Sentenza 7 maggio 2001
Massime • 1
Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto - il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto - può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangano, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2001, n. 6349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6349 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
5. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni Denso Manufacturing Italia, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via Cesare Beccaria 88 presso lo studio dell'avvocato Francesco Santoni, che, unitamente all'avvocato Giovanni de Lella, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro
RT IC, elettivamente domiciliato in Roma in via Pellico 2 presso lo studio dell'avvocato Dario Bianchini, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall'avvocato Giuseppe Carlucci, anche ricorrente incidentale;
nonché
la società a responsabilità limitata Industrie del Basento, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via San Tommaso d'Aquino 32 presso lo studio dell'avvocato Antonio Feriozzi, rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dall'avvocato Pasquale Lamonica;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza del 6 ottobre 1999, depositata il giorno 25 successivo, numero 1587, r.g. 495/99;
udita la relazione svolta nell'udienza del 16 febbraio 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 13 settembre 1996, RT IC - premesso che aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della società Industrie Magneti Marelli Manufacturing e che con lettera in data 8 marzo dello stesso anno gli era stato comunicata la cessione del contratto di lavoro alla società Industrie del Bisento, che tale atto doveva configurarsi come comunicazione di recesso dal rapporto - convenne in giudizio, avanti il pretore di Potenza, la società datrice di lavoro, chiedendo che venisse ordinata la propria reintegrazione presso la stessa anche nell'altro stabilimento sito in Salvo di Chieti con le ulteriori conseguenti statuizioni in punto di risarcimento dei danni.
Costituitosi il contraddittorio, venne autorizzata la chiamata in causa della società Industrie del Basento.
Il pretore, con pronuncia resa il 3 dicembre 1998, rigettò la domanda, rilevando che se anche la comunicazione spedita al lavoratore era da qualificarsi come intimazione di licenziamento, dovendo escludersi la configurabilità di una cessione del contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile, pur tuttavia il recesso era stato legittimamente esercitato per la sussistenza di una giusta causa oggettiva a seguito della definitiva cessazione della attività svolta nello stabilimento di Potenza e della impossibilità di una ricollocazione del RT nel posto di lavoro originariamente occupato.
L'appello proposto dal lavoratore è stato accolto dal tribunale di Potenza con la sentenza indicata in epigrafe ritenendosi la sussistenza di un obbligo di reintegrazione e risarcitorio a carico della sola società Industrie Magneti Marelli Manufacturing. Il giudice di secondo grado, dopo avere condiviso la conclusione del pretore circa la inconfigurabilità di un contratto di cessione e osservato che in ogni caso sul punto non era stata formulata impugnazione, ha ritenuto che il licenziamento era stato illegittimamente intimato per non essersi fornita dal datore di lavoro la prova della impossibilità di utilizzazione del lavoratore, che pure in tale senso aveva manifestato la propria disponibilità, nell'altro stabilimento di salvo di Chieti, conseguendone la insussistenza in concreto del giustificato motivo oggettivo del recesso.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Denso Manufacturig Italia, succeduta alla Magneti Marelli Manufacturing, con ricorso sostenuto da tre motivi. Il RT e la società Industrie del Basento resistono con controricorsi. Il primo ha inoltre proposto ricorso incidentale affidato a un motivo. Motivi della decisione:
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi in applicazione del disposto dell'articolo 335 del codice di procedura civile. Con la prima ragione di censura, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge numero 604 del 1955, lamentando che il tribunale ha erroneamente fondato il suo giudizio sulla presunta assenza di prove in ordine alla sussistenza delle giustificato motivo di recesso e alla impossibilità di un reimpiego del lavoratore nell'ambito della intera organizzazione aziendale. A questo proposito si espone che era rimasto dimostrato che, a causa della crisi determinatasi nel settore produttivo, si era dovuto procedere alla totale cessazione della attività nello stabilimento di Potenza e, a seguito di trattative avviate con le organizzazioni sindacali, si era pervenuti alla conclusione di un accordo con queste nel quale era stato previsto che i dipendenti occupati nella struttura, e per i quali era intervenuto il trattamento di integrazione salariale sarebbero transitati presso la società Industrie del Bisento, allo specifico scopo costituita dalla società Paganelli Sud mostratasi in tale senso disponibile, Ciò avvenne attraverso una cessione dei relativi contratti di lavoro con la quale venne comunicata la volontà dell'impresa di recedere dai contratti sicché effettivamente la stessa si risolveva, nella sostanza, in una comunicazione di licenziamento dei cui motivi, che del resto erano ampiamente noti, non venne mai avanzata richiesta di specificazione dal RT, che anzi, ricevuta la comunicazione della cessione da essa ricorrente, aveva spedito alla società Industrie del Basento un telegramma con il quale aveva manifestato la sua disponibilità al proprio inserimento in quest'ultima. Con il secondo motivo, la società ricorrente espone che - in violazione sempre del citato articolo 3, con riferimento anche all'articolo 5 della stessa legge - erroneamente il giudice di merito ha ritenuto la inesistenza del giustificato motivo oggettivo per non essersi fornita la prova circa l'impossibilità di impiego del lavoratore presso altro stabilimento della stessa società. A questo riguardo, la società ricorrente sostiene che, se anche incombe sul datore di lavoro un tale onere, pur tuttavia il lavoratore deve soddisfare a quello di allegazione e di indicazione delle concrete possibilità di un proprio reimpiego, il che nella specie non era avvenuto.
