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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
1 5 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da EN OR NI NI - Presidente - Sent. n. sez. 211/2026 CA IA AM RA UP - 04/02/2026 TA RI NI R.G.N. 38364/2025 LO LD NI NI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: CH CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di TA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI NI;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
l’avvocato Matteo Cristiani che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
1. Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di TA, a seguito del gravame interposto da CO CH, ha confermato la pronuncia del 13 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di Paola lo aveva condannato per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624- , 625, comma 1, n. 1, cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen.). Penale Sent. Sez. 5 Num. 7368 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/02/2026 2 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in ragione dell’omesso esame – da parte della Corte di appello – dell’istanza di differimento dell’udienza pubblica del 15 luglio 2025, per legittimo impedimento del difensore (in ragione di un concomitante impegno professionale relativo a imputato detenuto), tempestivamente presentata il 26 maggio 2025 a mezzo PEC (indirizzata all’indirizzo istituzionale dello stesso Giudice di secondo grado) in ossequio all’art. 1, comma 6, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206. La denunciata nullità non verrebbe meno in ragione dell’intervento del difensore di fiducia (allertato dai colleghi) alle ore 12:40, dopo che erano state già raccolte le conclusioni delle parti (alle ore 10:40, rassegnate nell’interesse dell’imputato da un difensore nominato 97, comma 4, cod. proc. pen.): il difensore fiduciario si era presentato al solo fine di ribadire la richiesta di differimento e tuttavia non ha potuto, in quanto il Sostituto Procuratore generale era già stato congedato e la Corte si era già ritirata in camera di consiglio. Si sarebbe, dunque, determinata la violazione del diritto di difesa, con la conseguente nullità anche della sentenza impugnata, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU. 3. All’udienza del 4 febbraio 2026 le parti hanno concluso come in epigrafe. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di NI, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Inoltre, le Sezioni Unite hanno già chiarito che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 , comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso 3 processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 – dep. 2015. Torchio, Rv. 262912 – 01). 3. Tanto premesso, dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) si trae che: - in data 26 maggio 2025 il difensore dell’imputato ha inviato, dal proprio indirizzo di posta certificata all’indirizzo di posta certificata della Corte di appello di TA (depositoattipenali2.ca.catanzaro@giustiziacert.it, indicato nel richiamato provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati), richiesta di differimento dell’udienza del 15 luglio 2025, adducendo un concomitante impegno professionale ed indicando l’impossibilità di avvalersi di sostituti (cfr. pure la nota della Cancelleria della Corte territoriale a riscontro di quanto richiesto da questo Ufficio); - la Corte di appello non ha provveduto in ordine ad essa, dando corso alla trattazione del giudizio (cfr. verbale dell’udienza del 15 luglio 2025). Purtuttavia, non può ravvisarsi la denunciata nullità, poiché essa – nei termini che si espongono di seguito – trova smentita e la difesa non ha allegato con la necessaria specificità il fatto processuale da cui deriverebbe (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 - dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 - dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01). 3.1. Anzitutto, dal verbale del 15 luglio 2025 non emerge affatto che l’udienza abbia avuto le cadenze rappresentate nel ricorso. Vero è, infatti, che il procedimento risulta chiamato alle ore 10:40 e che l’imputato (rinunciante) è stato assistito da un difensore nominato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della mancata comparizione del difensore di fiducia avvocato Matteo Cristiani (cfr. p. 1). Tuttavia, nell’ della pagina 2 del verbale «si dà atto che alle ore 12:40 è arrivato in aula l’Avv. Matteo Cristiani»); e solo a pagina 3 si dà conto delle conclusioni del Procuratore generale (che si è «riportato alle conclusioni scritte») e del «difensore dell’imputato» (senza alcuna specificazione) che ha chiesto l’«accoglimento dei motivi di appello» (cfr. verbale cit.); infine, risulta che, dopo l’esaurimento della discussione, la Corte di appello si è ritirata in camera di consiglio (quantunque non se ne indichi l’ora) e che, dopo la lettura del dispositivo, il verbale è stato chiuso alle 17:30 ( ). In conclusione, dal verbale non si trae che sia stato il difensore nominato 97, comma 4, 4 cod. proc. pen. – e non invece il difensore di fiducia, giunto in aula – a partecipare alla discussione. 3.2. In ogni caso, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento poiché la richiesta di differimento per legittimo impedimento, pur correttamente presentata tramite posta elettronica certificata, non risulta rituale, né alla luce degli atti compiegati al ricorso né di quelli trasmessi dalla Corte di appello. Quel che non consta – e che neppure l’impugnazione deduce – è la prospettazione dell'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità del concomitante impegno professionale. Alla richiesta di differimento presentata il 26 maggio 2025 è, infatti, compiegato un decreto di fissazione dell’udienza del 15 luglio 2025 (da parte di altro Giudice), datato 12 marzo 2025 (con firma in data 12 marzo 2025), ma non emerge in alcun modo la data in cui l’avvocato Cristiani ne è stato edotto (cfr. allegati all’istanza di differimento, trasmessi dall’Ufficio di merito;
essi non sono stati compiegati al ricorso, cui – oltre alla medesima istanza di differimento – è acclusa soltanto una ricevuta PEC, da cui non si risulta neppure l’ufficio cui è stata inviata). Il che non consente di considerare la tempestività della richiesta di differimento indirizzata (come già esposto, il 26 maggio 2025) alla Corte di appello di TA, la quale all’udienza del 10 aprile 2025, alla presenza pure del sostituto designato dal medesimo avvocato Cristiani, aveva differito il giudizio proprio al 15 luglio 2025 (cfr. verbale dell’udienza del 10 aprile 2025). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI NI EN OR NI NI
