Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
Nel caso di ripetuti annullamenti con rinvio, pronunciati dalla Suprema Corte nell'ambito dello stesso procedimento, il giudice che ha emesso la sentenza oggetto del primo annullamento ben può essere competente, quale giudice di rinvio, in conseguenza dell'annullamento della seconda sentenza pronunciata da altro diverso giudice a seguito del primo annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 25.3.1998
1. Dott. MABELLINI Anna Consigliere SENTENZA
2. " BA PA " N. 368
3. " CA AN " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni " relatore N. 42120/97
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RR PP, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza di data 15.7.1997 della corte d'assise d'appello di Milano, che, in sede di rinvio e in parziale riforma di quella 2.3.1994 della corte di assise di Monza, rideterminava la pena nei confronti dello stesso - per i delitti di omicidio, detenzione e porto illegali di arma da sparo - in anni 22 e mesi 3 di reclusione. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M. in persona del sost. proc. gen., dott. Elena Paciotti, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per le parti civili, il difensore avv. Francesco Saverio Pettinari;
Udito, per l'imputato, il difensore avv. Enzo Gaito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La corte d'assise di Monza con sentenza 2 3 1994 - confermata integralmente il 17.2.1995 dalla prima sezione della corte d'assise d'appello di Milano - dichiarava RR PP responsabile del delitto di omicidio volontario in danno di RI AN e dei connessi reati di detenzione e porto di arma da sparo, e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione, alla pena di anni 22 e mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa.
Rilevava il giudice di merito che verso le ore 17,30 del 4.10.1992 tre persone si erano presentate nel maneggio dell'RI e con questi avevano iniziato una discussione;
l'RI, tenendo in braccio la figlia CE di tre anni, fuggiva verso una baracca, ma, raggiunto da uno dei tre, prima veniva reiteratamente colpito con un forcone;
poi - nonostante l'intervento dell'operaio AK Bouchta che invitava l'aggressore a non far male alla bambina, già colpita alla mano da un colpo di forcone - l'RI veniva spintonato, fatto cadere per terra e ucciso con un colpo di pistola alla testa dal medesimo aggressore, che nel frattempo aveva ricevuto l'arma da un complice e costretto il AK ad allontanarsi.
La dinamica della vicenda delittuosa trovava conforto nelle attendibili e riscontrate dichiarazioni del teste oculare AK, mentre l'identificazione dell'autore dell'omicidio nel RR era fondata sul racconto della piccola CE, la quale, sin dalla sera stessa del fatto e fino al dibattimento (soltanto in questa sede la bambina aveva affermato che a sparare era stata un'altra persona), anche in sede di ricognizione prima fotografica e poi formale, aveva costantemente indicato in "PP" la persona che aveva colpito lei e il padre con un bastone ed ucciso quest'ultimo con una pistola. La Corte di cassazione, con sentenza in data 10.10.1995, annullava quella di secondo grado per illogicità della motivazione nella valutazione della testimonianza del AK, del quale era stata ritenuta la piena attendibilità in ordine alla ricostruzione dei fatti ma, con un supporto argomentativo incongruo, negata in riferimento alla descrizione dell'ID e al mancato riconoscimento del RR, tanto più che il teste aveva assistito all'intera vicenda e in due successive occasioni s'era anche avvicinato all'assassino; l'esame di tale punto decisivo era rilevante per i riflessi che produceva sul giudizio di attendibilità della prova di accusa costituita dalle dichiarazioni e dalle ricognizioni fatte da RI CE.
