Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2017, n. 1229
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Sentenza 26 ottobre 2017

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È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella "perché il fatto non costituisce reato", non potendo avere rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile, la circostanza che l'imputato non sia stato assolto con tale ultima formula in quanto la sentenza, contenendo l'accertamento dell'insussistenza del fatto, produrrebbe comunque l'effetto di giudicato nel giudizio civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2017, n. 1229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1229
    Data del deposito : 26 ottobre 2017

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