Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
L'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, della quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di svolgimento di mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, si verifica in tutti i casi in cui sia configurabile una sospensione legale o convenzionale del rapporto del lavoratore sostituito, perciò anche nel caso in cui il sostituito sia assente per l'espletamento di attività sindacale, in forza di permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva, a nulla rilevando la frequenza, contiguità e/o continuità dei suddetti permessi.
Grava sul lavoratore che richieda la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. l'onere di provare che il lavoratore sostituito non aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato Santojanni Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Natale Capitanio Consigliere
Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere
Dott. Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico presso l'avv. Ignazio Fiore, che unitamente all'avv. Serzio Vacirca lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Enel Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ora ENEL spa, elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo Da Carpi n. 6, presso l'avv. Renato Silvestri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15023 del 24 maggio 1995 dep. 14/11/95 R.G. 737/90
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Uditi gli avv.ti Vacirca per la parte ricorrente e Silvestri per la parte resistente;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.15023 in data 24 maggio 1995 il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Pretore di quella Città emessa inter partes, respingeva la domanda proposta da ZZ VA, intesa ad ottenere l'inquadramento nella categoria superiore B1 per avere sostituito altro dipendente durante le numerose e ripetute assenze per effetto di istituti contrattuali e di attività sindacale. Propone ricorso per cassazione ZZ VA ed avanza tre ordini di motivi.
Resiste con controricorso Enel Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ora ENEL S.p.A.
Il ricorrente deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché la violazione delle disposizioni in tema ermeneutica contrattuale, con riferimento agli artt. 22, 47 e 9 del contratto collettivo, ed ancora l'omesso esame di un fatto decisivo e la contraddittorietà di motivazione. La doglianza non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazioni degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346).
Il Tribunale ha, con argomentazione corretta e coerente, posto in rilievo che la disciplina dettata all'art. 22 del Contratto Collettivo, nel senso che è fissato il limite massimo di un anno ai fini della promozione automatica nel caso di sostituzione di personale in aspettativa, non ha alcuna attinenza con l'ipotesi in esame, di sostituzione di personale in permesso per attività sindacale, dal momento che lo stesso contratto, all'art. 9, attribuisce al datore di lavoro la facoltà discrezionale di concedere o negare l'aspettativa ed ancora fissa il limite di un anno alla medesima.
Tale valutazione, effettuata anche in relazione al criterio dettato all'art. 1363 codice civile, mediante interpretazione complessiva delle varie clausole, appare conforme al dettato normativo Al riguardo il ricorrente si limita a contrapporre una sua lettura del predetto art. 22, assumendo che "le parti sociali hanno avvertito l'esigenza di porre qualche regola ulteriore per l'altra ipotesi esclusiva corrispondente ... all'eccezione posta dal legislatore alla automatica operatività del diritto al superiore inquadramento" e quindi hanno stabilito una durata massima di un anno, da valere per tutti gli altri casi.
Non viene però indicato quale sarebbe l'errore insito nell'interpretazione data dal Tribunale che, in aderenza al testo dell'accordo, ha ritenuto tale limite non di portata generale ma ristretto al caso della sostituzione del lavoratore in aspettativa e il motivo di ricorso viene illustrato con la trascrizione di ampi stralci della sentenza di primo grado ed in particolare dell'assunto circa l'equiparazione dell'aspettativa di fatto, quale appunto sarebbe caratterizzata dalla fruizione di una serie continua di permessi sindacali, all'aspettativa disciplinata dal cennato art. 22, nonché, con l'enunciazione delle regole dettate agli artt. 11362 e seguenti del codice civile in tema di interpretazione dei contratti.
È sufficiente osservare che appare corretto il ragionamento seguito dal Tribunale per superare tale assunto, in presenza di un richiamo alla discrezionalità del datore di lavoro nella concessione dell'aspettativa, insussistente nell'ipotesi di concessione di permessi sindacali.
Del tutto fuori luogo è poi il rilievo circa la mancata indagine in ordine alla comune intenzione delle parti, atteso che non vengono chiarite le ragioni per cui la lettera dell'accordo dovrebbe non rispecchiare tale intenzione, e ugualmente infondato è il richiamo al canone della buona fede posto che i permessi sindacali non possono essere concessi d'iniziativa e neppure negati o contenuti a scelta del datore di lavora e pertanto lo svolgimento ripetuto, sempre per periodi limitati, delle mansioni superiori senza l'attribuzione della relativa qualifica non si può certo attribuire ad una scelta fraudolenta.