La Corte, ravvisato l'assorbimento dei restanti motivi di gravame, rinviava ad altra sezione della medesima corte d'appello, la quale "in piena autonomia e senza altri vincoli se non quelli derivanti dal rigore logico e dal prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, dovrà procedere ad una nuova valutazione delle dichiarazioni del AK e del mancato riconoscimento del RR da parte di quest'ultimo, per poi porre a raffronto i risultati di questa nuova indagine con quelli desunti dalla versione fornita dalla piccola figlia della vittima e delle ricognizioni da questa effettuate, all'interno del contesto globale segnato da tutti gli altri elementi probatori disponibili, compresi quelli concernenti la causale e l'alibi, la cui rivalutazione potrà apportare apprezzabili contributi a sostegno dell'una o dell'altra soluzione". 2.- La seconda sezione della corte d'assise d'appello di Milano in sede di rinvio, con sentenza 1.4.1996, ritenuto che i motivi di gravame riguardanti la nullità di determinati atti processuali fossero stati implicitamente disattesi dalla sentenza di annullamento con rinvio e perciò esclusi dal suo esame, confermava la declaratoria di responsabilità dell'imputato, sull'assunto della sostanziale coerenza tra l'indicazione dell'aggressore nel RR fatta da RI CE e la descrizione dell'aspetto fisico dell'ID offerta dal AK, della piena affidabilità delle dichiarazioni della bambina, dell'esistenza di ampie tracce negli atti processuali dei contrasti esistenti tra la vittima e il RR, dei comportamenti tenuti da quest'ultimo subito dopo il delitto e infine del fallimento dell'alibi offerto;
riduceva però la pena detentiva ad anni 22 mesi 3 di reclusione, per effetto dell'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto della pistola e dell'esclusione della pena della multa.
La Corte di cassazione, con sentenza in data 21.1.1997, dato atto dell'errore giuridico della ritenuta equivalenza fra motivi assorbiti e motivi infondati e della ripetizione, sia pure parziale, di alcuni passaggi argomentativi della sentenza annullata, e considerato che "in presenza di annullamento totale il giudice di rinvio doveva riesaminare l'intero thema decidendum devoluto con gli originari motivi di appello, dando conto delle decisioni relative", annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'assise d'appello.
3.- La prima sezione della corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza 15.7.1997, dopo avere riesaminato e disatteso tutte le questioni di nullità sollevate dalla difesa con l'atto di appello avverso quella di primo grado, ha proceduto ad una nuova e approfondita analisi della versione accusatoria fornita dalla figlia della vittima, RI CE, apprezzando l'affidabilità, la genuinità, la sincerità e il significato probatorio dell'atto, definito non "ricognizione di persona" ma "testimonianza diretta con l'indicazione dell'autore del delitto in persona nota al teste", in virtù di un pregresso rapporto di conoscenza dimostrato da acquisizioni probatorie incontestabili.
L'immediatezza, la naturalezza e la facilità con la quale la bambina aveva indicato l'immagine del RR - a lei familiare per la frequentazione del maneggio - come quella del "PP" che aveva aggredito il padre con il forcone e le aveva cagionato una lesione alla mano, ed i successivi atti di individuazione fotografica e di ricognizione personale della stessa persona, effettuati nelle indagini preliminari, in sede d'incidente probatorio e in dibattimento, erano tali da escludere l'ipotesi di un errore di riconoscimento da parte della bambina.
Le incertezze palesate dalla testimone nel corso dell'esame dibattimentale in ordine alla persona dello sparatore, indicata prima nel RR e poi nell'"amico di PP", l'uomo con i baffi rimasto vicino al cancello, si spiegavano perché essa, caduta a terra insieme con il padre a seguito dello strattonamento da parte dell'aggressore, rimanendo in parte sotto il corpo del padre, era in grado di riferire compiutamente i particolari dell'aggressione e della ferita con il forcone, ma non l'azione successiva dello sparo di cui aveva percepito solo il rumore;
non assumeva altresì alcuna rilevanza l'imprecisa indicazione dei capelli dell'aggressore di colore "marrone" anziché neri come quelli del RR, poiché, portando questi i capelli alquanto corti e radi sopra la fronte, la tonalità non appariva vistosamente nera tanto che anche nella sua carta d'identità i capelli erano segnalati di colore marrone. Le dichiarazioni di RI CE costituivano prova piena ai fini dell'attribuzione del fatto all'imputato trattandosi di testimonianza diretta proveniente da persona presente al delitto, la quale aveva potuto osservarne lo svolgimento in tutte le sue fasi da brevissima distanza, tanto da riportare essa stessa lesioni da parte dell'aggressore e che già in precedenza conosceva la persona indicata come autore dell'azione violenta.
