario ritenendo che la circostanza che il collocamento pubblico non era in grado di sopperire alla domanda di lavoro non fosse in realtà configurabile con riferimento all'inizio degli anni '90).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7152
    Data del deposito : 9 maggio 2003

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