Sentenza 17 maggio 2000
Massime • 1
In tema di omissioni o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328 secondo comma cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono; ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale; così come avviene, ad esempio, nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del richiedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2000, n. 8263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8263 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Romano Presidente del 17/05/2000
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini " N. 1016
3. Dott. Giovanni De Roberto " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Adolfo Di Virginio " N. 6828/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IS UC e da FI EN avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 16/11/1999, con la quale veniva confermata la loro condanna per il reato di cui all'art. 328 c. 2 c.p.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Gilberto Lozzi e Filippo Trofino, entrambi per il FI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 16/11/1999 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di IS UC e di FI EN, imputati del reato di cui all'art. 328 c. 2 c.p. a ciascuno di loro ascritto per avere, quale notaio designato dal RE di TE (con decreto in data 26/3/1993 il primo e con decreto in data 7/12/1993 il secondo) per la redazione dell'inventario dei beni compresi nell'eredità di Bitetti Giuliana, mancato di compiere tale atto, benché a ciò sollecitato espressamente dal curatore dell'eredità giacente, e mancato di esporre le ragioni del ritardo. Riteneva la Corte di Appello inconferenti le ragioni di salute addotte a giustificazione dal IS, perché il ritardo aveva superato di gran lunga la durata della malattia e perché questa non gli avrebbe comunque impedito di rispondere al curatore per giustificarlo;
e ininfluente il successivo compimento dell'atto del FI, perché il reato si era ormai consumato con l'inutile decorso del termine prescritto dalla norma incriminatrice. Neppure potevano scriminare l'omissione la complessità dell'adempimento e la necessità della collaborazione del curatore perché gli interessati avevano comunque l'obbligo di rispondere e di esporre le ragioni che rendevano impossibile il compimento dell'atto.
Ricorrono entrambi gli imputati, con distinti mezzi di impugnazione, a mezzo dei loro difensori.
Il IS deduce erronea applicazione dell'art. 328 c. 2 c.p. nonché difetto di motivazione: non si sarebbe tenuto conto del suo stato di malattia e se ne sarebbe illogicamente argomentata l'irrilevanza della mancata sua sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili.
Il FI deduce a sua volta erronea applicazione dell'art. c. 2 c.p.: erroneamente si sarebbe ritenuto che egli era obbligato a comunicare la propria disponibilità alla redazione dell'inventario, essendo questa implicita nella mancata segnalazione di cause ostative;
ne' l'incarico poteva essere portato a termine senza la collaborazione del curatore, che non aveva mai posto a sua disposizione la documentazione necessaria ne' avrebbe potuto farlo, poiché non ne disponeva ancora;
ed infatti i documenti messi poi a sua disposizione risultavano formati soltanto nel dicembre 1995. Con motivi aggiunti tempestivamente depositati deduce poi erronea applicazione dell'art. 328 c. 2 c.p. sotto l'ulteriore profilo dell'inidoneità della richiesta del curatore a costituire atto di impulso rilevante ai fini della configurabilità del reato: essa non potrebbe essere considerata quale vera e propria diffida ad adempiere, condizionata come era ad altri adempimenti preventivi che non competevano già al notaio e non costituivano comunque oggetto dell'incarico conferitogli.
Va esclusa sotto il profilo oggettivo la configurabilità dei reati contestati, per le ragioni assorbenti delineate nei motivi aggiunti del FI.
Come già ritenuto di recente da questa Corte (Sez. VI, 10/6/1999, Sammuri), la richiesta di cui all'art. 328 c. 2 c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere:
essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono;
ed il reato si consuma quando, in presenza di tale essenziale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale;
così come avviene, ad esempio, nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del richiedente. Ora, con la lettera-tipo inviata ai notai dal curatore dell'eredità giacente veniva innanzi tutto richiesto al destinatario di procedere, se poteva, "ai primi accertamenti catastali per verificare l'esattezza delle informazioni in nostro possesso e anche per accertare se vi fossero altri beni di proprietà della Bitetti"; e solo all'esito di tali accertamenti si chiedeva di "concordare un data per procedere all'inventario sul posto alla mia e alla sua presenza". La redazione dell'inventario veniva quindi subordinata ad una serie di accertamenti e di verifiche, per le quali si richiedeva l'opera professionale del notaio, non rientranti di certo nell'incarico allo stesso conferito dal giudice. Dato il tenore della richiesta, si deve escludere senz'altro che essa fosse qualificabile come diffida ad adempiere, idonea come tale a far decorrere il termine per il compimento dell'atto o per la giustificazione del mancato compimento: quelli richiesti preliminarmente alla redazione dell'inventario non erano atti dovuti, e ad essi nondimeno il richiedente subordinava la possibilità della redazione, cui li riteneva prodromici e strumentali. Tanto premesso, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti ascritti agli imputati non sussistono.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 17 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2000