Quanto alla ricostruzione della violenta contesa e dell'azione omicidiaria resa dal teste oculare AK Bouchta, operaio del maneggio, non erano poste in dubbio la fedeltà e la rispondenza al vero anche in forza degli obiettivi riscontri investigativi. La descrizione dell'aspetto fisico dell'assassino fatta dal AK la sera stessa dell'omicidio - "la persona che ha sparato era un giovane di circa 30 anni, alto circa 1,65-1,70 m., di corporatura esile e volto sottile, capelli castani corti, carnagione chiara, senza baffi o barba" e "parlava un dialetto di giù" - non contraddiceva ma confermava la testimonianza di RI CE, corrispondendo l'età, la statura, la forma del volto, i capelli alquanto corti e radi (indicati ancora una volta di colore "castano"), l'assenza di barbi e baffi e il dialetto meridionale alle caratteristiche somatiche del RR;
anche la successiva individuazione fotografica da parte del AK non era stata affatto negativa, perché egli, pur concludendo di non essere certo dell'identificazione, aveva indicato in una foto di gruppo l'immagine del RR come somigliante "nella forma del volto" a quella dell'ID; la ripetuta risposta "non ricordo" resa dal teste in dibattimento alla domanda se riconoscesse il RR non equivaleva a disconoscimento tenuto conto del tempo trascorso dal fatto e delle modalità spazio-temporali di avvistamento dell'ID (il AK, avvicinatosi per invitare l'aggressore a non fare del male alla bambina, era stato fatto allontanare immediatamente con la minaccia della pistola poi utilizzata per sparare). Il decisivo significato dimostrativo dell'indicazione dell'aggressore effettuata da RI CE non risultava svalutato, ma anzi supportato dalla testimonianza del AK. La corte territoriale evidenziava altresì, quali ulteriori elementi indizianti rafforzativi della prospettazione accusatoria:
a) il comportamento tenuto subito dopo l'omicidio dal RR e dalle persone a lui più vicine, ispirati dall'intento di sottrarsi alle indagini sul delitto e all'eventuale vendetta dei familiari della vittima (il RR nei giorni immediatamente successivi all'omicidio aveva interrotto l'attività lavorativa a Lissone e s'era improvvisamente trasferito a Mazzarino, paese natale, per una decina di giorni senza alcuna valida ragione;
i coniugi RR e i coniugi PA avevano cercato in modo convergente di nascondere agli inquirenti l'effettiva consistenza dei rapporti di assidua frequentazione fra loro intessuti, ed in particolare che PP RR s'accompagnava e dava man forte al PA anche durante i litigi di questi con l'RI all'interno del maneggio);
b) i certi legami dell'RI e del RR con ambienti malavitosi e l'esistenza di motivi di contrasto fra i due in conseguenza del violento conflitto apertosi fra l'RI e il PA, quest'ultimo assistito dal RR nelle occasioni d'incontro presso il maneggio;
c) la falsità dell'alibi difensivo, attesa la "radicale inconciliabilità" tra la versione fornita dall'imputato e quella dei tre testimoni da lui indicati e tra le "maldestre invenzioni fra loro scollegate" degli stessi testimoni, sui movimenti effettuati dal RR nelle ore dell'omicidio.
Non aveva quindi carattere di necessità e nemmeno di utilità la rinnovazione del dibattimento richiesta al fine di esaminare il curatore del fallimento PA e di riesaminare i principali testi già sentiti nel dibattimento di primo grado, poiché essi erano stati approfonditamente esaminati e controesaminati nel giudizio di primo grado ne' si ravvisavano circostanze decisive sulle quali gli stessi non avessero già deposto.
4.- Avverso tale sentenza i difensori del RR hanno presentato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di gravame si denunzia la nullità assoluta della decisione impugnata per essere stata pronunziata in sede di rinvio dalla prima sezione della corte d'assise d'appello di Milano, la quale aveva già pronunciato la sentenza cassata con il primo annullamento con rinvio.
