Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10142 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
3 REPUBBLICA ITALIANA /0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 14 SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRASS- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis ati 0 Dott. ZO CALFAPIE Presidente R.G. N. 15040/00 Cron. 22488 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2682 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - - Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.14/02/03 Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ± sul ricorso proposto da: LO LA, RI US, PULICARI elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATERINA, CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO OM difesi dall'avvocato GIOVANNI VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OM US, OL VI, OM OS, FURCHI. NC erede di OL FERDINANDO, OM ANTONIO, OM FRANCESCO, OM 2003 VI, eredi di OM FERDINANDO, OM 269 FRANCESCO;
-1- intimati avverso la sentenza n. 161/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 16/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso Generale Dott. Marco inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 17 dicembre 1997 il Pretore di Tropea pronunziò sentenza con cui dichiarò che EP, ZO, MO, ES OM e gli ere- di di ND OM (elencati in epigrafe) sono titolari di una servitù di passaggio sul fondo di LA IA, confinante con quello di loro proprietà, e condannò quest'ultima a rimuovere il cancello con cui ne aveva impedito l'esercizio, o a consegnarne ad essi le chiavi. Nel giudizio di appello, promosso da LA IA innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, intervennero EP ON e NA IC, proprietari di una casa con antistante terreno sita nei pressi, che chiesero, come l'appellante, il rigetto della domanda che il Pretore aveva accolto, ed in subordine la rimessione a quest'ultimo degli atti, perché al giudizio non avevano partecipato tutti i litisconsorzi necessari. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vibo Valen- tia - ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di EP ON ro e NA IC, avendo accertato che essi non sono proprietari del fondo in tesi asservito;
- ha affermato che EP, ZO, MO, ES OM e gli eredi di ND OM avevano proposto in via principale azione confessoria della servitù, e soltanto in via subordinata ed alternativa azione costitutiva della servitù, allegando l'interclusione del loro fondo, e che il Pretore, avendo accolto la domanda principale, aveva correttamente consi- derato assorbita la domanda subordinata ed alternativa;
3 que della strada su cui EP, ZO, MO, ES OM e gli eredi di ND OM sostengono di aver diritto di passare, come risulta dai documenti che affermano di aver esibito nel giudizio di appello. Sostengono quindi di essere titolari di un diritto che è stato pregiudicato dalla sentenza di primo grado, e censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il loro intervento in appello, denunziando violazio- ne degli art. 344 e 404 del codice di rito. Con il secondo motivo del ricorso LA IA afferma che l'azione esperita da EP, ZO, MO, ES OM e gli eredi di ND OM non è una azione confessoria, avendo essi chiesto, nel rassegnare le conclusioni nel giudizio di primo grado, la costitu- zione di una servitù coattiva;
e denunzia violazione dell'art. 112 e 113 del codice di rito, nonché vizi della motivazione. Con il terzo motivo del ricorso LA IA censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo di appello con cui aveva rilevato che il cancello del quale EP, ZO, Co- smo, ES OM e gli eredi di ND OM avevano chiesto la rimozione non è quello del quale il Pretore l'ha ordinata;
e sostengono che, se tale errore fosse stato rilevato, ne sarebbe seguita necessariamente il rigetto della domanda, dal momento che la situazione dei luoghi era tale da escludere la esistenza della servitù da essi rivendicata. Con il quarto motivo del ricorso, erroneamente rubricato anch'esso come terzo, LA IA censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. La ricor- rente sostiene che la sua rinunzia all'eredità è valida ed efficace, per le ra- 5 gioni nel dettaglio esposte, e dunque che non è proprietaria del fondo sul quale EP, ZO, MO, ES OM e gli eredi di Ferdi- nando OM sostengono di aver diritto di passare. Quello che sembra essere un ultimo motivo di ricorso in realtà tale non è, perché con esso LA IA si limita ad indicare alcune questioni non esaminate dal giudice dell'appello perché assorbite, e che si riserva di riproporre nell'auspicato giudizio di rinvio. Tutte le censure proposte sono inammissibili. Con esse vengono impugnate statuizioni, di rito e di merito, che sono superate da quella, che non è stata censurata, e sulla quale si è quindi formato il giudicato, con la quale il Tribunale di Vibo, rilevata la non inte- grità del contraddittorio, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo gra- do ed ha rimesso gli atti al giudice che l'aveva pronunziata per la ripetizione del giudizio. Dovendo essere ripetuto l'intero giudizio, le dette questioni an- dranno in tale sede esaminate, se riproposte o rilevabili di ufficio. Nulla sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 14 febbraio 2003 Il presidente L'estensofe (ZO Carlo Cioffi) There WV CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 ES IA Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24.01.04 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Serie 4 al n. 2055 versate € 149,72 25 GHU. 2003 apposta in calce alla copia autentica Roma for5 del 30/5/2002) (art. 278 T.U. 115 IL CANCELLIERE C1 ☑1 ES AT