Col secondo mezzo viene denunciata l'erronea interpretazione dell'art. 2103 del Codice Civile pur se letto indipendentemente dalle regole stabilite dalla contrattazione collettiva, nonché il difetto di motivazione al riguardo.
Anche in questo caso il ricorrente trascrive uno stralcio della sentenza di primo grado e contesta che, attesa la frequenza dei permessi sindacali, la loro contiguità e continuità, si versi nell'ipotesi di assenza disciplinata all'art. 2103 codice civile, nel testo modificato dall'art. 13 legge 300/70. L'argomentazione prescinde però dall'enunciato normativo poiché il decorso del termine fissato normativamente o contrattualmente è rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica superiore, solo nel caso in cui il lavoratore sostituito non abbia diritto alla conservazione del posto.
Questa Suprema Corte (ex pluribus Cass. 30.10.I989 n. 4526, Cass, 17.9.1991 n. 9677) ha ripetutamente affermato che il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto non è, agli effetti voluti dall'art. 13 l. 20.5.1970 n. 300, soltanto quello trovasi nelle situazioni previste dagli artt. 2110 e 2111 codice civile. Ed invero la "ratio" della disposizione è di evitare che, posta una determinata organizzazione imprenditoriale, si abbiano per un medesimo posto due titolari, con pregiudizio per il datore di lavoro e conflitto di interessi tra il lavoratore assente e quello che lo sostituisce nello stesso posto e pertanto l'ipotesi di non acquisizione automatica della qualifica superiore deve ricorrere ogni volta che non vi sia vacanza effettiva del posto e quindi anche quando il titolare trovasi solo in via provvisoria a non coprire il suo posto - al quale è destinato a tornare entro un periodo più o meno lungo - perché anche in questo caso il posto non può considerarsi vacante. L'obbligo imposto al datore di lavoro dal citato art. 13 di assegnare definitivamente al dipendente le mansioni superiori dopo un periodo di espletamento di almeno tre mesi è razionale solo nel presupposto che il conferimento di dette mansioni sia avvenuto nell'interesse dello stesso imprenditore per ovviare ad esigenze aziendali. Ciò non si verifica nelle ipotesi espressamente predeterminate dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass.
1.8.1986 n. 4932; 27.7.1984 n. 4479; 17.0.1987 n. 7702; 7.2.1939 n.
757). È dunque corretta l'interpretazione del nuovo testo dell'art.2103 codice civile data nella decisione impugnata, poiché l'art. 47 del CCNL del 1979 per i dipendenti elettrici dell'ENEL prevede,
infatti, espressamente permessi retribuiti per lo svolgimento di attività sindacale, sicché il sindacalista assente per l'espletamento della predetta attività- debitamente autorizzata - viene considerato come avente alla conservazione del posto. Col terzo mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli art. 414 C.P.C. e 2697 C.C., nonché la contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai principi in tema di onere della prova.
Anche tale motivo risulta infondato.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è infatti orientata nel senso che in relazione al disposto della seconda parte dell'art. 2103 c. c. (nel testo modificato dall'art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300), la circostanza che l'assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente senza diritto alla conservazione del posto deve essere provata da colui che richiede la cosiddetta promozione automatica, integrando un fatto costitutivo (Cass. civ. , 29 aprile 1983, n. 2991, Cass. civ., 10 novembre 1989, n. 4740). D'altro canto il ricorrente non indica gli atti della fase di merito dai quali risulti una sua contestazione in ordine alla circostanza che l'assegnazione a mansioni superiori avveniva in sostituzione di lavoratore in regolare permesso sindacale.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti).
Si deve dunque considerare l'eccezione corre nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche sotto questo ulteriore profilo il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Tale consolidato orientamento rappresenta un'applicazione del principio per cui a mente dell'art. 161, comma 1, c.p.c. la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere atta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Pertanto l'asserita nullità non poteva, in alcun caso, essere rilevata di ufficio dal Giudice di Appello e neppure può essere dedotta in sede di legittimità, ove è consentito prospettare solamente i vizi della sentenza denunciata, che sotto questo profilo appare invece del tutto conforme a diritto. Il ricorso va quindi rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità fra le parti. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999