Con un secondo motivo di gravame si denunzia violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla valutazione della prova di responsabilità, con particolare riferimento all'apprezzamento di attendibilità del racconto e dell'identificazione dell'assassino da parte della piccola figlia della vittima, nonostante le incertezze palesate dalla stessa in sede d'incidente probatorio e nel dibattimento, il mancato riconoscimento dell'imputato da parte del teste oculare AK, l'assenza di una causale omicidiaria e l'alibi offerto per l'ora del delitto.
Si censura infine la denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere all'esame del AK in presenza di un interprete.
Con successiva memoria ritualmente depositata i difensori dell'imputato hanno illustrato le ragioni di diritto poste a fondamento del primo motivo di gravame, avente ad oggetto la nullità assoluta della sentenza impugnata per incompetenza funzionale della corte di merito giudicante in sede di rinvio ai sensi degli artt. 178.1 e 623 lett. c) c.p.p., nonostante la prima pronuncia rescindente della Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata, siccome pronunciata in fase di giudizio di rinvio dalla stessa sezione - la prima - della corte d'assise di Milano, la quale aveva emesso la precedente sentenza 17.2.1995, annullata il 10.10.1995 dalla Corte di cassazione con rinvio degli atti ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario. Nella vigenza dell'abrogato codice di procedura penale, la giurisprudenza largamente prevalente della Suprema Corte escludeva che la violazione del disposto dell'art. 543, concernente il rinvio ad altro ufficio giudiziario o ad altra sezione del medesimo ufficio, integrasse una nullità (cfr. Sez. I, 24.1.1992, Miliani, rv. 189659;
Sez. VI, 4.10.1989, Sassi, Cass. pen. 1990, 1326;- Sez. III, 9.4.1980, Bartolomei, ivi 1982, 119, 9.12.1970, Anzilli, ivi 1970, 1738; v. anche Cass., Sez. I, 17.10.1994, Prigilano, rv. 199676). La più grave sanzione processuale della nullità non era espressamente prevista, ne' essa poteva rientrare tra quelle di cui all'art. 185 n. 1, ovvero ricondursi ad una pretesa incompetenza funzionale del giudice del rinvio, posto che la disposizione dell'art. 543 era esclusivamente diretta a prevenire le incompatibilità di cui all'art. 61 stesso codice: trattavasi dunque, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, di mera irregolarità (v. però, in senso contrario, Sez. IV, 3.12.1984, Portella, ivi 1986, 959; Sez. Il, 14.10.1966, Ladda, ivi 1967, 1171). Il nuovo codice di rito, in ossequio al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - art. 25, comma 1, Cost. - e alla direttiva n. 19 della l. delega n. 81 del 1987
("predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;
previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata"), ha riprodotto sostanzialmente sub lett. c) dell'art. 623 la disciplina previgente e ha dettato con l'art. 175 disp. att. il criterio d'individuazione dell'ufficio giudiziario viciniore.
Di talché, sembra riprodursi il quesito interpretativo già diversamente risolto nella vigenza dell'abrogato codice di procedura penale: se, in conseguenza di una pronuncia della Corte di cassazione di annullamento e designazione del giudice di rinvio ex art. 623 lett. c), possa intendersi attribuita a questo una sorta di competenza funzionale, la cui violazione sia idonea a viziare inesorabilmente la decisione del giudice di rinvio, in quanto affetta da nullità di ordine generale e assoluta ex artt. 178 lett. a) e 179. 1.
E però, nel caso in esame, la sentenza pronunciata il 15.7.1997 dalla prima sezione della corte d'assise d'appello di Milano, impugnata con l'odierno ricorso, non consegue all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della prima decisione emessa il 17.2.1995 dalla medesima sezione, bensì all'ulteriore annullamento con rinvio dell'altra decisione, pronunciata l'1.4.1996 dalla seconda sezione della stessa corte d'assise: di guisa che la sentenza oggi impugnata risulta emessa da un giudice di rinvio - la prima sezione - "altro" rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza da ultimo annullata.