Con il terzo motivo, la stessa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 436 del codice di procedura civile, nonché vizi della motivazione, deducendo che erroneamente il tribunale ha affermato che doveva ritenersi per acquisita la circostanza accertata dal pretore di non configurabilità nella specie di una cessione del contratto di lavoro per non essere stata la statuizione sul punto oggetto di impugnazione. Al proposito, la ricorrente sostiene che, essendo rimasta vittoriosa in primo grado, nessun onere di impugnazione su lei gravava essendo sufficiente la riproposizione della questione in appello, al che aveva provveduto con la comparsa di costituzione. Tanto premesso in rito, la ricorrente espone che era stata acquisita la prova circa l'avvenuto perfezionamento del contratto di cessione - al quale si era addivenuto in virtù degli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali - avendo il RT prestato consenso allo stesso e non potendo incidere sulla sua validità eventuali riserve del contraente cessionario sulla qualifica da attribuire al ceduto. Con l'unico motivo del ricorso incidentale. il RT denuncia violazione degli articoli 112, 437 e 429 del codice di procedura civile, lamentando la omessa pronuncia, da parte del tribunale, sulla domanda di condanna della società al pagamento degli interessi sulla sorte liquidata e della sua rivalutazione monetaria. Ragioni logiche e giuridiche impongono l'esame, in linea pregiudiziale, della terza ragione di censura svolta dalla società ricorrente principale.
La stessa appare fondata.
A questo proposito deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi del disposto dell'articolo 346 del codice di rito, la parte risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, al fine di richiamare in discussione "le domande e le eccezioni non accolte", non ha l'onere di proposizione di un appello incidentale, essendo invece sufficiente l'assolvimento a quello di una loro riproposizione con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello.
E proprio, nella materia di controversie di lavoro, questa corte ha affermato il principio, che qui si ribadisce, a termini del quale, ai fini di evitare la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, stabilita dall'articolo 346, applicabile anche nel rito del lavoro - la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di reiterare tali domande ed eccezioni riproponendole in qualsiasi forma idonea a evidenziare la sua volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione delle stesse, sempreché peraltro la riproposizione, pur libera nella forma, sia fatta in modo specifico non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado del giudizio (Cass., il aprile 1998, n. 3755; Cass., 24 marzo 1995, n. 3447). Ed è stato anzi successivamente ritenuto che Il richiamo nella comparsa di costituzione in appello "a tutto quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado" non confligge con il secondo comma dell'articolo 436 del codice di rito, che nel rito speciale del lavoro - nell'ambito del più generale principio fissato dall'articolo 346, secondo cui le domande e le eccezioni s'intendono rinunziate se non espressamente riproposte in appello - impone all'appellato di formulare nella memoria difensiva la "dettagliata esposizione di tutte le sue difese", con formula che non richiede specificità e analitica indicazione delle questioni sottoposte al giudice, come è, invece, previsto per l'appellante, cui è richiesta l'indicazione dei "motivi specifici d'impugnazione" (Cass., 14 gennaio 2000, n. 383). Orbene, risulta espressamente dalla motivazione della sentenza impugnata che la difesa avente per oggetto la intervenuta cessione del contratto era stata riproposta nel giudizio di appello dalla società attuale ricorrente, sicché nessun giudicato si era potuto formare in ordine alla ritenuta esclusione di essa a opera del pretore.
Nè poteva rilevare quanto altro osservato dal tribunale circa il fatto che in ogni caso non era risultato "alcun contratto in tal senso tra le parti", con riferimento evidente alla mancanza di un accordo contestuale trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto. E invero, perché possa configurarsi una cessione di contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile, è sufficiente l'accordo bilaterale tra cedente e cessionario al quale segua temporalmente il consenso del contraente ceduto, che - costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto, il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto - può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché, nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangono, inoltre tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto (Cass., 29 novembre 1993, n. 11847). Orbene, sostiene la ricorrente - e, a tale proposito, nell'atto di impugnazione è stato trascritto il testo della lettera inviata il 29 febbraio 1996 dalla società Industrie Magneti Marelli al RT di comunicazione della intervenuta cessione del relativo "contratto di lavoro subordinato nella qualifica di impiegato della Industrie del Basento s.r.l." e quello del telegramma spedito dal RT a questa seconda in data il marzo dello stesso anno di presa d'atto e di messa a disposizione, successivamente reiterate come risulterebbe dalla richiesta inoltrata alla Commissione di conciliazione. Su tutto ciò, il cui carattere di decisività pare evidente, tace la motivazione della sentenza, sicché si impone, sotto tale profilo, la cassazione della stessa con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Potenza - al quale viene demandato di accertare se nella specie si ebbe cessione del contratto di lavoro tra le due imprese seguito da accettazione del lavoratore ceduto e se eventualmente il contratto stesso ebbe a perdere di validità per fatto addebitabile al cessionario, tenendo conto che non potrebbe rilevare la eventuale mancanza di un contratto di cessione tra cedente e cessionario nella forma scritta, non essendo questa normativamente prevista, sicché deve ritenersi, per consolidata giurisprudenza e conforme dottrina, la necessità dell'osservanza, anche per la cessione, della forma richiesta per il contratto ceduto, sicché, non esigendosi per quello di lavoro una forma tipica, altrettanto deve ritenersi, consequenzialmente, per quello di cessione dello stesso (per tutte, Cass., 6 novembre 1999, n. 12384). Nell'accoglimento di questo motivo restano assorbiti, in quanto evidentemente subordinati allo stesso, gli altri del ricorso principale e l'impugnazione incidentale.
Alla stessa Corte territoriale è richiesto di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2001