udita la relazione svolta dal Consigliere NI NI;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
l’avvocato Matteo Cristiani che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
1. Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di TA, a seguito del gravame interposto da CO CH, ha confermato la pronuncia del 13 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di Paola lo aveva condannato per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624- , 625, comma 1, n. 1, cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen.). Penale Sent. Sez. 5 Num. 7368 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/02/2026 2 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in ragione dell’omesso esame – da parte della Corte di appello – dell’istanza di differimento dell’udienza pubblica del 15 luglio 2025, per legittimo impedimento del difensore (in ragione di un concomitante impegno professionale relativo a imputato detenuto), tempestivamente presentata il 26 maggio 2025 a mezzo PEC (indirizzata all’indirizzo istituzionale dello stesso Giudice di secondo grado) in ossequio all’art. 1, comma 6, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206. La denunciata nullità non verrebbe meno in ragione dell’intervento del difensore di fiducia (allertato dai colleghi) alle ore 12:40, dopo che erano state già raccolte le conclusioni delle parti (alle ore 10:40, rassegnate nell’interesse dell’imputato da un difensore nominato 97, comma 4, cod. proc. pen.): il difensore fiduciario si era presentato al solo fine di ribadire la richiesta di differimento e tuttavia non ha potuto, in quanto il Sostituto Procuratore generale era già stato congedato e la Corte si era già ritirata in camera di consiglio. Si sarebbe, dunque, determinata la violazione del diritto di difesa, con la conseguente nullità anche della sentenza impugnata, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU. 3. All’udienza del 4 febbraio 2026 le parti hanno concluso come in epigrafe. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di NI, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Inoltre, le Sezioni Unite hanno già chiarito che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 , comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso 3 processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 – dep. 2015. Torchio, Rv. 262912 – 01). 3. Tanto premesso, dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) si trae che: - in data 26 maggio 2025 il difensore dell’imputato ha inviato, dal proprio indirizzo di posta certificata all’indirizzo di posta certificata della Corte di appello di TA (depositoattipenali2.ca.catanzaro@giustiziacert.it, indicato nel richiamato provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati), richiesta di differimento dell’udienza del 15 luglio 2025, adducendo un concomitante impegno professionale ed indicando l’impossibilità di avvalersi di sostituti (cfr. pure la nota della Cancelleria della Corte territoriale a riscontro di quanto richiesto da questo Ufficio); - la Corte di appello non ha provveduto in ordine ad essa, dando corso alla trattazione del giudizio (cfr. verbale dell’udienza del 15 luglio 2025). Purtuttavia, non può ravvisarsi la denunciata nullità, poiché essa – nei termini che si espongono di seguito – trova smentita e la difesa non ha allegato con la necessaria specificità il fatto processuale da cui deriverebbe (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 - dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 - dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01). 3.1. Anzitutto, dal verbale del 15 luglio 2025 non emerge affatto che l’udienza abbia avuto le cadenze rappresentate nel ricorso. Vero è, infatti, che il procedimento risulta chiamato alle ore 10:40 e che l’imputato (rinunciante) è stato assistito da un difensore nominato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della mancata comparizione del difensore di fiducia avvocato Matteo Cristiani (cfr. p. 1). Tuttavia, nell’ della pagina 2 del verbale «si dà atto che alle ore 12:40 è arrivato in aula l’Avv. Matteo Cristiani»); e solo a pagina 3 si dà conto delle conclusioni del Procuratore generale (che si è «riportato alle conclusioni scritte») e del «difensore dell’imputato» (senza alcuna specificazione) che ha chiesto l’«accoglimento dei motivi di appello» (cfr. verbale cit.); infine, risulta che, dopo l’esaurimento della discussione, la Corte di appello si è ritirata in camera di consiglio (quantunque non se ne indichi l’ora) e che, dopo la lettura del dispositivo, il verbale è stato chiuso alle 17:30 ( ). In conclusione, dal verbale non si trae che sia stato il difensore nominato 97, comma 4, 4 cod. proc. pen. – e non invece il difensore di fiducia, giunto in aula – a partecipare alla discussione. 3.2. In ogni caso, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento poiché la richiesta di differimento per legittimo impedimento, pur correttamente presentata tramite posta elettronica certificata, non risulta rituale, né alla luce degli atti compiegati al ricorso né di quelli trasmessi dalla Corte di appello. Quel che non consta – e che neppure l’impugnazione deduce – è la prospettazione dell'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità del concomitante impegno professionale. Alla richiesta di differimento presentata il 26 maggio 2025 è, infatti, compiegato un decreto di fissazione dell’udienza del 15 luglio 2025 (da parte di altro Giudice), datato 12 marzo 2025 (con firma in data 12 marzo 2025), ma non emerge in alcun modo la data in cui l’avvocato Cristiani ne è stato edotto (cfr. allegati all’istanza di differimento, trasmessi dall’Ufficio di merito;
essi non sono stati compiegati al ricorso, cui – oltre alla medesima istanza di differimento – è acclusa soltanto una ricevuta PEC, da cui non si risulta neppure l’ufficio cui è stata inviata). Il che non consente di considerare la tempestività della richiesta di differimento indirizzata (come già esposto, il 26 maggio 2025) alla Corte di appello di TA, la quale all’udienza del 10 aprile 2025, alla presenza pure del sostituto designato dal medesimo avvocato Cristiani, aveva differito il giudizio proprio al 15 luglio 2025 (cfr. verbale dell’udienza del 10 aprile 2025). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI NI EN OR NI NI