S'intende dire che il vincolo nascente dall'attribuzione di competenza per il giudice di rinvio - dalla cui violazione s'assume in ipotesi l'insorgere della nullità della decisione - è correlato alla necessità di un judicium rescissorium strettamente conseguenziale ad una fase rescindente, nella quale la Corte di cassazione ha proceduto all'annullamento con rinvio dello specifico provvedimento impugnato;
mentre non rilevano affatto le eventuali, precedenti e reiterate, statuizioni rescindenti pure adottate in sede di legittimità - ferma restando evidentemente la regola sull'incompatibilità fissata dall'art. 34.1 c.p.p. - (conf Cass., Sez. I, 7.7.1997 n. 1066, Ursini). Ritiene pertanto il Collegio che non possa essere condivisa la radicale tesi difensiva secondo cui, versandosi in tema di "unico procedimento", la spoliazione di competenza verificatasi con il primo annullamento "restava e resta ferma a non tangibile pietra angolare di questa vicenda", sì che la prima sezione della corte d'assise di Milano era ormai definitivamente pregiudicata nell'assunzione dei "poteri d'investitura" in qualità di giudice del rinvio. Merita in proposito di essere presa in seria considerazione - alla stregua di tertium comparationis utile per verificare la solidità della tesi suesposta - l'analoga vicenda procedimentale occorrente nel caso in cui l'ufficio giudiziario sia costituito in unica sezione.
Qualora venga annullata una sentenza di una corte o di un tribunale sprovvisti di altra sezione, il giudizio, a norma dell'art. 623 lett. c) c.p.p., va rinviato alla corte o al tribunale "più vicini",
determinati giusta il criterio di cui all'art. 175 disp. att. Ma, nell'ipotesi di un ulteriore e successivo annullamento da parte della Corte di cassazione anche della sentenza del secondo giudice, se il giudizio - in base all'assunto difensivo - non potesse più essere rinviato al primo giudice (che, siccome viciniore, è uno solo), individuato mediante il suddetto meccanismo, difetterebbe in tal caso la predeterminazione legale di qualsiasi criterio oggettivo di attribuzione della competenza per il giudice di rinvio. 2.- Le censure riguardanti l'affermazione di responsabilità del prevenuto (con particolare riferimento all'apprezzamento di attendibilità del racconto e dell'identificazione dell'assassino da parte della piccola figlia della vittima, nonostante le incertezze palesate dalla stessa in sede d'incidente probatorio e nel dibattimento, il mancato riconoscimento dell'imputato da parte del teste oculare AK, l'assenza di una causale omicidiaria e l'alibi offerto per l'ora del delitto sono destituite di ogni fondamento) sono destituite di ogni fondamento.
Mette conto di osservare che, nell'ipotesi di annullamento per vizio motivazionale, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti "i punti oggetto di annullamento " - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità.
Il giudice di rinvio può quindi giudicare, con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito, nel caso in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere a una nuova valutazione del fatto.
La fondatezza o meno delle doglianze del ricorrente dev'essere pertanto scrutinata alla stregua dei suesposti principi interpretativi.
La Corte di cassazione, con la prima sentenza di annullamento di data 10.10.1995, accertata l'illogicità e l'incoerenza dell'intera struttura motivazionale della decisione impugnata, rinviava ad altro giudice il quale "in piena autonomia e senza altri vincoli se non quelli derivanti dal rigore logico e dal prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, dovrà procedere ad una nuova valutazione delle dichiarazioni del AK e del mancato riconoscimento del RR da parte di quest'ultimo, per poi porre a raffronto i risultati di questa nuova indagine con quelli desunti dalla versione fornita dalla piccola figlia della vittima e delle ricognizioni da questa effettuate, all'interno del contesto globale segnato da tutti gli altri elementi probatori disponibili, compresi quelli concernenti la causale e l'alibi, la cui rivalutazione potrà apportare apprezzabili contributi a sostegno dell'una o dell'altra soluzione". La corte territoriale, con motivazione congrua e logica, pienamente coerente con le risultanze processuali, ha colmato le specifiche lacune della sentenza annullata, e, integrandosi con quella precedentemente offerta dal giudice del merito, ha con adeguato apparato argomentativo affermato che l'identificazione in RR PP dell'individuo che, in esito ad una discussione, aveva aggredito, ferito e ucciso RI AN, era dimostrata dalla testimonianza diretta di RI CE, la quale, avendo seguito tutto lo sviluppo dell'azione da brevissima distanza, tanto da rimanere essa stessa ferita, aveva potuto riconoscere con certezza l'aggressore nel RR, che già conosceva, ed indicarlo la sera stessa alla madre e nei giorni seguenti agli inquirenti. Tale testimonianza non era contraddetta ma anzi confortata dalle dichiarazioni di AK Bouchta, il quale aveva descritto l'ID come un uomo avente caratteristiche corrispondenti a quelle dell'imputato ed aveva affermato che l'immagine del RR nella foto di gruppo a lui mostrata era somigliante a quella dell'assassino.
