Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Quando risulta autorizzata dal giudice l'intercettazione di conversazioni telefoniche, è legittima la captazione accidentale di conversazione tra presenti, avvenuta in conseguenza dell' erroneo posizionamento dell'apparecchio telefonico, in quanto non può essere considerata al pari di un'intercettazione ambientale effettuata nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2005, n. 39549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39549 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/09/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1132
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 30646/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GE, n. a Cenate D'Argon il 06/03/1940;
OR GI, n. a Calcinate il 25/06/1945;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, emessa in data 16/01/2003;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita in Pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G., Dott. V. Monetti, che ha concluso per richiesta atti e, in subordine, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv.ti TROPEA e Dinacci per VA, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza datata 16/03/1993 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato GE VA e GI EN per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 71 L. n. 685/1975 (detenzione e cessione di cocaina), commesso fino al 10/11/1990, ha ridotto la pena inflitta, determinandola in 10 anni e 6 mesi di reclusione ed 51.645,00 euro di multa per il VA e in 9 anni e 8 mesi di reclusione e 46.481,00 euro di multa per il EN.
2. Avverso la sentenza d'appello ricorrono per Cassazione gli imputati a mezzo di separati ricorsi, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermata responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, nonché:
a) inutilizzabilità ex artt. 267 e 271 c.p.p. per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi con riguardo ai gravi indizi di reato e, segnatamente, per motivazione apparente dei decreti autorizzativi e di proroga, non visionati dai giudici d'appello perché non esistenti nel fascicolo processuale;
b) omesso tempestivo deposito ex art. 268 c.p.p. dei brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche, acquisiti soltanto nel dibattimento di primo grado, con conseguente nullità di ordine generale ex artt. 178 lett. c) e 268 comma 4 c.p.p.;
c) inutilizzabilità ex art. 266.2 e 271 c.p.p. delle conversazioni di sottofondo, acquisite per errato posizionamento del ricevitore dell'apparecchio telefonico.
Il VA, inoltre, deduce:
d) inutilizzabilità del contenuto di tutte le intercettazioni telefoniche ex art. 267.4 e 171 c.p.p., essendo state le relative operazioni realizzate da un agente e non da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Il EN censura anche la sentenza:
e) per avere disatteso il motivo d'appello relativo alla dedotta nullità della sua presenza all'udienza del 14/01/1993 dinanzi al Tribunale di Bergamo, per essere stato coattivamente lì tradotto dal carcere in cui era detenuto, anziché dinanzi al tribunale di Trento per presenziare all'udienza in altro dibattimento.
3. Cominciando l'esame da quest'ultimo motivo, il Collegio ne rileva l'infondatezza, avendo la Corte d'appello correttamente osservato che l'imputato avrebbe dovuto tempestivamente ed espressamente manifestare la sua volontà di comparire dinanzi al tribunale di Trento e contestualmente rinunciare alla comparizione o allegare il proprio impedimento a comparire dinanzi al Tribunale di Bergamo. Siffatto impedimento non fu allegato, come risulta dallo stesso ricorso, per cui legittimamente il Tribunale dispose la traduzione dell'imputato, che risultava detenuto per altra causa. Infondati sono pure i primi tre motivi sopra sintetizzati. Si osserva innanzitutto l'assoluta infondatezza della dedotta inutilizzabilità ex artt. 267 e 271 c.p.p. per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi con riguardo ai gravi indizi di reato e, segnatamente, per motivazione apparente dei decreti autorizzativi e di proroga, non visionati dai giudici d'appello perché non esistenti nel fascicolo processuale.
La sentenza impugnata offre compiuta prova di avere visionato ed analizzato le motivazioni dei decreti autorizzativi e dei decreti di proroga, riportando brani testuali e virgolettati delle relative motivazioni, correttamente ritenute adeguate e conformi ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Pur contestandone la sufficienza, gli stessi ricorsi riportano espressamente stralci delle motivazioni dei decreti, così dando prova della loro esistenza e della perfetta conoscenza avuta dalle parti e dai giudici. Ne consegue che non può prendersi in considerazione il rilievo di insistenza in atti dei relativi decreti, smentito dal testo della sentenza impugnata.
