Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, in caso di richiesta della parte civile, è legittimo il contemporaneo sequestro dei beni dell'imputato e del responsabile civile, in quanto la congiunzione "o", contenuta nel secondo comma dell'art. 316 cod. proc. pen., è adottata in senso disgiuntivo e non alternativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2010, n. 17669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17669 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 22/04/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 654
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 40782/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL SR (GIÀ UMBRIA OLII SPA);
avverso l'ordinanza n. 159/2009 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 25/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ELehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25 settembre 2009 il Tribunale del riesame di Perugia ha rigettato il ricorso proposto dalla TO s.r.l., già Umbria Olii s.p.a., avverso il decreto di sequestro conservativo emesso nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Spoleto in data 27 agosto 2009 su richiesta di AT EN costituita parte civile nel procedimento penale a carico di EL PA IO legale rappresentante della stessa TO ora in liquidazione. Il Tribunale ha rigettato il ricorso considerando che la designazione per il procedimento in questione di un magistrato diverso da quello indicato nel decreto di rinvio a giudizio quale giudice del dibattimento, non costituisce comunque motivo di nullità del provvedimento adottato in quanto la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai magistrati non determina tale nullità ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, comma 1 come modificato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 19. Il Tribunale territoriale ha inoltre rilevato che l'art. 316 c.p.p. adotta la congiunzione "o" con riferimento ai beni assoggettabili a sequestro, in senso disgiuntivo e non alternativo, per cui è legittimo il contemporaneo sequestro dei beni dell'imputato e del responsabile civile. Infine, in ordine al fumus boni iuris, il medesimo Tribunale ha considerato che il decreto di rinvio a giudizio non può essere considerato abnorme ne' è impugnabile autonomamente, mentre la liquidazione della società e l'obiettiva facilità di cessione dei beni a terzi con relativo imminente pericolo di sottrazione dei beni stessi alla garanzia dei creditori, costituiscono valido motivo di periculum in mora. La TO s.r.l. in persona del suo liquidatore e legale rappresentante propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 317 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., comma 1 lett. a) e art. 179 c.p.p., comma 1, nonché falsa applicazione del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, comma 1 come modificato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 19, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare il ricorrente deduce che il giudice che procede, di cui all'art. 317 c.p.p., è indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio, e non può essere derogata tale indicazione ai sensi dell'art. 7 citato, per cui l'emissione del provvedimento di sequestro da parte di giudice diverso da quello designato comporterebbe la nullità del provvedimento stesso.
Con secondo motivo si deduce violazione dell'art. 316 c.p.p., comma 2, degli artt. 125 e 325 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p.,
lett. b) e c). In particolare si assume che la "o" usata dall'art.316 c.p.p., comma 2 riguardo al sequestro dei beni dell'imputato o del responsabile civile, è adottata in senso alternativo per cui non sarebbe legittimo il sequestro dei beni sia dell'imputato che del responsabile civile.
Con terzo motivo si deduce violazione degli artt. 316 e 125 c.p.p. quanto al fumus commissi delicti ed al periculum in mora, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare il ricorrente deduce che il tribunale del riesame non avrebbe motivato sufficientemente il rigetto del reclamo sotto questi aspetti, limitandosi a mere espressioni generiche di stile senza riferimento agli specifici motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Il primo motivo, relativo all'individuazione del giudice, non considera il consolidato principio di diritto per cui per "giudice che procede", competente, come tale, ai sensi dell'art. 279 c.p.p., in materia di misure cautelari, deve intendersi, non la persona fisica, ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti. Ne consegue che non vi è violazione di detta norma, allorché, su una richiesta in materia di sequestro, si pronunci una persona fisica diversa da quella specificata nel decreto che dispone il giudizio. Nè si configura, in tal caso, inosservanza dell'art. 525 c.p.p., comma 2, atteso che la regola ivi affermata dell'immutabilità del giudice non riguarda gli autonomi procedimenti incidentali, fra i quali rientrano quelli concernenti la materia suddetta. Riguardo al secondo motivo va considerato che la congiunzione "o" compresa nell'art. 316 c.p.p., comma 2 riguardo alla possibilità della parte civile di chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, è adottata in senso disgiuntivo e non alternativo, come esattamente sostenuto dal Tribunale territoriale. Invero l'uso di tale congiunzione disgiuntiva è dovuto alla possibilità, solo eventuale, della presenza del responsabile civile, mentre l'alternatività dei due soggetti passivi del sequestro conservativo previsto dalla norma indicata, non avrebbe una logica "ratio legis", e sarebbe anche in contrasto con il principio del favor creditoris a cui è improntata la norma stessa. Riguardo al terzo motivo riguardante i requisiti del "periculum in mora" e del "fumus commissi delicti", si osserva che in questa sede di legittimità in cui non è consentito riesaminare nel merito le ragioni del disposto provvedimento, può solo verificarsi la congruità e logicità della motivazione. Il ricorrente sostanzialmente assume che il provvedimento di rinvio a giudizio non sarebbe sufficiente a provare la sussistenza del suddetto fumus in quanto sarebbe abnorme;
tale assunto è manifestamente infondato in quanto il provvedimento che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile. D'altra parte un provvedimento d'urgenza non può essere soggetto alla verifica della fondatezza del provvedimento che è a monte di esso, per non vanificare la sua stessa funzione che implica immediatezza. Anche il "periculum in mora" è adeguatamente motivato dal Tribunale territoriale, con l'insito pericolo di vendita dei beni, mentre i motivi addotti in sede di richiesta di riesame, e neppure ripetuti in questa sede di legittimità, riguardano l'ammontare del credito vantato, circostanza che sarebbe comunque irrilevante in sede di sequestro in cui è sufficiente la dedotta esistenza di un credito e non la prova del suo esatto ammontare. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010