Nè la testimonianza della piccola CE era svalutata dall'assunto difensivo che l'imputato non aveva alcuna ragione di uccidere l'RI: costui infatti proprio in quei giorni si era posto in un contrasto duro e violento con il PA, al quale il RR era legato da rapporti oltre che di prestazione d'opera anche di frequentazione e di amicizia, tanto da avere preso le sue difese in una precedente occasione proprio nel corso di un litigio con l'RI; e questo spiega in modo plausibile il motivo della discussione poi degenerata nell'aggressione fisica e infine nell'uccisione dell'RI; era altresì possibile che tale discussione riguardasse contrasti fra l'RI e gli altri due uomini non identificati che avevano partecipato al fatto, uno dei quali aveva passato la pistola al RR, e che la partecipazione dell'imputato fosse dovuta all'intento di dare man forte a costoro nell'affrontare lo stesso RI.
La tesi d'accusa trovava poi conforto nel fatto che già il giorno successivo a quello dell'omicidio il RR, per allontanarsi dal luogo del delitto e nel quale si stavano svolgendo le prime indagini, si fosse rifugiato in Sicilia nel suo paese d'origine ed altresì nella circostanza che la moglie, il PA e la IN avessero reso dichiarazioni mendaci per nascondere la verità dei rapporti del RR con il PA e tramite costui con l'RI. Assumeva altresì significato indiziante il fatto che il RR per spiegare dove si fosse trovato quando era stato commesso l'omicidio e per difendersi dall'accusa di avere commesso tale delitto avesse escogitato un alibi falso, avvalendosi di testimonianze mendaci. Il ricorrente non ha denunziato, a sostegno del dedotto travisamento del fatto, di avere vanamente rappresentato al giudice di appello elementi fattuali decisivi per il postulato difensivo e di averne questo pretermesso l'esame, essendosi sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, sulla base degli atti e delle prove assunte, avrebbe dovuto essere la diversa e più logica ricostruzione del fatto e delle responsabilità: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità. Allorquando il giudice del merito - come nel caso in esame - abbia indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali, postulato il tema d'indagine, ha fondato la propria decisione, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione al rigoroso ed esaustivo apprezzamento degli elementi probatori compiuto dallo stesso giudice.
3.- Anche l'ulteriore motivo di gravame, concernente la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di riesaminare il teste AK con la presenza di un interprete, risulta infondato. Avendo infatti la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello natura eccezionale per una presunzione di completezza dell'istruttoria già svolta e per la sua subordinazione all'impossibilità di decidere allo stato degli atti, la deliberazione sulla relativa istanza è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità ove sorretta da adeguato e logico apparato motivazionale.
Nella specie, la corte di merito ha puntualmente rilevato - con apprezzamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità - che tutti i testimoni, già sentiti nel dibattimento di primo grado, erano stati approfonditamente esaminati e controesaminati nel giudizio di primo grado ne' si ravvisavano circostanze decisive sulle quali gli stessi non avessero già deposto.
In definitiva, il ricorso dev'essere respinto con le conseguenze di legge circa il regolamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili nel presente giudizio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessive lire 3.500.000, di cui lire 500.000 per spese.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1998