In secondo luogo, come ha già rilevato questa Corte, l'omesso deposito dei brogliacci non è sanzionato da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (cfr. 16890/2004, Casali, rv 22804) tanto più quando, come nel caso di specie, sono state effettuate le relative trascrizioni a mezzo di perito. Per quanto concerne, infine, la captazione accidentale di conversazione tra presenti, avvenuta attraverso l'apparecchio telefonico irregolarmente posizionato, sottoposto ad intercettazione telefonica regolarmente autorizzata, essa non può essere considerata alla stregua di intercettazione ambientale operata nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.. L'autorizzazione data per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche rende legittima la captazione accidentale o fortuita sia di quelle c.d. "a cornetta alzata" sia di quelle derivanti dall'erroneo posizionamento dell'apparecchio (cfr. 3104/1998, Canarino, rv 210180). Fondata è, invece, l'ultima censura formulata dal VA e sopra sintetizzato sotto la lett. d). L'analogo motivo di appello è stato rigettata dalla Corte bresciana con l'osservazione che "come si rileva dagli atti, il compito di eseguire materialmente le intercettazioni telefoniche era stato dato al Sovrintendente capo Salvatore Infantino ed all'assistente della Polizia di Stato Stefano Lesi e all'agente scelto Mario Zamblera."
Tale motivazione elude la risposta allo specifico motivo di appello formulato dal VA, il quale aveva contestato che le operazioni di intercettazioni fossero state svolte da ufficiale di polizia giudiziaria ed aveva, a sostegno del suo assunto, prodotto i verbali delle predette operazioni, intestate formalmente a un innominato ufficiale di polizia giudiziaria e sottoscritte da un unico verbalizzante, da identificarsi secondo l'appellante (oggi ricorrente) nell'agente Mario Zamblera.
Che il compito di eseguire materialmente le intercettazioni telefoniche fosse stato dato dal Pubblico Ministero ad un ufficiale di p.g. non implica che effettivamente "le operazioni... erano state sicuramente dirette da un ufficiale di polizia giudiziaria, rivestente tale qualifica ai sensi dell'art. 57 c.p.p.". È questa circostanza, ossia le concreta direzione da parte dell'ufficiale di p.g., che doveva essere accertata dal giudice del merito con certezza fattuale, e non per presunzione di legittimità, tanto più quando dai verbali delle operazioni di intercettazioni risulta la sottoscrizione di una unica persona, che l'appellante identifica, non arbitrariamente, nell'agente MB, per la evidenza della sottoscrizione e per avere lo MB, come risulta dalla stessa sentenza, svolto un ruolo decisivo nelle investigazioni e nell'identificazione degli imputati, al punto che, per tale ragione, era stata correttamente negata la necessità di perizia fonica sulla voci degli interlocutori telefonici. Nè può, accettarsi che il giudice di merito affermi che "appare ardua, e sicuramente non certa, l'identificazione di chi ebbe a firmare quei verbali", dal momento che non è stata effettuata alcuna ricerca per pervenire a tale identificazione.
Può convenirsi con la corte d'appello che la materiale stesura del verbale delle operazioni possa essere redatta da un agente di p.g., così come deve ammettersi che l'ufficiale di polizia giudiziaria possa essere coadiuvato da suoi collaboratori subordinati nella esecuzione delle operazioni materiali, purché risulti effettivamente che ogni operazione sia stata svolta sotto la sua direzione e responsabilità.
Trattandosi di motivo oggettivo, estensibile anche al EN, la sentenza va annullata nei confronti di entrambi gli imputati, con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio che, ovviamente, dovrà riguardare anche i punti della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, investiti dai ricorsi ed assorbiti nel motivo accolto, di carattere preliminare rispetto al merito del processo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005