Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3145
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, adempimento di funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, chiamata alle armi) o convenzionali del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora, inviato a partecipare ad un corso di formazione; pertanto, in caso di dipendente delle Poste Italiane SpA assegnato "ad interim" ad un posto ma che operi stabilmente in altro ufficio senza occuparsi dell'incarico interinale, il lavoratore cui siano state assegnate le mansioni superiori dell'incaricato interinale, ha diritto, decorso il termine prescritto, alla c.d. promozione automatica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3145
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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