Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3529
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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L'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, della quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di svolgimento di mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, si verifica in tutti i casi in cui sia configurabile una sospensione legale o convenzionale del rapporto del lavoratore sostituito, perciò anche nel caso in cui il sostituito sia assente per l'espletamento di attività sindacale, in forza di permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva, a nulla rilevando la frequenza, contiguità e/o continuità dei suddetti permessi.

Grava sul lavoratore che richieda la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. l'onere di provare che il lavoratore sostituito non aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione richiesta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3529
Data del deposito : 10 aprile 1999

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