Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Costituisce tentativo di omicidio plurimo il lancio "a pioggia", dall'alto di un cavalcavia sulla sottostante sede autostradale, in ora notturna, di sassi, pietre, cocci e simili, in quanto tale azione, seppure non diretta a colpire singoli autoveicoli, è idonea - per la non facile avvistabile presenza degli oggetti sulla carreggiata, data anche l'ora notturna, e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada - a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diretta la volontà dell'agente.
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- 2. Lanciare oggetti dal cavalcavia è quantomeno tentato omicidio (Cass. 1710/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2025
Costituisce tentativo di omicidio il lancio di un oggetto dall'alto di un cavalcavia sulla sottostante sede autostradale: seppure non diretta a colpire singoli autoveicoli, la condotta è idonea a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diretta la volontà dell'agente. Corte di Cassaizone sez. I penale, ud. 26 settembre 2024 (dep. 14 gennaio 2025), n. 1710 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello Sezioni Minorenni di Bari, in riforma di quella emessa, in data 3 giugno 2021 dal Tribunale per i minorenni della stessa città, ha dichiarato M.F. responsabile del tentato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 19897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19897 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott .Mario SOSSI Presidente
l. Dott. Edoardo FAZZIOLI Consigliere
2. " Severo CHIEFFI Consigliere
3. " Paolo BARDOVAGNI Consigliere rel.
4. " Stefano CAMPO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE IO, n. 19.8.1966 a Pistoia;
avverso la sentenza in data 27.5.2002 della Corte d'Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Franco PERFETTI.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna inflitta con rito abbreviato a LE IO dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia per plurimo tentativo di omicidio. L'imputato era stato osservato, nel corso di servizio predisposto dalla Polizia stradale a seguito di ripetuti episodi di lancio di sassi sull'autostrada Firenze - mare, mentre in ora notturna giungeva in ciclomotore su un cavalcavia e, fermatosi momentaneamente, scagliava con unico gesto un quantitativo di oggetti (circa quindici sassi, cocci di terracotta ed una pietra a spigoli vivi, di varie dimensioni fino a cm. 7 x 5). Nel momento in cui gli oggetti - poi recuperati sulla sede stradale, in precedenza accuratamente pulita a seguito degli anteriori analoghi episodi - toccavano il suolo sopraggiungevano in velocità sulle corsie interessate dal lancio due o tre vetture. La condotta dell'imputato era indubbiamente diretta ad investire simultaneamente un ampio tratto di carreggiata e idonea a colpire le macchine in transito, recando comunque turbativa alla marcia;
attese le dimensioni non trascurabili dei sassi e gli effetti dell'elevata velocità dei veicoli, veniva a porre in grave pericolo l'integrità fisica dei viaggiatori, potenzialmente con effetti anche letali. Tali conseguenze erano indubbiamente previste e perseguite, sia pure in via alternativa, sicchè viene ravvisato sotto tale profilo il dolo diretto. L'assoluzione intervenuta in primo grado dal reato di disastro innominato (art. 434 C.P.) non escludeva che fosse stata posta in pericolo la vita di più persone.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa, denunciando erronea qualificazione del fatto ed erronea applicazione dell'art. 81, co. 1, C.P.. La condotta non poteva, ritenersi idonea a cagionare conseguenze mortali, essendo stati usati oggetti di minute dimensioni senza prendere di mira i veicoli, il cui passaggio doveva ritenersi improbabile nel pieno della notte, in stagione e giornata non connotate da traffico intenso;
conseguentemente, il soggetto poteva tutt'al più avere di mira eventi di danneggiamento o lesioni, mentre la morte di taluno poteva al massimo costituire un rischio, seppur remoto, accettato, dando luogo a dolo eventuale incompatibile con il tentativo.
Se poi questo fosse configurabile, non essendosi in concreto verificata alcuna lesione dell'interesse protetto era arbitrario l'aumento di pena inflitto a titolo di concorso formale omogeneo, poichè un'unica azione non poteva considerarsi come plurima violazione della legge penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Premesso che l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 2.10.1997/5.2.1998, Tundo ed altro), nel caso di specie i giudici di merito, attenendosi a tale criterio, hanno dato congrua spiegazione del motivo per cui i l pericolo era in concreto ravvisabile, con grado di probabilità certamente non trascurabile, pur in presenza di un lancio non mirato (sbarramento "a pioggia" al momento in cui sopraggiungevano nella carreggiata interessata alcune autovetture). Le censure formulate con i l ricorso sono volte unicamente a prospettare una diversa valutazione dei medesimi dati fattuali- non alla luce della comune esperienza - sicchè si risolvono in questioni di fatto non deducibili nel giudizio di legittimità. Quanto poi agli aspetti soggettivi, irragionevolmente apprezzati dalla sentenza impugnata nell'ipotesi di omicidio tentato la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 10.2/15.3.2000, Stabile); questo profilo non illogicamente ritenute sintomatiche della volontà di attentare all'integrità fisica, e finanche, se pure non in via esclusiva, alla vita dei viaggiatori in transito. Va al proposito evidenziato che, anche volendo considerare non calcolato ne prevedibile il transito di alcuni veicoli pressoché in coincidenza con il lancio, il fatto stesso di cagionare la dispersione sulla carreggiata di una molteplicità oggetti non agevolmente avvistabili - come cocci ed una pietra a spigoli vivi - e capaci di provocare danni ai pneumatici o comunque turbative alla marcia normale delle autovetture su strada destinata a grande traffico ad alta velocità indubbiamente ed univocamente indicativo dell'intento di provocare incidenti con conseguenze potenzialmente letali, e in tal senso depone anche l'orario prescelto, poichè in piena notte la presenza di corpi estranei pericolosi sulla carreggiata non sarebbe stata prontamente rilevata dagli addetti alla manutenzione e sorveglianza;
durante le residue ore di buio era d'altra parte statisticamente certo, date le caratteristiche della strada, che prima o poi qualche veicolo vi sarebbe transitato. Le censure a tal proposito avanzate in ricorso sono quindi infondate, o rivolte a svalutare in linea di fatto in questa sede preclusa - la potenzialità offensiva della condotta. Quanto infine alla pretesa incompatibilità del concorso formale omogeneo con il tentativo, la tesi non ha base testuale nè naturalistica;
ben può una data azione essere idonea e diretta a commettere più delitti, anche omogenei, anzichè uno solo (ad esempio, lancio di un ordigno esplosivo verso un gruppo di persone). Si è obbiettato che nel caso di specie la valutazione di concreta pericolosità nei confronti una o più persone non potrebbe essere effettuata "ex ante", come richiesto per la configurabilità del tentativo, ma soltanto "ex post", verificando quante vetture - e passeggeri - siano effettivamente passati nell'area investita dalla turbativa. Al proposito va ricordato che il lancio "a tappeto" secondo quanto stabilito dai giudici di merito, ha coinciso con l' avvicinamento e il transito di più veicoli, mentre, per le ragioni prima esposte (orario, impossibilità di pronto intervento del personale addetto alla manutenzione, caratteristiche della strada e del materiale disperso) era comunque "ex ante" prevedibile, con un grado assai elevato di probabilità, che sarebbe stata coinvolta una pluralità di macchine. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2003.