Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2000, n. 8263
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Sentenza 17 maggio 2000

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In tema di omissioni o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328 secondo comma cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono; ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale; così come avviene, ad esempio, nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del richiedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2000, n. 8263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8263
    Data del deposito : 17 maggio 2000

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